(all. 1 - art. 1) (parte 4)
          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovetta

Il   comune  di  ROVETTA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  stabilire  le  seguenti  norme  per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2000:
    a)  aliquota  ridotta  da  applicare  per  i  soggetti  passivi ,
residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale: 5,5 per mille;
    b)  aliquota da applicare per soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nella   precedente
classificazione ed utilizzazione: 6 per mille;
2. di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, lire duecentomila (200.000)
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
00A8719;

                          Comune di Rovito;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovito

Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 ottobre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di  stabilire  le  seguenti  norme  per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta  comunale  sugli immobili - in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
    1) aliquota  ridotta,  da  applicare  -  per  le  persone fisiche
soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliari direttamente
adibite ad abitazioni principali 5,5 per mille,
(Omissis).
    2) aliquota  da applicare per soggetti passivi e per immobili che
non rientrano tra quelli previsti nel punto 1): 7 per mille.
(Omissis).
4.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del 4 per mille, per un
periodo  non  superiore ad anni uno, per fabbricati realizzati per la
vendita  e  non  venduti  dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e
principale la costruzione o l'alienazione di beni;
(Omissis).
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L.  200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu' soggetti, la detrazione spetta a
ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale la
destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
00A8720;

                         Comune di Rovolon;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovolon

Il  comune  di  ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. la determinazione delle seguenti aliquote d'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 4,5 per mille.
(Omissis).
00A8721;

                         Comune di Ruffano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruffano

Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  disporre, per l'anno 2000, l'applicazione delle seguenti aliquote
ai  fini  della  determinazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.):
    a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
    b) aliquota ridotta: 5 per mille;
2. disporre   che   l'aliquota  ridotta  sia  applicata  alle  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie:
    a)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
    b) le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risultino locate;
    c) le   pertinenze   dell'abitazione   principale  (box,  garage,
cantina,  soffitta,  ecc.)  purche'  ubicate  nello stesso edificio o
complesso  immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale,
ancorche' distintamente iscritte in catasto;
    d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le  case  popolari  (I.A.C.P.)  e  gli  alloggi posseduti dai soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, a condizione che siano
adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per
l'anno  2000  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2, decreto legislativo
77/1995.
(Omissis).
00A8722;

                          Comune di Ruoti;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruoti

Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  fissare  per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
limitatamente  all'abitazione principale di proprieta' o di usufrutto
"prima  casa"  nella  quale  il soggetto persona fisica residente nel
comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
per tutti glia altri immobili: 6 per mille;
di   confermare   in   L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
(Omissis).
00A8723;

                   Comune di S. Pietro in Cariano;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Pietro in Cariano

Il  comune di S. PIETRO in CARIANO (provincia di Verona) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (omissis);
2.   di   determinare  e  confermare  per  l'anno  2000  le  aliquote
dell'I.C.I. come segue:
    a)  abitazione principale, pertinenze ed immobili concessi in uso
gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta
fino  al  terzo grado), rapportata al periodo in cui si e' verificata
la  condizione  (la condizione deve essere certificata o sottoscritta
sotto  la  propria  responsabilita'  attraverso atto notorio: 4,5 per
mille;
    b) altri immobili: 6,9 per mille
    c) immobili sfitti: 7 per mille;
3.   di   confermare   la  detrazione  di  L.  200.000  prevista  per
l'abitazione principale estendendola ai casi di seguito indicati:
    a)  unita'  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'A.T.E.R.;
    c)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituiti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai propri
familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al
periodo  in  cui  si  e' verificata la condizione (la condizione deve
essere  certificata  o  sottoscritta sotto la propria responsabilita'
attraverso atto notorio.
4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la detrazione per la prima
abitazione  nei  confronti  dei soggetti in situazioni di particolare
disagio  economico  e  sociale,  in  conformita'  a  quanto stabilito
dall'art.3  del  decreto  legge n. 50/1997, convertito nella legge n.
122/1997, per i seguenti casi:
    a)  titolare  portatore  di  handicap riconosciuti dal competente
ufficio  nella  misura  di  almeno  il  66%,  con  reddito del nucleo
familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde;
    b)  nucleo familiare, il cui reddito, derivante esclusivamente da
pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al
reddito dell'abitazione principale;
    c)  nucleo  familiare  con  reddito  complessivo  non superiore a
L. 60.000.000  annui  lordi, comprendente almeno tre figli a carico o
con  almeno  un  anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di
handicap  riconosciuto  dal competente ufficio nella misura di almeno
il 66 per cento convivente;
5.  di  dare atto che ai fini I.C.I. si considerano " pertinenze" gli
immobili  destinati  ed effettivamente utilizzati in modo durevole al
servizio  dell'abitazione  principale (anche se non appartengono allo
stesso  fabbricato  e  se  iscritti  distintamente  in catasto). Piu'
precisamente:  i  posti  auto  coperti  o  scoperti,  le  cantine,  i
depositi,  i  sottotetti,  le  tettoie, classificati o classificabili
nelle  categorie  catastali C2 - C6 - C7; la detrazione o la maggiore
detrazione   spettante  per  l'abitazione  principale  e'  unica.  Se
l'importo  dovuto  per l'abitazione principale risulta inferiore alla
detrazione   stabilita,   la  parte  residua  puo'  trovare  capienza
nell'imposta I.C.I. dovuta per le pertinenze stesse.
(Omissis).
00A8739;

                           Comune di Sale;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale

Il  comune  di  SALE  (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato,  il
18 gennaio   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.   approvare   la  proposta  della  giunta  comunale  di  cui  alla
deliberazione  n.  4,  del  18  gennaio 2000, determinando l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille;
(Omissis).
    a)  determinare  in  L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto   passivo,  fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  e
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  Il quale si protrae tale
destinazione,
    b)  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di' proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata.  In  tale  fattispecie viene quindi
applicata la detrazione di imposta di L. 200.000;
    c)  non  avvalersi  delle  altre facolta' discrezionali di cui al
comma  55,  dell'art.  3,  legge  n.  662/1996,  e di quelle previste
dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.
(Omissis).
00A8740;

                         Comune di Saluggia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saluggia

Il  comune  di  SALUGGIA  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato, il
24 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  fissare  l'aliquota  I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
cosi' recita: i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I.
anche  inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
di  fissare  l'aliquota  I.C.I.  2000  al  5,5 per mille per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le relative
pertinenze;
di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 2000 al 6,5 per
mille.
(Omissis).
00A8741;

               Comune di San Bartolomeo Val Cavargna;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Bartolomeo Val Cavargna

Il  comune  di  SAN  BARTOLOMEO  VAL  CAVARGNA (provincia di Como) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    unica per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille.
2.  di  determinare  per  l'anno  2000,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come dal prospetto che segue:
    per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del
soggetto passivo detrazione L. 200.000.
(Omissis).
00A8742;

                 Comune di San Benedetto dei Marsi;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Benedetto dei Marsi

Il  comune  di  SAN  BENEDETTO  dei  MARSI (provincia di L'Aquila) ha
adottato,  il  21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  nella percentuale unica del 6 per
mille.
(Omissis).
00A8743;

                       Comune di San Cassiano;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cassiano

Il  comune  di  SAN  CASSIANO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 5 per mille;
    abitazione principale 4,50 per mille.
(Omissis).
00A8744;

                  Comune di San Cipriano Picentino;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cipriano Picentino

Il  comune  di  SAN  CIPRIANO  PICENTINO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato,  il  10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2.  per  l'effetto,  riconfermare  per  l'anno  2000,  le  aliquote e
detrazioni  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita
con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come
applicate per l'anno 1999, e di seguito riportate:
=====================================================================
    |   Tipologia degli   |                    | Detrazioni (lire in
N.D.|      immobili       |Aliquota (per mille)|   ragione annua)
=====================================================================
 1  |Abitazione principale|        5,8         |              200.000
---------------------------------------------------------------------
 2  |Altri immobili       |         7          |                   --
---------------------------------------------------------------------
    |Immobili non locati  |                    |
 3  |da almeno due anni   |         8          |                   --
(Omissis).
00A8745;

                       Comune di San Clemente;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Clemente

Il  comune  di  SAN  CLEMENTE  (provincia  di  Rimini) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle misure sottoriportate:
                MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2000
=====================================================================
N.|     Tipologia degli immobili      |Aliquota applicata (per mille)
=====================================================================
  |Persone fisiche soggetti passivi e |
  |soci di cooperative a proprietà    |
  |indivisa, per l'unità immobiliare  |
  |direttamente adibita ad abitazione |
1 |principale                         |             5,5
---------------------------------------------------------------------
2 |Immobili degli I.A.C.P.            |              5
---------------------------------------------------------------------
  |Alloggi posseduti in aggiunta      |
  |all'abitazione principale, non     |
3 |locati                             |              7
---------------------------------------------------------------------
4 |Tutte le restanti unità immobiliari|             6,8
2.  di  elevare, per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta comunale
sugli   immobili   di   L. 200.000,   limitatamente  alle  situazioni
socio-economiche sotto riportate e nelle modalita' ivi indicate:
    a)  nuclei  familiari  che,  alla data del 1o gennaio 2000, siano
composti da:
      1) un ultrasessantenne in possesso di soli redditi da pensioni,
riferiti al 1999, non superiori a L. 13.000.000;
      2) piu' componenti ultrasessantenni in possesso di soli redditi
da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 24.000.000.
I  suddetti  soggetti  passivi  dovranno  essere  proprietari, ovvero
titolari  di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione)
su  tutto  il  territorio  nazionale  di un'unica unita' immobiliare,
adibita  ad  abitazione  principale,  che  appartenga  alle categorie
catastali A/3, A/4, A/5, A/6, oltre ad eventuale pertinenza destinata
a servizio dell'abitazione principale.
    b)  nuclei  familiari  nei quali siano presenti soggetti disabili
gravi,   soggetti   non   autosufficienti,   portatori  di  handicap,
riconosciuti   come   invalidi   con   totale  permanente  inabilita'
lavorativa  al  100  per  cento,  ai  quali  sia  stato  riconosciuto
l'assegno  di  accompagnamento alla data del 1o gennaio 2000, purche'
non  tenuti  presso  strutture  pubbliche  o  private,  senza  alcuna
limitazione   di  reddito.  I  requisiti,  come  avanti  evidenziati,
dovranno risultare da apposita certificazione sanitaria.
    c)   soggetto   passivo  disoccupato  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
      1) soggetto passivo solo, o con nucleo familiare, che alla data
del   1o   gennaio  2000,  risulti  disoccupato  da  almeno  12  mesi
consecutivi,  che  nel medesimo periodo risulti non aver svolto alcun
tipo di attivita' di lavoro autonomo;
      2) soggetto passivo che, come nessun altro eventuale componente
la   famiglia,  possieda  altri  immobili,  su  tutto  il  territorio
nazionale,  diversi  dall'unita'  adibita ad abitazione principale ed
eventuale pertinenza;
      3)  reddito  complessivo  familiare  per  l'anno  1999, oltre a
quello  dell'unita'  abitativa  ed  eventuale annessa pertinenza, non
superiore  a  L. 15.000.000  annui  lordi, piu' L. 2.000.000 per ogni
persona fiscalmente a carico;
      4)  tale  stato  dovra'  risultare  da  apposita certificazione
rilasciata  dai  competenti  uffici  del lavoro, camera di commercio,
ecc.
    d)  per  avere  diritto  alla maggiore detrazione il contribuente
dovra'  produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di
documenti  idonei  a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o
idonea  autocertificazione.  Il  comune  potra'  in  qualsiasi  tempo
eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva
sussistenza  delle  condizioni  per  usufruire  dell'elevazione della
detrazione.  La  predetta domanda dovra' essere inoltrata al comune -
ufficio  tributi,  entro  il  termine di scadenza del pagamento della
prima  rata  dell'I.C.I..  Sono  esonerati  dal presentare la domanda
sopra  citata,  quei  contribuenti  che  hanno  richiesto la maggiore
detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate rispetto ai
limiti che saranno fissati di anno in anno.
3.  Le  suddette  ulteriori detrazioni non sono cumulabili, e nessuna
altra detrazione o riduzione d'imposta o aliquota agevolata, prevista
dalla   normativa   vigente,   puo'  essere  accordata,  al  fine  di
salvaguardare l'equilibrio di bilancio.
(Omissis).
00A8746;

                Comune di San Fermo Della Battaglia;

 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Fermo Della Battaglia

Il  comune  di  SAN  FERMO  DELLA  BATTAGLIA  (provincia  di Como) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000, le sottoindicate aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili - I.C.I. - gia' previste per l'anno 1998:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota  abitazione anziani o disabili: (art. 3, comma 56, legge
n. 662/1996) 5 per mille.
(Omissis).
00A8747;

                  Comune di San Germano Dei Berici;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Germano Dei Berici

Il  comune  di  SAN  GERMANO  dei  BERICI  (provincia  di Vicenza) ha
adottato,  il  14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  che  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. e' determinata
nella misura del 6,8 per mille con riduzione della stessa aliquota al
5  per  mille  per  le  persone  fisiche,  soggetti passivi e soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  privata indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale a norma dell'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 542/1995.
(Omissis).
00A8748;

                   Comune di San Giorgio Canavese;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Canavese

Il  comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   28 dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  approvare  come  decisione  finale  la  proposta della giunta
comunale  formulata  con  atto  n.  138,  del  16  dicembre 1999, che
determinava  per  l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 4,75 per mille;
(Omissis).
2.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
determinata  in L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8749;

                   Comune di San Giorgio in Bosco;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio in Bosco

Il  comune  di SAN GIORGIO in BOSCO (provincia di Padova) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, per conseguire l'equilibrio della
gestione   corrente  ed  il  mantenimento  dell'attuale  livello  dei
servizi,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.)
come segue:
    aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
    aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;
    aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;
2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale;
3.  di  stabilire  una  maggiore  detrazione  fissata nella misura di
L. 300.000,   per   le   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale   del   soggetto   passivo,   in   presenza  dei  seguenti
presupposti:
    a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla
pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare
adibita  a  propria  abitazione  principale  o  componente di' nucleo
familiare  con  reddito  complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000
annui,  con  riferimento  all'anno precedente a quello di imposizione
I.C.I.;
    b)  i  soggetti  di  cui  sopra  non  devono possedere altri beni
immobili;
    c)   i  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere  attestati  con
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai sensi della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e trasmessa all'ufficio tributi di
questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2000;
4.  di  dare  atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub
3), avra' effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000.
(Omissis).
00A8750;

                  Comune di San Giuliano Di Puglia;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giuliano Di Puglia

Il  comune  di  SAN  GIULIANO  di PUGLIA (provincia di Campobasso) ha
adottato,  il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2000;
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8751;

                    Comune di San Paolo Bel Sito;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Paolo Bel Sito

Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il
18 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  riconfermare, in via generale, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I.
nella misura del 6 per mille con le eccezioni nel seguito riportate;
di  diminuire,  per lo stesso anno, la predetta aliquota nella misura
del  5  per  mille  per  le abitazioni principali cosi' come definite
dall'art. 4, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.
(Omissis).
00A8752;

                   Comune di San Pellegrino Terme;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Pellegrino Terme

Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   24 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno  2000,  ed  in  applicazione  del  regolamento  approvato  con
delibera  del  consiglio  comunale  n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle
seguenti misure:
    a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
      le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  da  persone  fisiche,  soggetti  passivi e dai soci delle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
nonche'  gli  alloggi  regolarmente  assegnati dall'A.L.E.R. (azienda
Lombarda edilizia residenziale);
      le  unita'  immobiliari  possedute, a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente ed a
condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate;
      le  abitazioni  concesse  dal  possessore,  in  uso gratuito, a
parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che
nelle stesse risultino residenti;
      le unita' immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse)
che   costituiscano   pertinenza   di   un'abitazione   principale  e
limitatamente ad una autorimessa;
    b)  aliquota  nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di
seconda  casa,  aree  edificabili  e  quanto  altro  non previsto nel
precedenti  punti.  Per  la  determinazione  del  valore  delle  aree
edificabili,   per   l'anno   1999,   continuano   ad  applicarsi  le
disposizioni   contenute  nel  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    c)  aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti
da  enti  o  organismi  senza scopo di lucro, che non rientrano nelle
esenzioni  dell'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre
1992, n. 504;
1. di dare inoltre atto che:
    I)  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
    II)  L'imposta  e'  ridotta  del  50%  (cinquanta percento) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del  proprietario che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile   l'immobile.   L'eliminazione  della  causa  ostativa
all'uso  dei  locali  e'  portato  a  conoscenza  del  comune  con la
dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992,
o  con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale
vigente  da  effettuarsi  entro novanta giorni dall'evento. Il comune
puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita'
di quanto dichiarato dal contribuente;
    III)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate  al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
Per  quanto  non espressamente previsto nella presente deliberazione,
valgono  le  norme  contenute  nel  regolamento  I.C.I. approvato con
delibera di consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998.
(Omissis).
00A8753;

                   comune di San Pietro Clarenza;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Pietro Clarenza

Il  comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato,
il   25 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
confermare  per l'anno 2000 l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari
al  5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione
principale,  del  5,8  per mille per tutti gli altri fabbricati, aree
fabbricabili a terreni;
confermare   altresi'   la   detrazione  per  l'immobile  adibito  ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
00A8754;

                   comune di San Pietro Viminario;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Pietro Viminario

Il  comune di SAN PIETRO VIMINARIO (provincia di Padova) ha adottato,
il   9  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
che  con  precedente  deliberazione  consiliare n. 11, del 9 febbraio
2000 e' stata riconfermata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nonche'
la   detrazione  prevista  per  legge,  nelle  misure  stabilite  con
deliberazione  di  giunta  comunale  n.  51,  del  28  ottobre 1998 e
precisamente:  5,75  per  mille,  7 per mille per le case sfitte e le
aree edificabili.
(Omissis).
00A8755;

                  comune di San Polo Dei Cavalieri;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Polo Dei Cavalieri

Il  comune di SAN POLO dei CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato,
il   28 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di stabilire l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili,
in  questo  comune  con effetto dal 1o gennaio 2000, nella misura del
5,3  per mille per l'abitazione principale e del 6,3 per mille per le
altre abitazioni;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale e' confermata nella misura di L. 200.000;
3.  la  detrazione di cui al precedente punto 2, viene determinata in
L. 300.000, anziche' L. 200.000, a favore:
    a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due
anni;
    b)  inoccupati che abbiano perso indennita' di cassa integrazione
o di mobilita' nel corso del 1999;
    c)  soggetti  passivi  che  abbiano  nel proprio nucleo familiare
disabili con invalidita' accertata ai sensi di legge non inferiore al
75 per cento;
4.  per  accedere  ai  benefici  di  cui  al  precedente punto 3, gli
interessati  dovranno  presentare apposita istanza entro il 15 aprile
2000.
(Omissis).
00A8756;

                        comune di San Salvo;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Salvo

Il  comune  di  SAN  SALVO  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di confermare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;
2.  di confermare in L. 230.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  rapportata  al  periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo
dell'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).
00A8757;

                   comune di San Severino Marche;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Severino Marche

Il  comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare  le  aliquote  per  l'anno 2000 ai fini dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le
tipologie di seguito specificate:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota del 5,5 per mille per:
      unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale, nonche'
accessori  e  pertinenze  delle  stesse  pur aventi rendita catastale
autonoma,  nei  limiti  di  cui  all'art. 5, comma 2, del regolamento
comunale in materia di I.C.I..
      immobili  adibiti  in  via  esclusiva  a qualsiasi attivita' di
impresa  organizzata  al  fine  della  produzione  di beni o servizi,
nonche'   ad   attivita'  libero  professionale,  purche'  utilizzati
direttamente dal proprietario dell'immobile.
aliquota  del  4  per  mille  in  favore  di proprietari che eseguono
interventi   di  recupero  di  immobili  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n.   1089,   localizzati   nei  centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
stabilire in L. 250.000 la riduzione per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8758;

                       comune di Sandigliano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sandigliano

Il  comune  di  SANDIGLIANO  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il
27 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del  5  per  mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi
dalle abitazioni od abitazioni aggiunta a quella principale o per gli
enti senza scopo di lucro;
2.  dare  atto  che  la  detrazione  per  abitazione principale e' di
L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae tale destinazione;
3. di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta
sono  previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n.
35 del 23 novembre1998, esecutiva ai sensi di legge;
(Omissis).
00A8759;

                   comune di Santa Croce Camerina;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Croce Camerina

Il  comune di SANTA CROCE CAMERINA (provincia di Ragusa) ha adottato,
il   15 marzo   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. fissare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili, (I.C.I.) istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille.
2. determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
n.  504/1992,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996,  per  l'anno  2000  la  detrazione  di imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000.
(Omissis).
00A8760;

                       comune di Santa Flavia;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Flavia

Il  comune  di  SANTA  FLAVIA  (provincia di Palermo) ha adottato, il
10 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare ed applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. fissata
per  il precedente anno d'imposta (1999) nella misura unica del 5 per
mille   sugli   immobili  ricadenti  nel  territorio  comunale  e  la
detrazione  d'imposta  pari a L. 200.000 relativamente all'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8761;

                   comune di Santa Lucia di Piave;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Lucia di Piave

Il comune di SANTA LUCIA di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato,
il   30 dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:
    7  per  mille  per le abitazioni non locate possedute in aggiunta
alle abitazioni principali;
    5,3   per   mille  per  tutti  gli  altri  immobili  assoggettati
all'I.C.I. in base alle vigenti normative;
2.  di  determinare  per  l'anno  2000  la  detrazione  d'imposta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di
L. 250.000.
(Omissis).
00A8762;

                    comune di Santa Lucia Serino;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Lucia Serino

Il  comune di SANTA LUCIA SERINO (provincia di Avellino) ha adottato,
l'8 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2000.
(Omissis).
00A8763;

                   comune di Santa Maria Maggiore;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Maria Maggiore

Il comune di SANTA MARIA MAGGIORE (provincia di Verbano Cusio Ossola)
ha  adottato  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:
    unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa)
ed  unita'  immobiliari locale utilizzate come abitazione principale:
4,75 per mille;
    altri  fabbricati  ed immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per
mille;
    di  fissare  in  L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8764;

                   comune di Santa Teresa Gallura;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Teresa Gallura

Il  comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000;
(Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504:
=====================================================================
N.D.|         Tipologia degli immobili          |Aliquota (per mille)
=====================================================================
    |Per le unità immobiliari adibite ad        |
    |abitazione principale dalla persona fisica |
    |soggetto passivo e dai soci delle          |
    |cooperative edilizie a proprietà indivisa  |
    |residenti nel comune, nonché gli alloggi   |
    |regolarmente assegnati dagli istituti      |
    |autonomi per le case popolari. Si          |
    |considerano equiparati all'abitazione      |
    |principale ai fini dell'applicazione       |
    |dell'aliquota, le pertinenze quali, box,   |
    |autorimesse, solai e cantine site nel      |
    |medesimo fabbricato, iscritte unitariamente|
    |in catasto, appartenenti alla stessa       |
    |categoria e/o classe                       |5
---------------------------------------------------------------------
    |Per le altre unità immobiliari diverse da  |
    |quelle di cui al precedente punto 1.,      |
    |possedute dalle persone fisiche e dagli    |
    |altri soggetti passivi destinate a         |
    |qualunque uso                              |5,6
---------------------------------------------------------------------
    |Per le aree fabbricabili                   |7
2.  di  determinare,  per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione di
imposta  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 8, del
decreto  legislativo  n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
00A8765;

                      comune di Sant'Agostino;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Agostino

Il  comune  di  SANT'AGOSTINO  (provincia di Ferrara) ha adottato, il
27 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  (omissis)  di applicare per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote:
    aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili
di seguito elencate:
      a) terreni agricoli;
      b) aree fabbricabili;
      c)  abitazioni  principali  e relative pertinenze, considerando
tali  gli  immobili  classificati  o  classificabili  nelle categorie
catastali C/2 - C/6 e C/7;
      d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati
ai fini abitativi, cioe' occupati da residenti per i quali l'alloggio
costituisce dimora abituale, e relative pertinenze cosi come indicate
alla lettera c);
      e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati;
I  proprietari  delle unita' immobiliari di cui al punto d) per poter
applicare   l'aliquota   ordinaria   devono   presentare   o  inviare
all'ufficio  tributi,  entro  il  termine di versamento della seconda
rata, una autocertificazione nella quale dichiarino:
    il nominativo dell'occupante l'abitazione;
    il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc..);
    solo  nel  caso di locazione, gli estremi della registrazione del
contratto di affitto;
    che    l'immobile   viene   utilizzato   come   dimora   abituale
dall'occupante che ivi ha la propria residenza anagrafica;
N.B.  Se non disdette, mediante apposita comunicazione di variazione,
vengono  ritenute  valide  anche  per  il  2000 le autocertificazioni
presentate  nel  corso  del  1999.  In  tal caso il contribuente puo'
applicare  l'aliquota  ordinaria  alle  unita'  immobiliari di cui al
punto d) senza ulteriori formalita'.
    aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi  non utilizzati e
relative pertinenze;
Si  precisa  che  si  intende  applicare  tale  aliquota  alle unita'
immobiliari  classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  e  relative  pertinenze, qualora
risultino  inutilizzate  ai  fini abitativi, prive cioe' di occupanti
residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale;
    aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili;
2.  di  fissare  la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2000  nella  misura  di  L. 260.000,  rapportate al periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3.  di  considerare  "abitazione  principale", e quindi con beneficio
della  detrazione  di  cui  al  punto  precedente, le seguenti unita'
immobiliari:
    a)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  persone  di  eta' uguale o superiore a sessanta anni o
disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto  di ricovero o
sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la
stessa non risulti locata;
    b)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  della  unificazione  catastale delle unita'
medesime.  In  tale  caso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa  data  in  cui  risulta  essere  presentata la
richiesta di variazione;
    c)  l'abitazione  posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dal
coniuge o dai familiari in linea retta del possessore.
La  detrazione e' applicabile a condizione che i soggetti interessati
attestino,  entro  il  termine  di  versamento del saldo dell'imposta
dovuta  ogni  anno,  la  sussistenza delle condizioni di diritto e di
fatto,  richieste  per  la  fruizione  della  detrazione  d'imposta o
dell'aliquota ridotta adottata;
4.   di   approvare   con   effetto  dall'1  gennaio  2000,  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, l'aumento
della   detrazione   per  l'abitazione  principale  da  L. 260.000  a
L. 500.000,  rapportate  ad  anno  ed alla quota di possesso, a norma
dell'art.  8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti:
    pensionato  monoreddito  e  non  in  condizione lavorativa che ha
riportato  un  reddito  da  pensione  nell'anno 1999, non superiore a
L. 15.050.000 lorde;
    pensionato  con  reddito  annuale  lordo  imponibile 1999 ai fini
IRPEF  di  tutti  i  componenti  il  nucleo familiare non superiore a
L. 24.303.000   piu'   L. 1.860.000   per   ogni   persona  a  carico
fiscalmente;
    portatore  di  handicap  (con  attestato  di  invalidita' civile)
monoreddito  e  non  in  condizione  lavorativa  che  ha riportato un
reddito  da  pensione  nell'anno  1999  non superiore a L. 15.050.000
lorde;
    portatore  di  handicap  con  reddito annuale lordo imponibile ai
fini  IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a
L. 24.303.000   piu'   L. 1.860.000   per   ogni   persona  a  carico
fiscalmente;
    disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di
tutti  i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000
piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente;
Per  beneficiare  dell'agevolazione  e' inoltre richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
    a)  che  ne'  il  contribuente  ne'  i familiari o conviventi del
nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi
dal   fabbricato  adibito  ad  abitazione  ed  eventuale  pertinenza;
quest'ultima  classificata o classificabile nelle categorie catastali
C/2 - C/6 - C/7,
    b)  che  il  contribuente  ed  i  restanti  componenti del nucleo
familiare  non  dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o
di partecipazione;
    c)  che  il  fabbricato  adibito ad abitazione sia occupato da un
solo nucleo familiare;
5.  di  determinare  le  seguenti modalita' applicative relativamente
alla concessione della agevolazione di cui al precedente punto 4.:
    a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o
con  raccomandata  al  servizio  tributi del comune, entro il mese di
giugno   di  ogni  anno  per  l'anno  stesso,  apposita  richiesta  -
autocertificazione,  dichiarando  di essere in possesso dei requisiti
per  il  riconoscimento  del  diritto alla maggior detrazione I.C.I.,
accompagnata   da  adeguata  documentazione.  Il  termine  ultimo  di
presentazione  dell'istanza  e'  perentorio,  pena  la  decadenza dal
beneficio della maggiorazione per l'anno 1999;
    b)  i  contribuenti  che abbiano inviato la richiesta nei termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  delle  rate dell'I.C.I., gia'
tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
    c)  le  richieste  -  autocertificazioni verranno controllate dai
competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni
infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.
(Omissis).
00A8766;

                      comune di Sant'Anastasia;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Anastasia

Il  comune  di  SANT'ANASTASIA  (provincia di Napoli) ha adottato, il
18 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
applicare,  (omissis),  per  l'esercizio 2000 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per  le
abitazioni principali e per le pertinenze (art. 3 regolamento I.C.I.)
e del 7 per mille per le altre abitazioni.
confermare   la  detrazione  d'imposta,  spettante  per  l'abitazione
principale nella misura minima fissata dalla legge pari a L. 200.000.
(Omissis).
00A8767;

                 comune di Sant'Angelo Dei Lombardi;

 Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Angelo Dei Lombardi

Il  comune  di  SANT'ANGELO  dei  LOMBARDI (provincia di Avellino) ha
adottato,  il  22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000,  in  attuazione dell'art. 6, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato
dall'art.  3,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili ( I.C.I.) nella misura del 5,5
per mille;
2.  di  fissare,  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille
per l'abitazione principale;
3.  di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per
le   unita'   immobiliari   possedute   in   aggiunta  all'abitazione
principale, non locate;
4.  di  determinare,  per  l'anno  2000, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta nella misura che segue:
detrazione per abitazione principale lire 200.000;
5. di dare atto che:
    agli  effetti  dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento
I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le
sue   pertinenze,   anche   se  distintamente  iscritte  in  catasto.
L'assimilazione  opera a condizione che il proprietario o titolare di
diritto  reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione
nella  quale  abitualmente  dimora  sia  proprietario  o  titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza
e  che  questa  sia  durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla
predetta  abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza
il  garage  o  box  o  posto  auto, la soffitta, la cantina, che sono
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale
e  le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte
e  separate,  ad  ogni  effetto  stabilito nel decreto legislativo n.
504/1992,  ivi  compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del
proprio  valore  secondo  i  criteri  previsti  nello  stesso decreto
legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto
per   l'abitazione  principale,  traducendosi,  per  questo  aspetto,
l'agevolazione   di   cui  innanzi  nella  possibilita'  di  detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale;
    ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota  di  imposta ridotta e
della  detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
n.  504/1992,  ai  sensi  dell'art.  6  del  regolamento I.C.I., sono
considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con
scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La suddetta
disposizione  opera  in  linea  retta  a  prescindere  dal  grado  di
parentela,  mentre  in  linea  collaterale e' limitata all'ipotesi di
parentela entro il quarto grado.
(Omissis).
00A8768;

                       comune di Sant'Antimo;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Antimo

Il  comune  di  SANT'ANTIMO  (provincia  di  Napoli)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  quanto  gia' disposto con la citata deliberazione del
consiglio  comunale  n. 10 del 27 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di
legge  e,  quindi,  di  determinare,  con  riferimento  all'esercizio
finanziario 2000:
    l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nella misura
unica del 5,5 per mille;
    la   detrazione   per   l'abitazione  principale  in  ragione  di
L. 200.000 (euro 103,29).
(Omissis).
00A8769;

                  comune di Sant'Antonino di Susa;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Antonino di Susa

Il comune di SANT'ANTONINO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato,
il   28 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (omissis);
2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 secondo i termini seguenti:
    a)  di fissare, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del
5,5  per  mille  l'aliquota  per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
    b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  ai  sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A8770;

                      comune di Sant'Arcangelo;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Arcangelo

Il  comune  di  SANT'ARCANGELO (provincia di Potenza) ha adottato, il
22 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis), che si intendono di seguito riportati,
per   il   periodo   d'imposta   relativo  all'anno  2000  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del
4,5  per  mille  e  con  la  detrazione  di  L. 200.000 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
(Omissis).
00A8771;

                        comune di Sant'Elena;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Elena

Il  comune  di  SANT'ELENA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di riconfermare nel 5 per mille l'aliquota che sara' applicata da
questo comune per l'anno 2000;
2.  di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8772;

                  comune di Sant'Elia Fiumerapido;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Elia Fiumerapido

Il  comune  di  SANT'ELIA  FIUMERAPIDO  (provincia  di  Frosinone) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di riconfermare, per l'anno 2000, per l'abitazione principale del
soggetto  passivo  l'aliquota  del  5,5  per  mille con L. 200.000 di
detrazione  d'imposta,  cosi'  come  previsto  dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.  di  stabilire,  per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e
tutte  le altre unita' immobiliari diversi dall'abitazione principale
esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille;
3.  di  adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di
recupero  di  unita'  immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota
agevolata del 3 per mille;
(Omissis).
00A8773;

                   comune di Santo Stefano Belbo;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santo Stefano Belbo

Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
19 gennaio   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  da applicare in questo
comune  relativa  all'imposta  comunale  sugli  immobili nella misura
unica del 4,50 per mille.
(Omissis).
00A8774;

                         comune di Sarnano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sarnano

Il  comune di SARNANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
6,5  per  mille  per  la  generalita'  dei  fabbricati  e  delle aree
edificabili;
5,5  per  mille, con diritto alla detrazione di L. 200.000, in favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per
quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza
come abitazione principale;
aumento della detrazione a L. 300.000 in favore di quei soggetti che,
con  riferimento  all'anno  precedente quello d'imposta, percepiscono
solamente  una  pensione integrata al trattamento minimo ed eventuali
maggiorazioni  ad  essa  applicate a condizione che siano proprietari
solamente dell'abitazione di residenza; nel caso in cui la detrazione
debba  essere  ripartita  tra  piu'  soggetti, le predette condizioni
dovranno far capo ad ognuno di essi;
2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico   localizzati   nei  centri  storici  sia  urbano  che
frazionali  come  definiti  dai  vigenti strumenti urbanistici ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
(Omissis).
00A8775;

                    Comune di Sasso di Castalda;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sasso di Castalda

Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il
23 novembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in
misura  unica a tutte le basi imponibili con detrazioni di L. 300.000
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
00A8776;

                         comune di Saviano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Saviano

Il   comune   di  SAVIANO  (provincia  di  Napoli)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare  in  L. 200.000  per  la detrazione spettante per
l'abitazione principale;
(Omissis).
00A8777;

                         Comune di Savigno;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Savigno

Il   comune  di  SAVIGNO  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato,  il
20 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta, comunale
sugli   immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata  in  questo  comune
diversificata come il precedente esercizio nella seguente misura:
    a) abitazione principale e relative pertinenze, intendendosi come
tali  le  unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili  nelle
categorie catastali C2, C6, C7 destinate ed effettivamente utilizzate
in  modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non
appartengono allo stesso fabbricato;
    abitazione   principale  e  relative  pertinenze  di'  anziani  o
disabili,  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente;
aliquota 5,5 per mille;
    b)  immobili  diversi  dall'abitazione  principale e sue relative
pertinenze,  compresi  terreni  ed  aree  edificabili;     abitazioni
possedute   in   aggiunta   all'abitazione   principale   e  relative
pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze;
    fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;
aliquota 6 per mille;
2.  di  confermare  in  L. 220.000  la  detrazione base spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale viene
utilizzata  secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 8, del
decreto  legislativo  504/1992,  cosi'  come  modificato dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  662/1996  nel  rispetto  dell'equilibrio di
bilancio;  3.  di confermare la detrazione spettante per l'abitazione
principale  in  L. 300.000  annue  rapportate al periodo dell'anno di
utilizzo  per  particolari  categorie  di  soggetti  in situazioni di
particolare   disagio   economico,   alle   condizioni   di   seguito
specificate,  secondo  quanto  previsto  dal  comma  3,  dell'art. 8,
decreto legislativo 504/1992:
    a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita
ad  abitazione  principale  eventualmente  comprensiva di posto auto,
autorimessa,   cantina,   area  pertinenziale  e  classificata  nelle
categorie  catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto
di  usufrutto,  uso  o  abitazione il contribuente non deve possedere
nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
    b) avere compiuto sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio 2000,
ovvero  compiere  l'eta' richiesta nel corso dell'anno 2000 ed essere
pensionati;
    c)  vivere  soli o in coppia al primo gennaio 2000. Per coppia si
intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;
    d)  essere  in  condizioni  non  lavorativa  ed  avere percepito,
nell'anno  1999,  un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai
fini  I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 (non viene considerato
il reddito dell'unica abitazione posseduta);
    e)  nel  caso  di  nucleo  familiare  composto  da due persone il
reddito    complessivo    deve    valutarsi   secondo   le   seguenti
caratteristiche:
      quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto
D);
      per  quanto  riguarda  il  soggetto convivente: si considera il
reddito   imponibile   ai   fini   I.R.P.E.F.,   escluso  il  reddito
dell'abitazione  eventualmente  posseduta  in  comproprieta'  con  il
soggetto  passivo  I.C.I.,  riferito  all'anno precedente a quello di
competenza I.C.I.;
      per   quanto   riguarda   il  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare:  esso  calcolato  come  ai  paragrafi  precedenti non deve
superare i ventitremilioni di lire (23.000.000);
      qualora  un  componente  del  nucleo familiare sia portatore di
handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere
superiore a venticinquemilioni di lire (25.000.000);
      qualora  venga  erogato l'assegno di accompagnamento questo non
viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.
Per  poter  usufruire  dell'aumento  delle  detrazioni occorre che le
condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte;
4. di determinare i seguenti criteri applicativi:
    Il  contribuente  deve  produrre  apposita  domanda,  debitamente
documentata,  entro il termine previsto per il versamento della prima
rata  di  acconto  dell'imposta  in  parola,  a  pena  di  decadenza,
indirizzata  al  comune  di  Savigno  servizio  tributi  direttamente
all'ufficio  protocollo  del comune o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede
la data del timbro stesso.
Nella domanda il contribuente deve indicare:
    nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale.
Alla  domanda  deve  altresi'  essere  allegata una dichiarazione, ai
sensi  dell'art.  4, della legge n. 15, del 4 gennaio 1968, con firma
autenticata dalla quale risulti:
    la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
    l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente:
i  contribuenti  che hanno inviato la citata domanda entro il termine
indicato  potranno  tenere  conto  in  sede  di versamento delle rate
I.C.I. della maggiore detrazione.
La  dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per
il   quale   si   protraggono   le   condizioni   per  l'applicazione
dell'ulteriore detrazione.
L'amministrazione  si  riserva di richiedere documentazione integrata
comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele  saranno applicate le sanzioni
previste dalla legge.
(Omissis).
00A8778;

                         comune di Scafati;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scafati

Il   comune  di  SCAFATI  (provincia  di  Salerno)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  deliberato  per cui si intende qui integralmente ripetuta e
trascritta.
2.   recepire   ed  approvare  la  proposta  formulata  dalla  giunta
municipale  con  proprio  atto  n. 43 del 8 febbraio 2000 ad oggetto:
"imposta  comunale  sugli  immobili  anno 2000. Provvedimenti" che si
allega  Sub  A)  al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3.  applicare, per l'effetto , per l'anno 2000, le seguenti aliquote,
quale  imposta comunale immobiliare, ai sensi e per effetto dell'art.
6, decreto legislativo 30 dicembre 1996 n.504:
    a) abitazione principale 5 per mille;
    b) abitazione locata a condizioni agevolate 3,5 per mille;
    c) abitazione locata a condizioni ordinarie 6 per mille;
    d) abitazione non locata 7 per mille;
    e) immobili recuperati 3,5 per mille;
    f) pertinenze ed immobili non ad uso commerciale 5 per mille;
    g) pertinenze ed immobili ad uso commerciale 6 per mille.
(Omissis). 00A8779;

                        comune di Scarperia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scarperia

Il  comune  di  SCARPERIA  (provincia  di  Firenze)  ha  adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2000 un aumento della detrazione di cui
all'art.  8,  comma  3,  del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito  dal comma 55, dell'articolo 3, della legge 23
dicembre  1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per
i  seguenti  soggetti  passivi  e proporzionalmente alla quota per la
quale la detrazione medesima si verifica:
    a) contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'
al  31  dicembre  1999, titolari di pensioni e non esercitanti alcuna
attivita' retributiva di qualsiasi genere;
    b)  contribuenti  che  si  siano  trovati  nell'anno  1999  anche
temporaneamente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione;
2.   di   stabilire   che  i  suddetti  soggetti  potranno  usufruire
dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano
le seguenti contemporanee condizioni:
    a)  che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia
l'unica  per  la  quale  il  contribuente e/o gli altri componenti il
nucleo familiare sono soggetti d'imposta;
    b)  che  tale unita' immobiliare sia iscritta al catasto edilizio
urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5;
    c)  che  il reddito imponibile dell'anno 1999, riferito al nucleo
familiare  del  contribuente,  cosi'  come  risultante  dai  registri
anagrafici, sia:
      per  nuclei  familiari composti da una persona pari o inferiore
al minimo INPS in vigore nell'anno 2000, cioe' a L. 9.371.700;
      per  nuclei  familiari  composti  da  due o piu' persone pari o
inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 2000, cioe' a
L. 18.743.400;
3.  di  disporre,  per  ottemperare al preciso disposto dell'art. 15,
comma  6,  della  legge  537/1993, sopraindicata, che i soggetti, che
versano  nelle  condizioni  per fruire dell'agevolazione suddetta, lo
dichiarino   compilando   apposita  istanza,  (auto  certificazione),
utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune, da presentare
perentoriamente entro i termini di versamento della prima rata I.C.I.
per  l'anno  2000.  In  caso  di  omessa  od  infedele dichiarazione,
l'imposta  sara'  recuperata  con le sanzioni e quanto altro previsto
dalla legge;
4.   di  disporre  che,  per  quanto  riguarda  l'agevolazione  sopra
richiamata,  valgono  tutte  le  altre  norme  che  il legislatore ha
previsto per la detrazione di L. 200.000, di cui al piu' volte citato
art. 8, decreto-legge 504/1992;
5. di stabilire per il 2000 le seguenti aliquote:
    a)  5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  da  parte  di  persone  fisiche residenti nel
comune   unitamente  ad  una  pertinenza;  per  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile
che  acquisisce  la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata  (art.  4, vigente regolamento I.C.I.); per le unita'
immobiliari  locate  con  contratto  registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale;
    b)   6,5,  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  classificate
(rientranti)   nel   gruppo   catastale  "C"  (unita'  immobiliari  a
destinazione ordinaria commerciale e varia);
    c) 7 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 00A8780;

                          comune di Scido;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scido

Il  comune  di  SCIDO  (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
16 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura
minima di legge del 4 per mille;
2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
00A8781;

                         comune di Scillato;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scillato

Il  comune  di  SCILLATO  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato,  il
23 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare, per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli  immobili  nella misura del 4 per mille e cio' in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 art. 6;
fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
(Omissis).
00A8782;

                        comune di Sedegliano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sedegliano

Il  comune  di  SEDEGLIANO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 4 per mille
per  l'imposta  comunale  sugli  immobili  adibiti ad abitazione, sia
principale   che   secondaria   e  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni,  anche  in  aggiunta all'abitazione principale oppure non
locati;
2.  di  confermare  la  detrazione  unica  di L. 200.000 sull'imposta
dovuta   per   le   abitazioni  adibite  direttamente  ad  abitazione
principale;
(Omissis).
00A8783;

                          comune di Sedico;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sedico

Il   comune   di  SEDICO  (provincia  di  Belluno)  ha  adottato,  il
30 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  di cui in
premessa:
    aliquota ordinaria 5 per mille;
    aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi
ed  i  soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel
comune  per  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale 4 per mille;
    l'aliquota  non  si applica alle abitazioni locate a soggetti che
le utilizzano come abitazioni principali;
    l'aliquota  ridotta viene invece applicata all'unita' immobiliare
posseduta  da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di
ricovero  permanente  purche'  la  stessa non risulti locata (art. 3,
comma 56, legge 662/1996).
    detrazioni  per  l'abitazione  principale  del soggetto passivo e
fissata  una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione predetta.
(Omissis).
00A8784;

                        comune di Segonzano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Segonzano

Il  comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  come  segue  l'aliquota  I.C.I. da
applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:
    aliquota I.C.I. unica: 5,5 per mille;
    detrazione  dall'imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  di  L. 200.000 annue rapportate alla quota di
possesso  ed  al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
(Omissis).
00A8785;

                          comune di Selci;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Selci

Il  comune  di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille.
(Omissis).
00A8786;

                    comune di Selvazzano Dentro;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Selvazzano Dentro

Il  comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il
17 dicembre  1999  e  il 19 aprile 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 2000 nelle seguenti
entita':
    abitazione  principale  e  sue  pertinenze:  aliquota del 4.8 per
mille;
    alloggi e relative pertinenze non locate o sfitte: aliquota del 7
per  mille  (si considerano tali gli alloggi non utilizzati, ne' come
abitazione  principale,  ne'  come abitazione secondaria, ne' dati in
locazione, ne' in comodato e ne' in uso a terzi);
    altri immobili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille;
di  determinare  in L. 200.000 la detrazione di imposta I.C.I. per il
possesso  dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue  pertinenze del soggetto passivo, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta;
di   determinare   la   maggiore   detrazione  I.C.I.  in  L. 500.000
limitatamente  per i soggetti rientranti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale individuate nella parte motiva e che qui da
intendersi integralmente riportate;
(Omissis).
1. soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune;
2.  soggetti  la cui unita' familiare disponga complessivamente di un
reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a:
    a) a L. 19.000.000 se composta da una sola persona;
    b) a L. 23.000.000 se composta da due persone;
    c) a L. 27.000.000 se composta da tre persone;
    d) a L. 31.000.000 se composta da quattro o piu' persone;
3. l'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale
e  l'unica  proprieta'  immobiliare  del  soggetto richiedente ovvero
dell'unita' familiare cui appartiene;
4.  il  soggetto  richiedente  deve  possedere l'unita' immobiliare a
titolo di proprieta', oppure a titolo di usufrutto e di abitazione;
5.  l'unita'  immobiliare deve risultare iscritta al catasto erariale
in una delle seguenti categorie:
    A/2 abitazione di tipo civile;
    A/3 abitazione di tipo economico;
    A/4 abitazione di tipo popolare;
    A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
    A/6 abitazione di tipo rurale;
6. la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1. a 5.
si   siano   verificate   contemporaneamente,   risultando  tra  loro
alternative solo le condizioni sub 1. e 2.;
7.  la  maggiore  detrazione  non  spetta  se l'unita' immobiliare e'
locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
8.  la  maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta,  e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo'
essere utilizzata dagli altri contitolari;
9.  I  soggetti  che  intendono beneficiare della maggiore detrazione
dovranno  provvedere  a  quanto  segue,  sotto  pena di decadenza dal
beneficio:
    a) presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro
il  termine  di  versamento  dell'acconto  I.C.I., documentata, anche
sotto  forma  di  autocertificazione  ai  sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo
nucleo   familiare   nei  riguardi  dei  diritti  goduti  sull'unita'
immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche'
la   situazione  reddituale  del  nucleo  familiare  e  la  categoria
catastale dell'unita' immobiliare;
    b)   indicare   l'importo  della  maggiore  detrazione  spettante
nell'apposito  spazio  del bollettino di versamento in conto corrente
postale dell'imposta I.C.I.;
10.   l'amministrazione   comunale  si  riserva  di  richiedere  ogni
ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per
la maggiore detrazione;
(omissis)
1.  di  correggere, (omissis), gli errori materiali riscontrati nella
parte narrativa della delibera consiliare n. 70, del 17 dicembre 1999
con   oggetto:   "imposta   comunale   sugli   immobili  -  I.C.I.  -
determinazione   delle   aliquote   e  detrazioni  -  anno  2000."  -
confermando   quelli   contenuti   nella  proposta  di  deliberazione
sottoscritta  dal  responsabile  del  servizio finanziario e ribaditi
dall'assessore  al  bilancio  Avv.  A.  Sanguin  nella  relazione  di
presentazione   dell'argomento   come   risulta   dalla  trascrizione
elettromagnetica  in  atti,  precisando  che le detrazioni di imposta
I.C.I. previste al punto 2, vengono cosi' fissate:
2.  soggetti  la cui unita' familiare disponga complessivamente di un
reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore:
    a) a L. 20.000.000 se composta da una sola persona;
    b) a L. 25.000.000 se composta da due persone;
    c) a L. 30.000.000 se composta da tre persone;
    d)  a  L.  34.000.000 se composta da quattro o piu' persone fermo
restando tutto il resto.
(Omissis).
00A8787;

                         comune di Serdiana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serdiana

Il  comune  di  SERDIANA  (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato, il
16 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica
del 4 per mille;
di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 350.000;
(Omissis).
00A8788;

                          comune di Serina;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serina

Il   comune   di  SERINA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il
10 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota  relativa  all'imposta
comunale sugli immobili sosi' come segue:
    aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
    aliquota  ridotta  del  6 per mille per le abitazioni principali,
con detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta.
(Omissis).
00A8789;

                    comune di Serravalle Scrivia;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serravalle Scrivia

Il  comune  di  SERRAVALLE  SCRIVIA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  approvare  la  rideterminazione per l'anno 2000 dell'aliquota
I.C.I.  imposta  comunale  sugli  immobili,  che verra' applicata dal
comune, nelle misura del 4,9 per mille per le abitazioni principali e
locate,  del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per uso
abitativo  o  assimilati  con  riferimento alle categorie catastali :
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/10;
(Omissis)
3)  di  determinare  per  l'anno  2000 la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000;
(Omissis).
00A8790;

                         comune di Serrenti;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serrenti

Il  comune  di  SERRENTI  (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato, il
21  dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  le  stesse  aliquote  da applicare
relativamente  all'imposta  comunale sugli immobili previste nel 1999
(I.C.I.), cosi' come segue:
    a) aliquota ordinaria 4,25 per mille per gli immobili;
    b)  aliquota del 4 per mille per gli immobili del centro storico,
oggetto  di  interventi  di  ristrutturazione.  Tale  agevolazione e'
applicata  per  un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data
di inizio dei lavori;
    c) aliquota dell'1 per mille per gli immobili del centro storico,
oggetto  di interventi di restauro conservativo. Tale agevolazione e'
applicata  per  un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data
di inizio dei lavori;
di  definire  il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta
in oggetto, cosi' come indicato in tabella:
=====================================================================
Zone urbanistiche|         Descrizione          |Valore venale per mq
=====================================================================
     Zona A      |Centro storico                |             100.000
---------------------------------------------------------------------
     Zona B      |Completamento                 |             100.000
---------------------------------------------------------------------
                 |Espansione residenziale       |
     Zona C      |urbanizzata                   |              80.000
---------------------------------------------------------------------
                 |Espansione residenziale non   |
     Zona C      |urbanizzata                   |              30.000
---------------------------------------------------------------------
                 |Artigianale, industriale,     |
     Zona D      |commerciale, urbanizzata      |              50.000
---------------------------------------------------------------------
                 |Artigianale, industriale,     |
     Zona D      |commerciale, non urbanizzata  |              15.000
---------------------------------------------------------------------
     Zona H      |Zone di rispetto              |               5.000
---------------------------------------------------------------------
     Zona S      |Servizi                       |              15.000
di  determinare,  altresi', l'importo della detrazione per abitazione
principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8791;

                      Comune di Sesto ed Uniti;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto ed Uniti

Il  comune  di  SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota  I.C.I. nelle seguenti
misure:
    5 per mille: aliquota ordinaria;
    4  per mille: aliquota agevolata per unita' immobiliari inagibili
o inabitabili a favore di proprietari che eseguano interventi diretti
al recupero di tali immobili;
    L.  200.000:  detrazione  di  imposta  per unita' e pertinenze di
abitazione principale;
    5,8 per mille: aliquota per terreni agricoli.
(Omissis).
00A8792;

                     Comune di Sesto Fiorentino;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto Fiorentino

Il  comune  di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2000:
    a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;
    b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili:
per l'abitazione principale, intendendosi come tale:
    l'abitazione  posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro
diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente
e vi dimori abitualmente;
    l'abitazione  di residenza dei soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa;
    l'unica  abitazione  posseduta  sul  territorio  nazionale  da un
soggetto residente all'estero, purche' risulti non locata;
    l'alloggio  regolarmente  assegnato  dall'Istituto  autonomo case
popolari (I.A.C.P.);
    l'unita' immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale,
con  doppio  accatastamento,  di  proprieta'  di residenti nel comune
limitrofo   che   costituisca,   con   l'unita'  ubicata  nel  comune
confinante, la dimora abituale del proprietario;
    per  l'abitazione che, locata con contratto registrato a soggetto
residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale,
e   che  la  stessa  costituisca  l'unica  proprieta'  posseduta  sul
territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune;
    per   l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal  possessore,
residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo
grado  a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito
la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia
effettiva  stabile  dimora.  La concessione in uso gratuito si rileva
dalla  autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi della
legge  n  127/1997,  (Bassanini) che si ritiene tacitamente rinnovata
fino  a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di
comunicare   il   venirne   meno.  L'autocertificazione  deve  essere
presentata   entro   il  30  giugno  dell'anno  successivo  a  quello
dell'avvenuta concessione;
    l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non locata;
    per  gli  immobili  concessi  in locazione a titolo di abitazione
principale  alle  condizioni  definite  nell'accordo territoriale con
contratto  registrato  e  stipulato  ai sensi della legge 431/1998, a
condizione  che  venga  fatta  espressa  richiesta da parte del o dei
proprietari  sugli  appositi modelli predisposti dall'amministrazione
comunale da presentare: dal 1o giugno al 30 giugno di ogni anno se il
contratto  di locazione e' concluso nei primi sei mesi dell'anno; dal
1o  dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione
e' concluso nel secondo semestre dell'anno;
    per gli immobili accatastati nella cat. C/6 (garage o posti auto)
e  C/2  (cantina)  purche'  pertinenziali ed accessori all'abitazione
principale,  nel  limite  massimo  di  uno,  per tipologia, e purche'
ricomprese nello stesso complesso immobiliare;
    c) un'aliquota  ridotta  del  4  per mille per unita' immobiliari
inagibili, inabitabili i cui proprietari svolgano interventi volti al
loro  recupero  o  per immobili di interesse storico o architettonico
localizzati  nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi
volti   al   loro   recupero,   ovvero   per  interventi  volti  alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure
all'utilizzo  di  sottotetti,  limitando  l'agevolazione  alle unita'
immobiliari  oggetto  di tali interventi fino a quando non siano atti
all'uso  e comunque per la durata massima di tre anni dall'inizio dei
lavori  cosi'  come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449
del 27 dicembre 1997;
    d) un'aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non
locate per l'intero anno;
    e) un'aliquota  pari  al  9 per mille limitatamente agli immobili
non  locati  ad  uso abitativo per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2)  che  la  detrazione  per  gli immobili direttamente occupati come
abitazione  principale per l'anno 2000 sara' di L. 350.000, elevabile
a  L.  400.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie
anagrafiche   aventi  un  reddito  complessivo  non  superiore  a  L.
80.000.000, senza l'obbligo di presentare specifica domanda;
3)  di  stabilire  la  detrazione  in  L. 500.000 per le categorie di
soggetti  in  situazione  di particolare disagio economico e sociale,
come sotto specificato:
    a) essere ultrasessantenni;
    b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare
(anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia e' composta
da  due  persone, in caso contrario il reddito in precedenza indicato
deve  essere  aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente
oltre i due. Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento
non dovra' essere superiore a L. 16.000.000;
    c)  essere  una  famiglia  anagrafica  monoreddito,  nel quale il
soggetto,   unico   produttore  di  reddito,  si  trovava  all'inizio
dell'anno  di  tassazione  in stato di cassaintegrazione, mobilita' o
disoccupazione lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;
i  contribuenti  di  cui  alle  lettere  a) e b), condizioni entrambe
necessarie  per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono
possedere  altri  redditi  di  qualsiasi natura, neppure esenti se di
importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennita' di
accompagnamento;  in  tutti  i  casi  non  devono  esercitare nessuna
attivita'  lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere
proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di
fuori  di  eventuali  accessori  o pertinenze relative all'abitazione
principale  e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche
della categoria A/1 ( abitazione di tipo signorile);
l'utilizzazione  della maggiore detrazione di L. 500.000, in rapporto
alla  quota  posseduta,  e'  vincolata alla presentazione da parte di
ogni  singolo  contribuente,  alla  richiesta  in  carta  libera,  da
presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del
pagamento   di  acconto,  corredata  dalla  seguente  documentazione:
dichiarazione  di  responsabilita'  ai  sensi  della  legge  127/1997
(Bassanini)  e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei
redditi  (Mod.  740,  730  o  201 o 101 e/o equipollenti) dalle quali
risultino le condizioni richieste;
4)  -  di  stabilire una detrazione d'imposta di L. 500.000, comunque
fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso
dell'immobile  ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di
riferimento   nei  confronti  dei  proprietari  di  alloggi  dati  in
locazione  come  abitazione  principale con contratti stipulati sulla
case  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 3 e 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 431 a condizione che venga fatta espressa richiesta
da  parte  del  o  dei proprietari sugli appositi modelli predisposti
dall'amministrazione  comunale da presentare a pena di decadenza: dal
1o  giugno  al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e'
concluso nei primi sei mesi dell'anno; dal 1o dicembre al 20 dicembre
di  ogni  anno  se  il contratto di locazione e' concluso nel secondo
semestre dell'anno;
la  detrazione  viene  ripartita  fra  i  proprietari in parti uguali
indipendentemente dalle quote di possesso.
(Omissis).
00A8793;

                         Comune di Siziano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Siziano

Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  modificare  la  propria deliberazione n. 86 del 20 dicembre 1999,
nel  senso  che,  ferma restando l'aliquota del 6 (sei) per mille, le
detrazioni dall'imposta vengono cosi determinate:
1.  L. 300.000 comprensive della detrazione prevista per Legge, per i
contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
    reddito  familiare  lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  unicamente  da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro
dipendente, pari a L. 30.000.000 in presenza di nuclei formati da 1 o
2 persone;
    reddito  familiare  lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  unicamente  da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro
dipendente, pari a L. 39.000.000 in presenza di nuclei formati da 3 o
4 persone;
    non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza
dell'abitazione principale;
    valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;
    categoria catastale dell'abitazione pari a A3, A4 o A5.:
2.  L. 400.000 comprensive della detrazione prevista per Legge, per i
contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
    reddito  familiare  lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  unicamente  da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro
dipendente  pari  a L. 45.000.000 in presenza di nuclei familiari con
componenti uguali o superiori a 5.
    non  possedere  altri  beni  immobili  , oltre l'eventuale box di
pertinenza dell'abitazione principale;
    valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;
    categoria catastale dell'abitazione paria a A3, A4 o A5.
(Omissis).
00A8794;

                         Comune di Sondalo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sondalo

Il  comune  di  SONDALO  (provincia  di  Sondrio)  ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, comma
1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, l'aliquota
dell'imposta  comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per
mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;
2.  di  confermare,  per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 per
l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
3.  di  determinare,  per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:
    a) abitazioni non locate;
    b) abitazioni  diverse  dalla abitazione principale e/o possedute
in  aggiunta  alla  abitazione principale e tenute a disposizione del
proprietario  soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei
fabbricati  siti fuori dai centri edificati come perimetrali ai sensi
della L. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrali ai sensi
del  nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna
non dotate di nessuna forma di urbanizzazione.
4. di dare atto che:
    per   abitazione  non  locata  si  intende  l'unita'  immobiliare
classificata  o  classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a
fini  abitativi  non  tenuta  a  disposizione  del possessore per uso
personale  diretto  e,  non locata con contratto d'affitto registrato
ne'  data  in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri
ascendenti  o  discendenti  in linea retta di primo grado (genitori e
figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale
periodo   di   occupazione   deve   essere   comprovato  da  apposita
dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
    non  e'  considerata  abitazione  non locata l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitario a
seguito  di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione
che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
    per  le unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai
mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata:
    per  abitazione  tenuta a disposizione o seconda casa, si intende
l'unita'   immobiliare   classificata  o  classificabile  nel  gruppo
catastale  A  ,  idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e
che  il  suo  possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di
godimento  tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o
periodico  o  saltuario,  avendo  la propria abitazione principale in
altra unita' immobiliare;
    i  contribuenti  interessati  alla  riduzione  di aliquota per le
abitazioni  dichiarate  inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1
dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del
vigente   regolamento   per   l'applicazione   dell'I.C.I.,  dovranno
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15;
    le  dichiarazioni  dirette a certificare gli stati e fatti di cui
sopra  dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la
presentazione  della  dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di
riferimento.
(Omissis).
00A8795;

                         Comune di Sondrio;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sondrio

Il  comune  di  SONDRIO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di applicare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille;
    b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille:
      in  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune, per le
unita'  immobiliari  direttamente  adibita ad abitazione principale e
loro pertinenze:
      per  gli  appartamenti  concessi in locazione ad uso abitativo,
come  da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della
proprieta'   edilizia   e  quelli  degli  inquilini  e  di  cui  alla
deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206;
    c) aliquota maggiorata, pari al 6,8 per mille per gli alloggi non
locati;
(Omissis).
1)  di  elevare,  per  l'anno  2000,  da  L.  200.000 a L. 300.000 la
detrazione  I.C.I.  spettante  per  l'abitazione  principale,  giusta
quanto  previsto  dall'art. 8,  comma  3,  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997;
2)  di  stabilire  che  i contribuenti interessati, per avere diritto
alla  detrazione  di  cui  sopra,  devono  presentare  o  spedire con
raccomandata,  entro  il prossimo mese di giugno, al servizio tributi
del     comune,    apposita    richiesta    redatta    nella    forma
dell'autocertificazione  (ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15
maggio  1997,  n.  127  e  dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), contenente:
    cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
    l'ammontare  del  reddito  lordo  percepito  dal nucleo familiare
nell'anno 1999;
    il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);
3)  di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o
presentato  la  richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore
detrazione  loro  spettante  in  sede  di pagamento delle rate I.C.I.
3/2000, nell'intesa che il comune si riserva:
    di   chiedere   la   presentazione  di  eventuale  documentazione
integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;
    di segnalare all'autorita' giudiziaria le eventuali dichiarazioni
infedeli;
    di  applicare  le  sanzioni  previste  dal decreto legislativo n.
504/1992.
(Omissis).
00A8796;

                           Comune di Sori;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sori

Il  comune  di  SORI  (provincia  di  Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille
l'aliquota  unica da applicarsi in questo comune ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili;
2.  di  confermare  in  L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta
comunale  sugli  immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
(Omissis).
00A8797;

                         Comune di Specchia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Specchia

Il  comune  di  SPECCHIA  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con
effetto  dal  1o  gennaio  2000  l'aliquota  ridotta da applicare per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
nella misura del 5,5 per mille.
2.  di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per
l'anno  2000 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per
le  altre  unita' immobiliari cosi' come determinata con delibera del
consiglio comunale n. 7 del 26 marzo 1999.
3)  di  confermare  la  detrazione  I.C.I. spettante per l'abitazione
principale  per  l'anno  2000 nella misura minima di L. 200.000 cosi'
come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27
febbraio 1998.
(Omissis).
00A8798;

                    Comune di Spezzano Albanese;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spezzano Albanese

Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare  nella  misura del 6 per mille per l'anno 2000 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili situati nel territorio di questo
comune,  salvo  che  per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti, non locati, liberi da persone e cose, per i quali l'aliquota
e'  stata  determinata nella misura del 4 per mille per un periodo di
tre anni;
determinare  per  l'anno  2000  in  L. 250.000 l'applicabilita' della
quota  di  detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
(Omissis).
00A8799;

                   Comune di Spezzano della Sila;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spezzano della Sila

Il  comune di SPEZZANO della SILA (provincia di Cosenza) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  approvare,  per  l'anno  2000,  la  seguente  articolazione delle
aliquote I.C.I. nonche' della detrazione per l'abitazione principale:
1.  -  aliquota al 6,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti
immobili:
    A   -  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  dai  soggetti  passivi  persone  fisiche  e  dai  soci di
cooperative a proprieta' indivisa;
    B  -  immobili  concessi  in  uso  gratuito da genitori a figli o
viceversa,  coniugati,  vedovi  o  legalmente  separati residenti nel
territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale.
2.  -  aliquota  al  7 per mille da applicare sul valore dei seguenti
immobili:
    A  immobili  diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e
degli altri di cui al punto 1;
    B aree fabbricabili.
Detrazione da applicare per l'anno 2000 sull'abitazione principale:
    punto 1 lett. A L. 300.000;
    punto 1 lett. B L. 300.000.
(Omissis).
00A8800;

                         Comune di Spongano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spongano

Il  comune  di  SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
in questo comune.
(Omissis).
00A8801;

                        Comune di Stanghella;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Stanghella

Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2000:
    l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) che
sara' applicata in questo comune nelle misura unica del 5,5 per mille
con una detrazione per l'abitazione principale pari al minimo fissato
dalla normativa vigente di L. 200.000.
(Omissis).
00A8802;

                     Comune di Stelvio (Stilfs);

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Stelvio (Stilfs)

Il  comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il
15   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  prevista  dall'art.  6  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'art. 3 comma 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
    a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda
casa  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale dai soggetti
indicati  nell'art.  18,  comma  1  del  T.U.  delle  leggi regionali
concernenti  la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno (D.P.G.R. 23
dicembre 1982, n. 9/L);
    b) 7  per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a
sessanta   giorni   all'anno,  esclusi  gli  alloggi  con  camere  ed
appartamenti  per  ferie,  locati  secondo  le  modalita' fissate con
decreto  del  presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto
1996;
    c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
2)   di  aumentare  per  l'anno  2000  a  L.  450.000  la  detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
00A8803;

                          Comune di Strevi;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Strevi

Il  comune  di  STREVI  (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.   di  fissare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  che  verra'  applicata nel comune di Strevi per l'anno 2000
nella  misura unica del 6 per mille, fatta salva l'agevolazione di L.
200.000 prevista per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8804;

                         Comune di Subiaco;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Subiaco

Il  comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  -  di  fissare  per  l'anno  2000,  nella  misura del 6 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  istituita  con decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, per le abitazioni principali
come  identificate  al  punto  1)  dell'art.  7 del Reg. comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  approvato con atto consiliare n. 54 del
30 ottobre 1998;
2)  -  di  fissare  per  l'anno  2000,  nella misura del 7 per mille,
l'aliquota  da  applicarsi  agli immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non
locati;
3)  -  di  fissare  per  l'anno  2000  la detrazione per l'abitazione
principale come segue:
    a) in L. 220.000 indistintamente per tutti;
    b) in L. 250.000:
      b1)  per  nuclei  familiari  con  2  componenti  e  con reddito
complessivo imponibile non superiore a L.15.000.000;
      b2)  per  nuclei  familiari  con  3  componenti  e  con reddito
complessivo imponibile non superiore a L.18.000.000;
      b3)  per  nuclei  familiari  con  4  componenti  e  con reddito
complessivo imponibile non superiore a L.22.000.000;
    c) in L. 400.000:
      c1)  anziani  che  al  31  dicembre  1999  abbiano  compiuto il
sessantacinquesimo  anno di eta' e con reddito complessivo imponibile
del nucleo familiare non superiore a L. 24.000.000;
      c2)  famiglie  numerose  con  nucleo  familiare  di  5  o  piu'
componenti  e  con  reddito complessivo imponibile non superiore a L.
60.000.000;
    d) in L. 500.000:
      d1)  pensionato  che  vive  da  solo  con  reddito  complessivo
imponibile non superiore a L. 16.000.000;
      d2)  famiglia  composta  da  due pensionati entrambi nei limiti
reddituali della pensione minima INPS;
      d3)  soggetti  passivi  nel cui nucleo familiare e' presente un
invalido  o  portatore  di  handicap con invalidita' non inferiore al
100%  risultante  dal  certificato  di  riconoscimento di invalidita'
rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
      d4) giovani coppie nei primi due anni di matrimonio con reddito
complessivo imponibile non superiore a L.30.000.000.
I  soggetti  di  cui  sopra  devono,  inoltre trovarsi nelle seguenti
condizioni:
    a) possesso  del  titolo di proprieta' uso, usufrutto, comodato o
altro  diritto  reale  di  godimento, solo dell'abitazione principale
oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);
    b) il  fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una
delle seguenti categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 A6.
La  detrazione  effettiva  non  deve  superare l'importo dell'imposta
calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.
Ogni  contribuente,  che  ne  avesse diritto, potra' usufruire di una
sola delle suesposte detrazioni.
Per  beneficiare  delle  detrazione  di  cui  sopra viene definita la
seguente procedura:
    autocertificazione:  mediante  compilazione,  entro  il 30 giugno
2000,  di  apposito  stampato  da  richiedere all'ufficio tributi del
comune;
    per  l'individuazione  e le caratteristiche del nucleo familiare:
situazione esistente alla data di presentazione della domanda;
    per   il   reddito:   quello   percepito   nell'anno  precedente,
presentando copia del 730 o 740 o CUD.
(Omissis).
00A8805;

                          Comune di Sutri;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sutri

Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
Immobili abitazione principale : aliquota 5 per mille.
Immobili  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale o immobili
diversi dalle abitazioni o alloggi non locati: aliquota 6 per mille.
Immobili  realizzati  da  imprese  aventi  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente  dell'attivita' la costrizione o l'alienazione di immobili
destinati  alla  vendita  (periodo  massimo  anni  tre dalla fine dei
lavori): aliquota 4 per mille.
La  detrazione  di imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e'  fissata  in  L.  250.000 da rapportare al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
E'  considerato  adibito  ad  abitazione  principale  l'immobile, non
locato,  di  proprieta'  di  anziani  o disabili che trasferiscano la
residenza  in  istituti  di  ricovero o sanitari in forma di ricovero
permanente.
I  fabbricati  dichiarati  inagibili o inabitabilitati e di fatto non
utilizzati,   per  un  periodo  di  permanenza  di  tali  condizioni,
usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.
(Omissis).
00A8806;

                   Comune di Tagliolo Monferrato;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tagliolo Monferrato

Il  comune  di  TAGLIOLO  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  stabilire, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti
passivi ed immobili imponibili.
(Omissis).
00A8807;

                          Comune di Tarano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tarano

Il  comune  di TARANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 novembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    abitazioni principali: 4,5 per mille;
    abitazioni secondarie: 6 per mille;
    aree fabbricabili (zone C in PRG): 7 per mille.
di determinare come segue le detrazione per l'abitazione principale:
    detrazione abitazione principale: L. 200.000;
    detrazione  per chi ristruttura la propria abitazione principale:
L. 300.000 (per tre anni);
di  dare  atto  che  ai fini dell'applicazione della detrazione di L.
300.000  per  chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre
anni   si  conteggeranno  dalla  data  del  certificato  di  regolare
esecuzione,   emesso   dal   direttore   dei  lavori  previsto  nella
concessione  edilizia  o  nella  denuncia  di inizio attivita' (legge
662/1996).
(Omissis).
00A8808;

                     Comune di Taranta Peligna;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Taranta Peligna

Il comune di TARANTA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
confermare  l'aliquota  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili per
l'anno  2000,  nella  misura  del 5 per mille, cosi' come fissata con
delibera della G.M. n. 54 del 25 febbraio 1993, attualmente in atto.
(Omissis).
00A8809;

                   Comune di Tavernola Bergamasca;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavernola Bergamasca

Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:
    ordinaria: del 4,5 per mille;
    per immobili non locati: del 7 per mille;
    agevolata,  ai  sensi  dell'art.  1  comma  5, legge n. 449/1997:
dell'1 per mille;
2.  di  fissare  la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8810;

                          Comune di Teglio;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Teglio

Il  comune  di  TEGLIO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  riconfermare  l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per
il 2000.
(Omissis).
00A8811;

                          Comune di Telti;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Telti

Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di   confermare,   per   l'anno  2000,  l'aliquota  e  la  detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate:
    abitazioni   principali  ed  equiparate:  aliquota  5  per  mille
detrazione L. 200.000;
    altri immobili : aliquota 5,5 per mille;
    aree fabbricabili : aliquota 5 per mille.
(Omissis).
00A8812;

                          Comune di Teramo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Teramo

Il  comune  di  TERAMO  ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno
1999,  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune di Teramo,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale   (facolta'   riconosciuta   dall'art.   4,   del  decreto
legislativo  n.  437/1997 convertito con modificazioni nella legge n.
556/1996);
di confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente
assegnati  in locazione semplice dall'Istituto autonomo case popolari
in  quanto  trattasi  di  ente senza scopo di lucro (art. 6, comma 2,
decreto  legislativo  n.  504/1992) e finalizzato alla costruzione di
alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate;
di  considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, con
aliquota  del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  non risulti locata ( legge 662/1996,
art. 3, comma 56);
di stabilire l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che
concedono  immobili  in  locazione,  con contratto registrato, a solo
titolo  di  abitazione principale e sulla base degli accordi definiti
in  sede  locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, tesi alla
definizione  di  contratti  tipo  in materia di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo (legge 431/1998, art. 2, commi 3 e 4);
di  confermare  l'aliquota  del 3 per mille in favore dei proprietari
che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili  o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri
storici  ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche   pertinenziali   o   all'utilizzo  di  sottotetti  disponendo,
comunque,   che   la  suddetta  aliquota  agevolata  sia  applicabile
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
di  stabilire l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili
e  le  relative  pertinenze  oggetto  di  imposta,  indipendentemente
dall'uso cui sono destinati;
di  confermare  la  detrazione  d'imposta,  per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale di L. 280.000;
di confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 340.000
per  i  soggetti  passivi,  qui  di  seguito elencati, che versano in
situazioni di particolare disagio economico-sociale:
    soggetto  passivo  pensionato  che alla data del 31 dicembre 1999
abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo
familiare  anagrafico  composto  da  massimo due persone; entrambe di
eta'  pari  o  superiore  ai sessantacinque anni, a condizione che il
reddito  annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 1999
non   sia   superiore  a  L. 12.252.000  in  quanto  solo,  ovvero  a
L. 18.378.000  in  caso  di  appartenenza  al nucleo familiare di cui
sopra  (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione
del reddito imponibile complessivo);
    soggetto  passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo
familiare  anagrafico  ove  siano  presenti al 1o gennaio 2000, uno o
piu'  soggetti  portatori  di  handicap in situazioni che assumono la
connotazione di gravita' di cui all'art. 3, legge quadro n. 104 del 5
febbraio  1992  ed  in possesso della certificazione rilasciata dalla
commissione  istituita dalla legge n. 104/1992 - art. 4, con grado di
invalidita'  pari  al  100%, purche' non ospitati del corso dell'anno
2000  in  modo  continuativo,  in  strutture pubbliche o private ed a
condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto
passivo  e  dei  familiari  costituenti  l'intero  nucleo  familiare,
percepito  nel corso del 1999, non sia superiore ai limiti di seguito
indicati:
      componenti  nucleo  familiare  anagrafico:  1  persona;  limite
reddito annuo: L. 12.252.000;
      componenti  nucleo  familiare  anagrafico:  2  persone;  limite
reddito annuo: L. 18.378.000;
      componenti  nucleo  familiare  anagrafico:  3  persone;  limite
reddito annuo: L. 22.462.000;
componenti  nucleo  familiare  anagrafico:  4 persone; limite reddito
annuo: L. 26.546.000;
        oltre 4 persone, aggiungere L. 2.042.000 per ogni componente;
    soggetto  passivo  disoccupato  al  1o  gennaio  2000  che,  gia'
fruitore  della  cassa  integrazione  guadagni  o della indennita' di
mobilita'   ai   sensi   delle  leggi  vigenti,  abbia  perduto  tali
provvidenze  nel  corso dell'anno 1999, con reddito complessivo annuo
imponibile  ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel
corso del 1999, non superiore a L. 22.462.000.
di  ammettere  i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio
in questione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    i contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti
il  nucleo  familiare anagrafico non devono possedere, sul territorio
nazionale  ed  estero,  a titolo di proprieta' od altro diritto reale
determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili
oltre  l'abitazione  principale  con  eventuale,  relativa pertinenza
anche autonomamente iscritta in catasto.
L'abitazione  principale  deve  essere  classificata  nelle  seguenti
categorie catastali: A/2 A/3 A/4 - A/5 A/6.
(Omissis).
00A8813;

                       Comune di Terdobbiate;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terdobbiate

Il  comune  di  TERDOBBIATE  (provincia  di  Novara)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
misura unica del 6,5 per mille.
(Omissis).
00A8814;

                         Comune di Terenzo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terenzo

Il  comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 15 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nelle misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
00A8815;

                     Comune di Termini Imerese;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Termini Imerese

Il  comune  di TERMINI IMERESE (provincia di Palermo) ha adottato, il
24   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  fissare  per  il corrente anno 2000, in applicazione alla vigente
normativa, le aliquote I.C.I. di cui a seguito:
    fattispecie imponibile:
      terreni agricoli: aliquota 5 per mille;
      aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille;
      abitazione  principale:  aliquota  4  per  mille  detrazione L.
200.000;
      altri fabbricati in genere: aliquota 5,2 per mille.
(Omissis).
00A8816;

                          Comune di Tirano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tirano

Il  comune  di  TIRANO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  e  successive  modificazioni, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del
5,5 per mille.
(Omissis).
00A8817;

                          Comune di Tissi;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tissi

Il  comune  di  TISSI  (provincia di Sassari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di fissare per l'anno 2000, nelle misure seguenti le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci di cooperative a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    b) nella  misura  del 4,5 per mille per tutti glia altri soggetti
passivi.
(Omissis).
00A8818;

                         Comune di Tornaco;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tornaco

Il  comune  di  TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I.  di  stabilire  le  seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2000:
(Omissis).
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute
in  aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le
utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
    3)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
    4)  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
(Omissis).
    7)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
(Omissis).
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
(Omissis).
V.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad azione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
X.  di  dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo,  la  cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere
dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
00A8819;

                       Comune di Tornareccio;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tornareccio

Il  comune  di  TORNARECCIO  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  assumere  le  seguenti determinazioni con riferimento all'imposta
comunale sugli immobili:
    1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille con la detrazione
per l'abitazione principale in L. 230.000.
(Omissis).
00A8820;

                         Comune di Torraca;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torraca

Il  comune  di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  riconfermare,  per l'anno 2000, l'aliquota unica dell'imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille;
2)  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
00A8821;

                   Comune di Torre de' Picenardi;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre de' Picenardi

Il  comune  di TORRE de' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I.  - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000:
    aliquota  da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
5,5 per mille;
    aliquota  da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita'
immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a), dell'art. 3, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  di  inizio  delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
5.  per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale  ed  i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle unita'
immobiliari   appartenenti   alle   cooperative   edilizie  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti   autonomi   per   le   case   popolari;  viene  considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituto di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
(Omissis).
00A8822;

                     Comune di Torre de' Roveri;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre de' Roveri

Il  comune  di TORRE de' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota (I.C.I.) nella misura
unica del 6 per mille;
di  determinare,  per l'anno 2000, la detrazione da applicare ai fini
del  calcolo  (I.C.I.)  a  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis).
00A8823;

                       Comune di Torre Orsaia;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre Orsaia

Il  comune  di  TORRE  ORSAIA  (provincia  di Salerno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000 le tariffe in vigore per l'anno 1999
come appresso specificate:
    aliquota  del  4 per mille e detrazione L. 200.000 per abitazioni
utilizzate direttamente;
    aliquota  del  6  per  mille  per  casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o possedute in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).
00A8824;

                    Comune di Torre San Giorgio;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre San Giorgio

Il  comune  di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
22   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5
per mille ed inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo per la
detrazione  da  applicare  per  gli  immobili  adibiti  ad abitazione
principale  di  L. 200.000  annue  rapportata  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art. 30, comma 12 della legge n.
488/1999 le disposizioni relative agli immobili adibiti ad abitazione
principale  a  far  data  dal 1o gennaio 2000 si applicano anche alle
pertinenze (art. 817 c.c.).
(Omissis).
00A8825;

                    Comune di Torre San Patrizio;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre San Patrizio

Il  comune  di  TORRE  SAN  PATRIZIO  (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire  per  l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, fatte
salve eventuali future disposizioni di legge;
stabilire  per  l'anno  2000, la detrazione dell'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo a
L. 200.000.
(Omissis).
00A8826;

                        Comune di Torreglia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torreglia

Il  comune  di  TORREGLIA  (provincia  di  Padova) ha adottato, il 21
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)   di  determinare  per  l'anno  2000  due  aliquote  diversificate
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate
come segue:
    del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili
adibiti ad abitazione principale;
    del  6  per  mille  - aliquota da applicare agli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,
2)  di stabilire a valere per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8, comma
3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, cosi' come
modificato  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, l'aumento della detrazione (I.C.I.) per le abitazioni principali
da  L. 200.000  a  L. 500.000 per tutti i soggetti passivi di imposta
comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che
siano   proprietari   esclusivamente  dell'abitazione  principale  ed
eventualmente  di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il
cui  reddito  presenti  le  seguenti  caratteristiche:  reddito netto
massimo  di  L. 20.000.000  considerando per reddito netto il reddito
effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e
trattenute,  meno  L. 1.000.000  per  il  primo  figlio  a  carico  e
L. 2.000.000 per ciascuno dei successivi figli a carico;
3)  di  dare  atto  che la predetta maggiore detrazione soggiace alle
stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;
4) di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare
che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione
disposta,    presentando    apposita    richiesta   integrata   dalla
dichiarazione  dei  redditi  2000, relativa all'anno 1999, nonche' lo
stato di famiglia. I competenti uffici comunali saranno incaricati di
disporre gli opportuni accertamenti.
5)  di  precisare  che  l'aliquota ridotta del 5 per mille si estende
alle pertinenze (quali box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale
anche  nella  ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione
di rendita catastale separata.
(Omissis).
00A8827;

                         Comune di Torriana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torriana

Il  comune  di  TORRIANA  (provincia  di  Rimini)  ha adottato, il 28
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  procedere  alla  diversificazione dell'aliquota I.C.I. tra le
diverse tipologie di unita' immobiliare come di seguito indicato:
    aliquota   ridotta   5,5   per  mille:  abitazione  principale  e
pertinenza;
    aliquota  ordinaria 6,2 per mille: abitazione secondaria locata e
tutte  le  altre categorie e tipologie immobiliari non comprese nella
precedente e successiva;
    aliquota maggiorata 7 per mille: abitazione secondaria non locata
e a disposizione;
2)  di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come previsto dal
regolamento  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
approvato  da  questo  ente con delibera di C.C. n. 65 del 9 dicembre
1998 e dall'art. 3 comma 55 punto 3) della legge n. 662/1996, e nella
misura  di  L.  300.000 la detrazione limitatamente alle categorie di
soggetti  in situazioni di particolare disagio economico-sociale come
in premessa specificato;
3)  di  determinare il valore minimo di reddito INPS da applicare per
l'anno 2000 come segue:
    nucleo  familiare composto da una persona con reddito annuo lordo
di L. 13.000.000 e una casa di proprieta';
    nucleo  familiare composto da due persone con reddito annuo lordo
di L. 23.000.000 e una casa di proprieta'.
    La  presenza  di un'altra persona in aggiunta ai nuclei familiari
sopra descritti puo' avere un reddito annuo lordo di L. 12.500.000.
(Omissis).
00A8828;

                     Comune di Tovo San Giacomo;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tovo San Giacomo

Il  comune  di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di