Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovetta Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota ridotta da applicare per i soggetti passivi , residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) aliquota da applicare per soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: 6 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire duecentomila (200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8719; Comune di Rovito; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovito Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta, da applicare - per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali 5,5 per mille, (Omissis). 2) aliquota da applicare per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto 1): 7 per mille. (Omissis). 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione o l'alienazione di beni; (Omissis). 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A8720; Comune di Rovolon; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovolon Il comune di ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. la determinazione delle seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille. (Omissis). 00A8721; Comune di Ruffano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruffano Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. disporre, per l'anno 2000, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota ridotta: 5 per mille; 2. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie: a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; c) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 77/1995. (Omissis). 00A8722; Comune di Ruoti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruoti Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), limitatamente all'abitazione principale di proprieta' o di usufrutto "prima casa" nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente; per tutti glia altri immobili: 6 per mille; di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A8723; Comune di S. Pietro in Cariano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Pietro in Cariano Il comune di S. PIETRO in CARIANO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare e confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'I.C.I. come segue: a) abitazione principale, pertinenze ed immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si e' verificata la condizione (la condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilita' attraverso atto notorio: 4,5 per mille; b) altri immobili: 6,9 per mille c) immobili sfitti: 7 per mille; 3. di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale estendendola ai casi di seguito indicati: a) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'A.T.E.R.; c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si e' verificata la condizione (la condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilita' attraverso atto notorio. 4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la detrazione per la prima abitazione nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in conformita' a quanto stabilito dall'art.3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per i seguenti casi: a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde; b) nucleo familiare, il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale; c) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66 per cento convivente; 5. di dare atto che ai fini I.C.I. si considerano " pertinenze" gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato e se iscritti distintamente in catasto). Piu' precisamente: i posti auto coperti o scoperti, le cantine, i depositi, i sottotetti, le tettoie, classificati o classificabili nelle categorie catastali C2 - C6 - C7; la detrazione o la maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale e' unica. Se l'importo dovuto per l'abitazione principale risulta inferiore alla detrazione stabilita, la parte residua puo' trovare capienza nell'imposta I.C.I. dovuta per le pertinenze stesse. (Omissis). 00A8739; Comune di Sale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 4, del 18 gennaio 2000, determinando l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; (Omissis). a) determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante Il quale si protrae tale destinazione, b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di' proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000; c) non avvalersi delle altre facolta' discrezionali di cui al comma 55, dell'art. 3, legge n. 662/1996, e di quelle previste dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997. (Omissis). 00A8740; Comune di Saluggia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saluggia Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che cosi' recita: i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare l'aliquota I.C.I. 2000 al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze; di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 2000 al 6,5 per mille. (Omissis). 00A8741; Comune di San Bartolomeo Val Cavargna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Bartolomeo Val Cavargna Il comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: unica per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue: per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo detrazione L. 200.000. (Omissis). 00A8742; Comune di San Benedetto dei Marsi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Benedetto dei Marsi Il comune di SAN BENEDETTO dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille. (Omissis). 00A8743; Comune di San Cassiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cassiano Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5 per mille; abitazione principale 4,50 per mille. (Omissis). 00A8744; Comune di San Cipriano Picentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cipriano Picentino Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. per l'effetto, riconfermare per l'anno 2000, le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come applicate per l'anno 1999, e di seguito riportate: ===================================================================== | Tipologia degli | | Detrazioni (lire in N.D.| immobili |Aliquota (per mille)| ragione annua) ===================================================================== 1 |Abitazione principale| 5,8 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- 2 |Altri immobili | 7 | -- --------------------------------------------------------------------- |Immobili non locati | | 3 |da almeno due anni | 8 | -- (Omissis). 00A8745; Comune di San Clemente; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Clemente Il comune di SAN CLEMENTE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle misure sottoriportate: MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2000 ===================================================================== N.| Tipologia degli immobili |Aliquota applicata (per mille) ===================================================================== |Persone fisiche soggetti passivi e | |soci di cooperative a proprietà | |indivisa, per l'unità immobiliare | |direttamente adibita ad abitazione | 1 |principale | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 2 |Immobili degli I.A.C.P. | 5 --------------------------------------------------------------------- |Alloggi posseduti in aggiunta | |all'abitazione principale, non | 3 |locati | 7 --------------------------------------------------------------------- 4 |Tutte le restanti unità immobiliari| 6,8 2. di elevare, per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili di L. 200.000, limitatamente alle situazioni socio-economiche sotto riportate e nelle modalita' ivi indicate: a) nuclei familiari che, alla data del 1o gennaio 2000, siano composti da: 1) un ultrasessantenne in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 13.000.000; 2) piu' componenti ultrasessantenni in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 24.000.000. I suddetti soggetti passivi dovranno essere proprietari, ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su tutto il territorio nazionale di un'unica unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, che appartenga alle categorie catastali A/3, A/4, A/5, A/6, oltre ad eventuale pertinenza destinata a servizio dell'abitazione principale. b) nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili gravi, soggetti non autosufficienti, portatori di handicap, riconosciuti come invalidi con totale permanente inabilita' lavorativa al 100 per cento, ai quali sia stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento alla data del 1o gennaio 2000, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. I requisiti, come avanti evidenziati, dovranno risultare da apposita certificazione sanitaria. c) soggetto passivo disoccupato in possesso dei seguenti requisiti: 1) soggetto passivo solo, o con nucleo familiare, che alla data del 1o gennaio 2000, risulti disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi, che nel medesimo periodo risulti non aver svolto alcun tipo di attivita' di lavoro autonomo; 2) soggetto passivo che, come nessun altro eventuale componente la famiglia, possieda altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza; 3) reddito complessivo familiare per l'anno 1999, oltre a quello dell'unita' abitativa ed eventuale annessa pertinenza, non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, piu' L. 2.000.000 per ogni persona fiscalmente a carico; 4) tale stato dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dai competenti uffici del lavoro, camera di commercio, ecc. d) per avere diritto alla maggiore detrazione il contribuente dovra' produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o idonea autocertificazione. Il comune potra' in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire dell'elevazione della detrazione. La predetta domanda dovra' essere inoltrata al comune - ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I.. Sono esonerati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che hanno richiesto la maggiore detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate rispetto ai limiti che saranno fissati di anno in anno. 3. Le suddette ulteriori detrazioni non sono cumulabili, e nessuna altra detrazione o riduzione d'imposta o aliquota agevolata, prevista dalla normativa vigente, puo' essere accordata, al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio. (Omissis). 00A8746; Comune di San Fermo Della Battaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Fermo Della Battaglia Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - gia' previste per l'anno 1998: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota abitazione anziani o disabili: (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 5 per mille. (Omissis). 00A8747; Comune di San Germano Dei Berici; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Germano Dei Berici Il comune di SAN GERMANO dei BERICI (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura del 6,8 per mille con riduzione della stessa aliquota al 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' privata indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 542/1995. (Omissis). 00A8748; Comune di San Giorgio Canavese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Canavese Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale formulata con atto n. 138, del 16 dicembre 1999, che determinava per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille; (Omissis). 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8749; Comune di San Giorgio in Bosco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio in Bosco Il comune di SAN GIORGIO in BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille; aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti: a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di' nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.; b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili; c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2000; 4. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avra' effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000. (Omissis). 00A8750; Comune di San Giuliano Di Puglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giuliano Di Puglia Il comune di SAN GIULIANO di PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8751; Comune di San Paolo Bel Sito; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Paolo Bel Sito Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, in via generale, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con le eccezioni nel seguito riportate; di diminuire, per lo stesso anno, la predetta aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali cosi' come definite dall'art. 4, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I. (Omissis). 00A8752; Comune di San Pellegrino Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Pellegrino Terme Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure: a) aliquota agevolata del 5 per mille per: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (azienda Lombarda edilizia residenziale); le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate; le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti; le unita' immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa; b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nel precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504; 1. di dare inoltre atto che: I) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; II) L'imposta e' ridotta del 50% (cinquanta percento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro novanta giorni dall'evento. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; III) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998. (Omissis). 00A8753; comune di San Pietro Clarenza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Pietro Clarenza Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari al 5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione principale, del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili a terreni; confermare altresi' la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8754; comune di San Pietro Viminario; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Pietro Viminario Il comune di SAN PIETRO VIMINARIO (provincia di Padova) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). che con precedente deliberazione consiliare n. 11, del 9 febbraio 2000 e' stata riconfermata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nonche' la detrazione prevista per legge, nelle misure stabilite con deliberazione di giunta comunale n. 51, del 28 ottobre 1998 e precisamente: 5,75 per mille, 7 per mille per le case sfitte e le aree edificabili. (Omissis). 00A8755; comune di San Polo Dei Cavalieri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Polo Dei Cavalieri Il comune di SAN POLO dei CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000, nella misura del 5,3 per mille per l'abitazione principale e del 6,3 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000; 3. la detrazione di cui al precedente punto 2, viene determinata in L. 300.000, anziche' L. 200.000, a favore: a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; b) inoccupati che abbiano perso indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1999; c) soggetti passivi che abbiano nel proprio nucleo familiare disabili con invalidita' accertata ai sensi di legge non inferiore al 75 per cento; 4. per accedere ai benefici di cui al precedente punto 3, gli interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 15 aprile 2000. (Omissis). 00A8756; comune di San Salvo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Salvo Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di confermare in L. 230.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A8757; comune di San Severino Marche; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Severino Marche Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare le aliquote per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota del 5,5 per mille per: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento comunale in materia di I.C.I.. immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa organizzata al fine della produzione di beni o servizi, nonche' ad attivita' libero professionale, purche' utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile. aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. stabilire in L. 250.000 la riduzione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8758; comune di Sandigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sandigliano Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n. 35 del 23 novembre1998, esecutiva ai sensi di legge; (Omissis). 00A8759; comune di Santa Croce Camerina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Croce Camerina Il comune di SANTA CROCE CAMERINA (provincia di Ragusa) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille. 2. determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'anno 2000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). 00A8760; comune di Santa Flavia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Flavia Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare ed applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (1999) nella misura unica del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a L. 200.000 relativamente all'abitazione principale. (Omissis). 00A8761; comune di Santa Lucia di Piave; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Lucia di Piave Il comune di SANTA LUCIA di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.: 7 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta alle abitazioni principali; 5,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'I.C.I. in base alle vigenti normative; 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). 00A8762; comune di Santa Lucia Serino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Lucia Serino Il comune di SANTA LUCIA SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2000. (Omissis). 00A8763; comune di Santa Maria Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Maria Maggiore Il comune di SANTA MARIA MAGGIORE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locale utilizzate come abitazione principale: 4,75 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille; di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8764; comune di Santa Teresa Gallura; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Teresa Gallura Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquota (per mille) ===================================================================== |Per le unità immobiliari adibite ad | |abitazione principale dalla persona fisica | |soggetto passivo e dai soci delle | |cooperative edilizie a proprietà indivisa | |residenti nel comune, nonché gli alloggi | |regolarmente assegnati dagli istituti | |autonomi per le case popolari. Si | |considerano equiparati all'abitazione | |principale ai fini dell'applicazione | |dell'aliquota, le pertinenze quali, box, | |autorimesse, solai e cantine site nel | |medesimo fabbricato, iscritte unitariamente| |in catasto, appartenenti alla stessa | |categoria e/o classe |5 --------------------------------------------------------------------- |Per le altre unità immobiliari diverse da | |quelle di cui al precedente punto 1., | |possedute dalle persone fisiche e dagli | |altri soggetti passivi destinate a | |qualunque uso |5,6 --------------------------------------------------------------------- |Per le aree fabbricabili |7 2. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A8765; comune di Sant'Agostino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Agostino Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis) di applicare per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili di seguito elencate: a) terreni agricoli; b) aree fabbricabili; c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7; d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati ai fini abitativi, cioe' occupati da residenti per i quali l'alloggio costituisce dimora abituale, e relative pertinenze cosi come indicate alla lettera c); e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati; I proprietari delle unita' immobiliari di cui al punto d) per poter applicare l'aliquota ordinaria devono presentare o inviare all'ufficio tributi, entro il termine di versamento della seconda rata, una autocertificazione nella quale dichiarino: il nominativo dell'occupante l'abitazione; il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc..); solo nel caso di locazione, gli estremi della registrazione del contratto di affitto; che l'immobile viene utilizzato come dimora abituale dall'occupante che ivi ha la propria residenza anagrafica; N.B. Se non disdette, mediante apposita comunicazione di variazione, vengono ritenute valide anche per il 2000 le autocertificazioni presentate nel corso del 1999. In tal caso il contribuente puo' applicare l'aliquota ordinaria alle unita' immobiliari di cui al punto d) senza ulteriori formalita'. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati e relative pertinenze; Si precisa che si intende applicare tale aliquota alle unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), e relative pertinenze, qualora risultino inutilizzate ai fini abitativi, prive cioe' di occupanti residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000 nella misura di L. 260.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di considerare "abitazione principale", e quindi con beneficio della detrazione di cui al punto precedente, le seguenti unita' immobiliari: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone di eta' uguale o superiore a sessanta anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione; c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai familiari in linea retta del possessore. La detrazione e' applicabile a condizione che i soggetti interessati attestino, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta dovuta ogni anno, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta adottata; 4. di approvare con effetto dall'1 gennaio 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 260.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti: pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999, non superiore a L. 15.050.000 lorde; pensionato con reddito annuale lordo imponibile 1999 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente; portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999 non superiore a L. 15.050.000 lorde; portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente; disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente; Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, b) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione; c) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare; 5. di determinare le seguenti modalita' applicative relativamente alla concessione della agevolazione di cui al precedente punto 4.: a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 1999; b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; c) le richieste - autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge. (Omissis). 00A8766; comune di Sant'Anastasia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Anastasia Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). applicare, (omissis), per l'esercizio 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per le pertinenze (art. 3 regolamento I.C.I.) e del 7 per mille per le altre abitazioni. confermare la detrazione d'imposta, spettante per l'abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8767; comune di Sant'Angelo Dei Lombardi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Angelo Dei Lombardi Il comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per l'abitazione principale; 3. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate; 4. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale lire 200.000; 5. di dare atto che: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui innanzi nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La suddetta disposizione opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale e' limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado. (Omissis). 00A8768; comune di Sant'Antimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Antimo Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare quanto gia' disposto con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 27 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2000: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale in ragione di L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). 00A8769; comune di Sant'Antonino di Susa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Antonino di Susa Il comune di SANT'ANTONINO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 secondo i termini seguenti: a) di fissare, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8770; comune di Sant'Arcangelo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Arcangelo Il comune di SANT'ARCANGELO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), che si intendono di seguito riportati, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille e con la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 00A8771; comune di Sant'Elena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Elena Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare nel 5 per mille l'aliquota che sara' applicata da questo comune per l'anno 2000; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8772; comune di Sant'Elia Fiumerapido; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Elia Fiumerapido Il comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2000, per l'abitazione principale del soggetto passivo l'aliquota del 5,5 per mille con L. 200.000 di detrazione d'imposta, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. di stabilire, per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unita' immobiliari diversi dall'abitazione principale esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille; 3. di adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota agevolata del 3 per mille; (Omissis). 00A8773; comune di Santo Stefano Belbo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santo Stefano Belbo Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,50 per mille. (Omissis). 00A8774; comune di Sarnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sarnano Il comune di SARNANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6,5 per mille per la generalita' dei fabbricati e delle aree edificabili; 5,5 per mille, con diritto alla detrazione di L. 200.000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale; aumento della detrazione a L. 300.000 in favore di quei soggetti che, con riferimento all'anno precedente quello d'imposta, percepiscono solamente una pensione integrata al trattamento minimo ed eventuali maggiorazioni ad essa applicate a condizione che siano proprietari solamente dell'abitazione di residenza; nel caso in cui la detrazione debba essere ripartita tra piu' soggetti, le predette condizioni dovranno far capo ad ognuno di essi; 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sia urbano che frazionali come definiti dai vigenti strumenti urbanistici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). 00A8775; Comune di Sasso di Castalda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sasso di Castalda Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazioni di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A8776; comune di Saviano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Saviano Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 per la detrazione spettante per l'abitazione principale; (Omissis). 00A8777; Comune di Savigno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Savigno Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta, comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune diversificata come il precedente esercizio nella seguente misura: a) abitazione principale e relative pertinenze, intendendosi come tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; abitazione principale e relative pertinenze di' anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; aliquota 5,5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale e sue relative pertinenze, compresi terreni ed aree edificabili; abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; aliquota 6 per mille; 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione base spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 3. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 300.000 annue rapportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 8, decreto legislativo 504/1992: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio 2000, ovvero compiere l'eta' richiesta nel corso dell'anno 2000 ed essere pensionati; c) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2000. Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela; d) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 1999, un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta); e) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche: quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto D); per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.; per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti non deve superare i ventitremilioni di lire (23.000.000); qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a venticinquemilioni di lire (25.000.000); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte; 4. di determinare i seguenti criteri applicativi: Il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al comune di Savigno servizio tributi direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso. Nella domanda il contribuente deve indicare: nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale. Alla domanda deve altresi' essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15, del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti: la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente: i contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione. La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 00A8778; comune di Scafati; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scafati Il comune di SCAFATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 2. recepire ed approvare la proposta formulata dalla giunta municipale con proprio atto n. 43 del 8 febbraio 2000 ad oggetto: "imposta comunale sugli immobili anno 2000. Provvedimenti" che si allega Sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 3. applicare, per l'effetto , per l'anno 2000, le seguenti aliquote, quale imposta comunale immobiliare, ai sensi e per effetto dell'art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1996 n.504: a) abitazione principale 5 per mille; b) abitazione locata a condizioni agevolate 3,5 per mille; c) abitazione locata a condizioni ordinarie 6 per mille; d) abitazione non locata 7 per mille; e) immobili recuperati 3,5 per mille; f) pertinenze ed immobili non ad uso commerciale 5 per mille; g) pertinenze ed immobili ad uso commerciale 6 per mille. (Omissis). 00A8779; comune di Scarperia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scarperia Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 un aumento della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i seguenti soggetti passivi e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica: a) contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' al 31 dicembre 1999, titolari di pensioni e non esercitanti alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere; b) contribuenti che si siano trovati nell'anno 1999 anche temporaneamente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione; 2. di stabilire che i suddetti soggetti potranno usufruire dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano le seguenti contemporanee condizioni: a) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti d'imposta; b) che tale unita' immobiliare sia iscritta al catasto edilizio urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5; c) che il reddito imponibile dell'anno 1999, riferito al nucleo familiare del contribuente, cosi' come risultante dai registri anagrafici, sia: per nuclei familiari composti da una persona pari o inferiore al minimo INPS in vigore nell'anno 2000, cioe' a L. 9.371.700; per nuclei familiari composti da due o piu' persone pari o inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 2000, cioe' a L. 18.743.400; 3. di disporre, per ottemperare al preciso disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 537/1993, sopraindicata, che i soggetti, che versano nelle condizioni per fruire dell'agevolazione suddetta, lo dichiarino compilando apposita istanza, (auto certificazione), utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune, da presentare perentoriamente entro i termini di versamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000. In caso di omessa od infedele dichiarazione, l'imposta sara' recuperata con le sanzioni e quanto altro previsto dalla legge; 4. di disporre che, per quanto riguarda l'agevolazione sopra richiamata, valgono tutte le altre norme che il legislatore ha previsto per la detrazione di L. 200.000, di cui al piu' volte citato art. 8, decreto-legge 504/1992; 5. di stabilire per il 2000 le seguenti aliquote: a) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune unitamente ad una pertinenza; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4, vigente regolamento I.C.I.); per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) 6,5, per mille per le unita' immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale "C" (unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia); c) 7 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 00A8780; comune di Scido; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scido Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille; 2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 00A8781; comune di Scillato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Scillato Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare, per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e cio' in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 art. 6; fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; (Omissis). 00A8782; comune di Sedegliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sedegliano Il comune di SEDEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria e per gli immobili diversi dalle abitazioni, anche in aggiunta all'abitazione principale oppure non locati; 2. di confermare la detrazione unica di L. 200.000 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale; (Omissis). 00A8783; comune di Sedico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sedico Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui in premessa: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille; l'aliquota non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali; l'aliquota ridotta viene invece applicata all'unita' immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di ricovero permanente purche' la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 662/1996). detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo e fissata una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. (Omissis). 00A8784; comune di Segonzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Segonzano Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano: aliquota I.C.I. unica: 5,5 per mille; detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A8785; comune di Selci; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Selci Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A8786; comune di Selvazzano Dentro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Selvazzano Dentro Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 1999 e il 19 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti entita': abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4.8 per mille; alloggi e relative pertinenze non locate o sfitte: aliquota del 7 per mille (si considerano tali gli alloggi non utilizzati, ne' come abitazione principale, ne' come abitazione secondaria, ne' dati in locazione, ne' in comodato e ne' in uso a terzi); altri immobili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille; di determinare in L. 200.000 la detrazione di imposta I.C.I. per il possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta; di determinare la maggiore detrazione I.C.I. in L. 500.000 limitatamente per i soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate nella parte motiva e che qui da intendersi integralmente riportate; (Omissis). 1. soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune; 2. soggetti la cui unita' familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a: a) a L. 19.000.000 se composta da una sola persona; b) a L. 23.000.000 se composta da due persone; c) a L. 27.000.000 se composta da tre persone; d) a L. 31.000.000 se composta da quattro o piu' persone; 3. l'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene; 4. il soggetto richiedente deve possedere l'unita' immobiliare a titolo di proprieta', oppure a titolo di usufrutto e di abitazione; 5. l'unita' immobiliare deve risultare iscritta al catasto erariale in una delle seguenti categorie: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; 6. la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1. a 5. si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1. e 2.; 7. la maggiore detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e' locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti; 8. la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari; 9. I soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio: a) presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro il termine di versamento dell'acconto I.C.I., documentata, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare; b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I.; 10. l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione; (omissis) 1. di correggere, (omissis), gli errori materiali riscontrati nella parte narrativa della delibera consiliare n. 70, del 17 dicembre 1999 con oggetto: "imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - determinazione delle aliquote e detrazioni - anno 2000." - confermando quelli contenuti nella proposta di deliberazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e ribaditi dall'assessore al bilancio Avv. A. Sanguin nella relazione di presentazione dell'argomento come risulta dalla trascrizione elettromagnetica in atti, precisando che le detrazioni di imposta I.C.I. previste al punto 2, vengono cosi' fissate: 2. soggetti la cui unita' familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore: a) a L. 20.000.000 se composta da una sola persona; b) a L. 25.000.000 se composta da due persone; c) a L. 30.000.000 se composta da tre persone; d) a L. 34.000.000 se composta da quattro o piu' persone fermo restando tutto il resto. (Omissis). 00A8787; comune di Serdiana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serdiana Il comune di SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 4 per mille; di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 350.000; (Omissis). 00A8788; comune di Serina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serina Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili sosi' come segue: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta. (Omissis). 00A8789; comune di Serravalle Scrivia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serravalle Scrivia Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la rideterminazione per l'anno 2000 dell'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, che verra' applicata dal comune, nelle misura del 4,9 per mille per le abitazioni principali e locate, del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per uso abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali : A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/10; (Omissis) 3) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000; (Omissis). 00A8790; comune di Serrenti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Serrenti Il comune di SERRENTI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le stesse aliquote da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili previste nel 1999 (I.C.I.), cosi' come segue: a) aliquota ordinaria 4,25 per mille per gli immobili; b) aliquota del 4 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di ristrutturazione. Tale agevolazione e' applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori; c) aliquota dell'1 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di restauro conservativo. Tale agevolazione e' applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori; di definire il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta in oggetto, cosi' come indicato in tabella: ===================================================================== Zone urbanistiche| Descrizione |Valore venale per mq ===================================================================== Zona A |Centro storico | 100.000 --------------------------------------------------------------------- Zona B |Completamento | 100.000 --------------------------------------------------------------------- |Espansione residenziale | Zona C |urbanizzata | 80.000 --------------------------------------------------------------------- |Espansione residenziale non | Zona C |urbanizzata | 30.000 --------------------------------------------------------------------- |Artigianale, industriale, | Zona D |commerciale, urbanizzata | 50.000 --------------------------------------------------------------------- |Artigianale, industriale, | Zona D |commerciale, non urbanizzata | 15.000 --------------------------------------------------------------------- Zona H |Zone di rispetto | 5.000 --------------------------------------------------------------------- Zona S |Servizi | 15.000 di determinare, altresi', l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8791; Comune di Sesto ed Uniti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto ed Uniti Il comune di SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille: aliquota ordinaria; 4 per mille: aliquota agevolata per unita' immobiliari inagibili o inabitabili a favore di proprietari che eseguano interventi diretti al recupero di tali immobili; L. 200.000: detrazione di imposta per unita' e pertinenze di abitazione principale; 5,8 per mille: aliquota per terreni agricoli. (Omissis). 00A8792; Comune di Sesto Fiorentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto Fiorentino Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000: a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili: per l'abitazione principale, intendendosi come tale: l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente; l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purche' risulti non locata; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.); l'unita' immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprieta' di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l'unita' ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario; per l'abitazione che, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune; per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi della legge n 127/1997, (Bassanini) che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di comunicare il venirne meno. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi della legge 431/1998, a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare: dal 1o giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nei primi sei mesi dell'anno; dal 1o dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel secondo semestre dell'anno; per gli immobili accatastati nella cat. C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purche' pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno, per tipologia, e purche' ricomprese nello stesso complesso immobiliare; c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unita' immobiliari inagibili, inabitabili i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; d) un'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l'intero anno; e) un'aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2) che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 2000 sara' di L. 350.000, elevabile a L. 400.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a L. 80.000.000, senza l'obbligo di presentare specifica domanda; 3) di stabilire la detrazione in L. 500.000 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato: a) essere ultrasessantenni; b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia e' composta da due persone, in caso contrario il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente oltre i due. Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovra' essere superiore a L. 16.000.000; c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilita' o disoccupazione lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente; i contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennita' di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attivita' lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 ( abitazione di tipo signorile); l'utilizzazione della maggiore detrazione di L. 500.000, in rapporto alla quota posseduta, e' vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilita' ai sensi della legge 127/1997 (Bassanini) e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (Mod. 740, 730 o 201 o 101 e/o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste; 4) - di stabilire una detrazione d'imposta di L. 500.000, comunque fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento nei confronti dei proprietari di alloggi dati in locazione come abitazione principale con contratti stipulati sulla case di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare a pena di decadenza: dal 1o giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nei primi sei mesi dell'anno; dal 1o dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel secondo semestre dell'anno; la detrazione viene ripartita fra i proprietari in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso. (Omissis). 00A8793; Comune di Siziano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Siziano Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di modificare la propria deliberazione n. 86 del 20 dicembre 1999, nel senso che, ferma restando l'aliquota del 6 (sei) per mille, le detrazioni dall'imposta vengono cosi determinate: 1. L. 300.000 comprensive della detrazione prevista per Legge, per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante unicamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 30.000.000 in presenza di nuclei formati da 1 o 2 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante unicamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 39.000.000 in presenza di nuclei formati da 3 o 4 persone; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000; categoria catastale dell'abitazione pari a A3, A4 o A5.: 2. L. 400.000 comprensive della detrazione prevista per Legge, per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante unicamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente pari a L. 45.000.000 in presenza di nuclei familiari con componenti uguali o superiori a 5. non possedere altri beni immobili , oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000; categoria catastale dell'abitazione paria a A3, A4 o A5. (Omissis). 00A8794; Comune di Sondalo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sondalo Il comune di SONDALO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3; 2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi: a) abitazioni non locate; b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrali ai sensi della L. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrali ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione. 4. di dare atto che: per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato ne' data in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione; non e' considerata abitazione non locata l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); per le unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata: per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A , idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento. (Omissis). 00A8795; Comune di Sondrio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sondrio Il comune di SONDRIO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille; b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale e loro pertinenze: per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprieta' edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206; c) aliquota maggiorata, pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati; (Omissis). 1) di elevare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997; 2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata, entro il prossimo mese di giugno, al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), contenente: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 1999; il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3); 3) di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato la richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate I.C.I. 3/2000, nell'intesa che il comune si riserva: di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati; di segnalare all'autorita' giudiziaria le eventuali dichiarazioni infedeli; di applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8796; Comune di Sori; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sori Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille l'aliquota unica da applicarsi in questo comune ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 00A8797; Comune di Specchia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Specchia Il comune di SPECCHIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota ridotta da applicare per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unita' immobiliari cosi' come determinata con delibera del consiglio comunale n. 7 del 26 marzo 1999. 3) di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per l'anno 2000 nella misura minima di L. 200.000 cosi' come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998. (Omissis). 00A8798; Comune di Spezzano Albanese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spezzano Albanese Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare nella misura del 6 per mille per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili situati nel territorio di questo comune, salvo che per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati, liberi da persone e cose, per i quali l'aliquota e' stata determinata nella misura del 4 per mille per un periodo di tre anni; determinare per l'anno 2000 in L. 250.000 l'applicabilita' della quota di detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8799; Comune di Spezzano della Sila; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spezzano della Sila Il comune di SPEZZANO della SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare, per l'anno 2000, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonche' della detrazione per l'abitazione principale: 1. - aliquota al 6,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: A - unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprieta' indivisa; B - immobili concessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale. 2. - aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: A immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1; B aree fabbricabili. Detrazione da applicare per l'anno 2000 sull'abitazione principale: punto 1 lett. A L. 300.000; punto 1 lett. B L. 300.000. (Omissis). 00A8800; Comune di Spongano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spongano Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune. (Omissis). 00A8801; Comune di Stanghella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Stanghella Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale pari al minimo fissato dalla normativa vigente di L. 200.000. (Omissis). 00A8802; Comune di Stelvio (Stilfs); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Stelvio (Stilfs) Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); b) 7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a sessanta giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996; c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2) di aumentare per l'anno 2000 a L. 450.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A8803; Comune di Strevi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Strevi Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata nel comune di Strevi per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille, fatta salva l'agevolazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8804; Comune di Subiaco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Subiaco Il comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) - di fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del Reg. comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54 del 30 ottobre 1998; 2) - di fissare per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; 3) - di fissare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale come segue: a) in L. 220.000 indistintamente per tutti; b) in L. 250.000: b1) per nuclei familiari con 2 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L.15.000.000; b2) per nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L.18.000.000; b3) per nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L.22.000.000; c) in L. 400.000: c1) anziani che al 31 dicembre 1999 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e con reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a L. 24.000.000; c2) famiglie numerose con nucleo familiare di 5 o piu' componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 60.000.000; d) in L. 500.000: d1) pensionato che vive da solo con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000; d2) famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali della pensione minima INPS; d3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; d4) giovani coppie nei primi due anni di matrimonio con reddito complessivo imponibile non superiore a L.30.000.000. I soggetti di cui sopra devono, inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni: a) possesso del titolo di proprieta' uso, usufrutto, comodato o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.); b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 A6. La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale. Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una sola delle suesposte detrazioni. Per beneficiare delle detrazione di cui sopra viene definita la seguente procedura: autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2000, di apposito stampato da richiedere all'ufficio tributi del comune; per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda; per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o 740 o CUD. (Omissis). 00A8805; Comune di Sutri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sutri Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Immobili abitazione principale : aliquota 5 per mille. Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati: aliquota 6 per mille. Immobili realizzati da imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costrizione o l'alienazione di immobili destinati alla vendita (periodo massimo anni tre dalla fine dei lavori): aliquota 4 per mille. La detrazione di imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 250.000 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. E' considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprieta' di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabilitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%. (Omissis). 00A8806; Comune di Tagliolo Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tagliolo Monferrato Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). 00A8807; Comune di Tarano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tarano Il comune di TARANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazioni principali: 4,5 per mille; abitazioni secondarie: 6 per mille; aree fabbricabili (zone C in PRG): 7 per mille. di determinare come segue le detrazione per l'abitazione principale: detrazione abitazione principale: L. 200.000; detrazione per chi ristruttura la propria abitazione principale: L. 300.000 (per tre anni); di dare atto che ai fini dell'applicazione della detrazione di L. 300.000 per chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre anni si conteggeranno dalla data del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori previsto nella concessione edilizia o nella denuncia di inizio attivita' (legge 662/1996). (Omissis). 00A8808; Comune di Taranta Peligna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Taranta Peligna Il comune di TARANTA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, cosi' come fissata con delibera della G.M. n. 54 del 25 febbraio 1993, attualmente in atto. (Omissis). 00A8809; Comune di Tavernola Bergamasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavernola Bergamasca Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni: ordinaria: del 4,5 per mille; per immobili non locati: del 7 per mille; agevolata, ai sensi dell'art. 1 comma 5, legge n. 449/1997: dell'1 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8810; Comune di Teglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Teglio Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 2000. (Omissis). 00A8811; Comune di Telti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Telti Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate: abitazioni principali ed equiparate: aliquota 5 per mille detrazione L. 200.000; altri immobili : aliquota 5,5 per mille; aree fabbricabili : aliquota 5 per mille. (Omissis). 00A8812; Comune di Teramo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Teramo Il comune di TERAMO ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno 1999, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (facolta' riconosciuta dall'art. 4, del decreto legislativo n. 437/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 556/1996); di confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonomo case popolari in quanto trattasi di ente senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata ( legge 662/1996, art. 3, comma 56); di stabilire l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge 431/1998, art. 2, commi 3 e 4); di confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori; di stabilire l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati; di confermare la detrazione d'imposta, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 280.000; di confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 340.000 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale: soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 1999 abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone; entrambe di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 1999 non sia superiore a L. 12.252.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.378.000 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo); soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti al 1o gennaio 2000, uno o piu' soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravita' di cui all'art. 3, legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/1992 - art. 4, con grado di invalidita' pari al 100%, purche' non ospitati del corso dell'anno 2000 in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1999, non sia superiore ai limiti di seguito indicati: componenti nucleo familiare anagrafico: 1 persona; limite reddito annuo: L. 12.252.000; componenti nucleo familiare anagrafico: 2 persone; limite reddito annuo: L. 18.378.000; componenti nucleo familiare anagrafico: 3 persone; limite reddito annuo: L. 22.462.000; componenti nucleo familiare anagrafico: 4 persone; limite reddito annuo: L. 26.546.000; oltre 4 persone, aggiungere L. 2.042.000 per ogni componente; soggetto passivo disoccupato al 1o gennaio 2000 che, gia' fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 1999, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1999, non superiore a L. 22.462.000. di ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione qualora ricorrano le seguenti condizioni: i contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare anagrafico non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprieta' od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto. L'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 A/3 A/4 - A/5 A/6. (Omissis). 00A8813; Comune di Terdobbiate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terdobbiate Il comune di TERDOBBIATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). 00A8814; Comune di Terenzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terenzo Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 15 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nelle misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8815; Comune di Termini Imerese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Termini Imerese Il comune di TERMINI IMERESE (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare per il corrente anno 2000, in applicazione alla vigente normativa, le aliquote I.C.I. di cui a seguito: fattispecie imponibile: terreni agricoli: aliquota 5 per mille; aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille; abitazione principale: aliquota 4 per mille detrazione L. 200.000; altri fabbricati in genere: aliquota 5,2 per mille. (Omissis). 00A8816; Comune di Tirano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tirano Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8817; Comune di Tissi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tissi Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille per tutti glia altri soggetti passivi. (Omissis). 00A8818; Comune di Tornaco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tornaco Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: (Omissis). 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; (Omissis). 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; (Omissis). II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad azione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; X. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8819; Comune di Tornareccio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tornareccio Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di assumere le seguenti determinazioni con riferimento all'imposta comunale sugli immobili: 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille con la detrazione per l'abitazione principale in L. 230.000. (Omissis). 00A8820; Comune di Torraca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torraca Il comune di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; 2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8821; Comune di Torre de' Picenardi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre de' Picenardi Il comune di TORRE de' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A8822; Comune di Torre de' Roveri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre de' Roveri Il comune di TORRE de' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; di determinare, per l'anno 2000, la detrazione da applicare ai fini del calcolo (I.C.I.) a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). 00A8823; Comune di Torre Orsaia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre Orsaia Il comune di TORRE ORSAIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le tariffe in vigore per l'anno 1999 come appresso specificate: aliquota del 4 per mille e detrazione L. 200.000 per abitazioni utilizzate direttamente; aliquota del 6 per mille per casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 00A8824; Comune di Torre San Giorgio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre San Giorgio Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ed inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12 della legge n. 488/1999 le disposizioni relative agli immobili adibiti ad abitazione principale a far data dal 1o gennaio 2000 si applicano anche alle pertinenze (art. 817 c.c.). (Omissis). 00A8825; Comune di Torre San Patrizio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre San Patrizio Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatte salve eventuali future disposizioni di legge; stabilire per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000. (Omissis). 00A8826; Comune di Torreglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torreglia Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue: del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale; del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 2) di stabilire a valere per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione (I.C.I.) per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 500.000 per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 considerando per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e trattenute, meno L. 1.000.000 per il primo figlio a carico e L. 2.000.000 per ciascuno dei successivi figli a carico; 3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000; 4) di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2000, relativa all'anno 1999, nonche' lo stato di famiglia. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 5) di precisare che l'aliquota ridotta del 5 per mille si estende alle pertinenze (quali box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata. (Omissis). 00A8827; Comune di Torriana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torriana Il comune di TORRIANA (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di procedere alla diversificazione dell'aliquota I.C.I. tra le diverse tipologie di unita' immobiliare come di seguito indicato: aliquota ridotta 5,5 per mille: abitazione principale e pertinenza; aliquota ordinaria 6,2 per mille: abitazione secondaria locata e tutte le altre categorie e tipologie immobiliari non comprese nella precedente e successiva; aliquota maggiorata 7 per mille: abitazione secondaria non locata e a disposizione; 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato da questo ente con delibera di C.C. n. 65 del 9 dicembre 1998 e dall'art. 3 comma 55 punto 3) della legge n. 662/1996, e nella misura di L. 300.000 la detrazione limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale come in premessa specificato; 3) di determinare il valore minimo di reddito INPS da applicare per l'anno 2000 come segue: nucleo familiare composto da una persona con reddito annuo lordo di L. 13.000.000 e una casa di proprieta'; nucleo familiare composto da due persone con reddito annuo lordo di L. 23.000.000 e una casa di proprieta'. La presenza di un'altra persona in aggiunta ai nuclei familiari sopra descritti puo' avere un reddito annuo lordo di L. 12.500.000. (Omissis). 00A8828; Comune di Tovo San Giacomo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tovo San Giacomo Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di