determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) altri immobili : 6 per mille. (Omissis). 00A8829; Comune di Tramonti di Sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tramonti di Sopra Il comune di TRAMONTI di SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille; 2) di elevare a L. 500.000 (euro 258,23) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8830; Comune di Trecate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trecate Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di rideterminare e diversificare le aliquote da applicare in questo comune per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di stabilire, pertanto, che le aliquote applicabili sono cosi specificate: aliquota del 4 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000. Per la definizione di abitazione principale e necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8, commi 4 e 5, del regolamento comunale vigente e cosi' specificato: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Inoltre, si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale. A tal scopo il comune si riserva di richiedere eventuale documentazione attestante il grado di parentela e di accertare l'effettivo uso gratuito dell'unita' immobiliare di che trattasi. In tale caso si richiede la presentazione della dichiarazione di variazione, relativamente all'immobile oggetto della concessione in uso gratuito. Questo comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o uso gratuito, come qui specificato, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o altrimenti occupata. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. immobili a qualunque uso adibiti, compresi nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07); aliquota del cinque per mille: immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12); immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il cui valore e' determinato in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e dall'art. 5, comma 3, del regolamento comunale vigente in materia e cosi' specificato: per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare omero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. in caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. (Omissis). 00A8831; Comune di Trecchina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trecchina Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 2000 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. dare atto: che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso; (Omissis). che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8832; Comune di Trevi Nel Lazio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trevi Nel Lazio Il comune di TREVI nel LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sette per mille; 2) di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' unica ed e' stabilita nella misura del sette per mille; 3) la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue. (Omissis). 00A8833; Comune di Treviso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Treviso Il comune di TREVISO ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota generale: 6,5 per mille; aliquota abitazione principale: 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A8834; Comune di Tronzano Lago Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tronzano Lago Maggiore Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. aliquota prima casa: 5,25 per mille; I.C.I. aliquota seconda casa: 6,25 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A8835; Comune di Trovo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trovo Il comune di TROVO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'esercizio 2000 l'applicazione dell'aliquota del sei per mille; 2) di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8836; Comune di Tufo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tufo Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenza a servizio della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662); nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali da parenti fino al secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). 00A8837; Comune di Tuoro sul Trasimeno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuoro sul Trasimeno Il comune di TUORO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle misura del 5,5 per mille ; 2) di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A8838; Comune di Tuscania; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuscania Il comune di TUSCANIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per i motivi indicati in premessa, determinare le aliquote e le detrazione di imposta, applicabili nel comune di Tuscania per l'anno 2000, agli effetti dell'I.C.I. come segue: abitazione principale: 4,5 per mille; detrazione per abitazione principale, fino alla concorrenza di L. 200.000; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille. (Omissis). 00A8839; Comune di Valenza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valenza Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in misura indifferenziata per tutti i contribuenti. (Omissis). 00A8840; Comune di Valfenera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valfenera Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'esercizio finanziario anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille, con detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000. (Omissis). 00A8841; Comune di Vallecrosia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallecrosia Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di adottare, (omissis), per l'anno 2000 le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille; l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche' , in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. L'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). 00A8842; Comune di Valmacca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmacca Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). 00A8843; Comune di Valmadrera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmadrera Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 3) di comunicare l'esito della presente al Ministero delle finanze ed al concessionario della riscossione (RI.LE.NO. S.P.A.). (Omissis). 00A8844; Comune di Valprato Soana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valprato Soana Il comune di VALPRATO SOANA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 00A8845; Comune di Varese Ligure; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varese Ligure Il comune di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.: 4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Varese Ligure relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria; 4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Varese Ligure relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune; 5 per mille: per tutti gli altri immobili; Resta confermata in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale propria, detrazione che si applichera' anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta. (Omissis). 00A8846; Comune di Varmo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varmo Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2000 la differenziazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dal comma 53 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi noti locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo noti e' inferiore a quello dell'anno precedente; 3. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente); 4. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996. comma 55, punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione); 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, comma 2 (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria); 7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge n. 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8847; Comune di Vastogirardi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vastogirardi Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata nel comune di Vastogirardi. (Omissis). 00A8848; Comune di Veddasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Veddasca Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8849; Comune di Venaria Reale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venaria Reale Il comune di VENARIA REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) stabilire per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei possessori o dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune; 5 per mille per le unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato; 6 per mille per le abitazioni locate; 9 per mille per le case sfitte; 6,3 per mille per gli altri fabbricati; 6,3 per mille per i terreni agricoli; 7 per mille per le aree fabbricabili. b) confermare, altresi', per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 230.000. (Omissis). 00A8850; Comune di Verano Brianza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verano Brianza Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura unica del 5,3 per mille; 2. di determinare un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 00A8851; Comune di Vermezzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vermezzo Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue: abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; altre categorie di immobili: aliquota 5,5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente. (Omissis). 00A8852; Comune di Vernazza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vernazza Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 8. di stabilire e dare atto, pertanto, che per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.: a) 7 per mille per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale; b) l'aliquota e' ridotta alla misura del 5 per mille per l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza; di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento I.C.I.; (Omissis). 00A8853; Comune di Verona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verona Il comune di VERONA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, nella misura del 5,5 per mille. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000; 2. di stabilire in L. 210.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999; 3. di elevare a L. 400.000, per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni: a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo; b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprieta'; c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori morbo di Helzeimer) che ne fanno richiesta. In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000. L'agevolazione di cui al punto a) spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse. La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). 00A8854; Comune di Verrone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verrone Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, quanto segue: aliquota I.C.I. al 4,5 per mille da applicare ai seguenti immobili: a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso commerciale; b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati; c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti; aliquota I.C.I. al 4 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto; la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000; 2. di regolamentare le seguenti situazioni particolari: considerare integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto; considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado; stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 3. di demandare all'emanando regolamento che recepira' le modificazione di cui al punto 2., la disciplina completa del tributo. (Omissis). 00A8855; Comune di Vescovana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vescovana Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, nella premessa del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2000 della facolta' di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8856; Comune di Vestreno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestreno Il comune di VESTRENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 2000; 2. di precisare che l'amministrazione comunale non intende avvalersi delle facolta' previste dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di avvalersi della facolta' connessa dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di fissare aliquote I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, proponendo per quanto sopra l'aliquota dello 0,1 per mille. (Omissis). 00A8857; Comune di Vialfre'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vialfre' Il comune di Vialfre' (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale formulata con atto n. 63 del 17 dicembre 1999, che determinava per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detrazione. (Omissis). 00A8858; Comune di Viareggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viareggio Il comune di VIAREGGIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000 e il 9 marzo 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota ridotta pari al 2 per mille: per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 ccomma 3 della legge n. 431/1998 per i quali si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 2 della predetta legge purche' sia presentata autocertificazione come previsto dall'art. 3-bis del regolamento comunale da ritenersi valida fino a successiva variazione da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata annuale I.C.I; b) aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per: 1. le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze; 2. i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' le unita' immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3. le persone fisiche proprietarie di abitazioni con relative pertinenze locate con contratto registrato ai sensi della legge 392/1978, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I. tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso; 4. le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio per l'unita' immobiliare adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I. tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso; 5. l'unita' immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di' ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competera' finche' dura il ricovero e a condizione che l'unita' immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione; 6. gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati come abitazione principale dagli Istituti autonomi per le case popolari; 7. l'unita' immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprieta', o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata; c) quota ordinaria pari al 6,5 per mille per: 1. tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni, utilizzati dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento per l'esercizio della propria attivita', tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I, tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso; 2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili; d) aliquota pari al 7 per mille per: 1. le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o comunque a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale 2. tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti. e) aliquota pari al 8 per mille per: 1. in deroga alla aliquota massima le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o comunque tenute a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino, da piu' di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta, non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale. (Omissis). di determinare, limitatamente alle abitazioni principali, cosi' come definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, per l'anno 2000 l'aumento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito in legge n. 122/97 a L. 500.000 esclusivamente nei confronti dei soggetti che presentino i seguenti requisiti: A) contribuenti che: 1) i componenti il nucleo familiare siano titolari esclusivamente di reddito da pensione; 2) i componenti il nucleo familiare risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3) i componenti il nucleo familiare non esercitino alcuna attivita' retribuita, anche di carattere occasionale, di qualsiasi genere; 4) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria; 5) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile); 6) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo anche eventuali redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, nonche' il reddito effettivo di impresa agricola calcolato con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri del personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento; l'incremento ISTAT viene considerato a partire dall'anno 1999. 7) concorrono alla formazione dei requisiti sopra detti gli eventuali componenti nuclei familiari residenti nella stessa unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. I coniugi pensionati non legalmente ed effettivamente separati che hanno la residenza in due unita' immobiliari distinte si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i requisiti di cui ai punti precedenti. 8) B) contribuenti invalidi civili, del lavoro o di guerra che presentino un grado di invalidita' superiore al 50%, che abbiano i requisiti di cui ai punti n. 2, 3, 4 precedenti e il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo anche eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta, nonche' il reddito effettivo di impresa agricola calcolato con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri del personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento; La detrazione compete alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, cosi' come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I contribuenti interessati dovranno presentare al comune di Viareggio, entro il 30 giugno 2000 istanza su apposito modulo allegato A del presente provvedimento. 00A8859; Comune di Vidigulfo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vidigulfo Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1990: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille; abitazione principale: 4 per mille; pertinenze abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le seguenti detrazioni d'imposta come di seguito illustrate: abitazione principale L. 200.000 in ragione annua. (Omissis). 00A8860; Comune di Vigano'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigano' Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la premessa richiamandola integralmente; 2. di modificare per l'esercizio 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria: 5,4 per mille; aliquota per abitazione principale: 4,8 per mille; aliquota per abitazioni locate: 4,8 per mille; aliquota per abitazioni non locate seconda casa: 6 per mille; aliquota per imprese: 6 per mille; aliquota per terreni edificabili: 6 per mille. Specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 4,8 per mille: 1. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a all'al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Vigano'; 2. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. A condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. (Omissis). 00A8861; Comune di Vigevano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigevano Il comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota per abitazione principale: 4,2 per mille; aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,5 per mille; aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per i terreni: 5,5 per mille; aliquota abitazioni affittate alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3 e 4: 2 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare in L. 350.000 e in L. 441.000 le ulteriori agevolazioni ex art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 di conversione del decreto-legge n. 50/1997; 4. di applicare tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti a) b) e c) della presente relazione e precisamente: A) categorie oggetto di agevolazione: a) pensionati; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1999); e) lavoratori posti in Cassa integrazione o in mobilita' (per almeno sei mesi nell'anno 1999); f) nuclei familiari, composti da almeno due persone, il cui reddito e' formato esclusivamente da lavoro dipendente. Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione: non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto A/1 - A/2 - A/8 - A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a L. 100.000.000; C) limite massimo di reddito: Il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verra' applicata la maggiore detrazione e' fissato in L. 26.000.000 per la detrazione di L. 441.000, e in L. 31.000.000 per la detrazione di L. 350.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto A) lettere da a) ad e), in L. 35.000.000 per la detrazione di L. 441.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto f). I limiti di reddito sono compresivi dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli stessi vengono inoltri aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap. (Omissis). 00A8862; Comune di Villa Biscossi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Biscossi Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con le seguenti aliquote: aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliare destinate ad abitazione principale; aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 600.000. (Omissis). 00A8863; Comune di Villa Santina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Santina Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, a valere per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 00A8864; Comune di Villa Verde; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Verde Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A8865; Comune di Villamagna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villamagna Il comune di VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). punto 1) del dispositivo: di determinare, a conferma di quanto disposto per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; punto 2) del dispositivo: di dare atto che i soggetti passivi dell'imposta godranno, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari ad essa equiparate dall'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (e specificatamente per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado) della detrazione fissata dal comma 2, dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8866; Comune di Villamarzana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villamarzana Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8867; Comune di Villanova del Ghebbo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villanova del Ghebbo Il comune di VILLANOVA del GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8868; Comune di Villanova Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villanova Monferrato Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopradetta: 5,5 per mille. (Omissis). 00A8869; Comune di Villar Dora; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villar Dora Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) di determinare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta di L. 200.000 annue per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; c) di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta. (Omissis). 00A8870; Comune di Villar Pellice; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villar Pellice Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. gia' applicate per l'anno 1999 e precisamente: 5 per mille aliquota base; 5 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a residenti; 6 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a non residenti e per seconde case; detrazione per abitazioni principali L. 220.000. (Omissis). 00A8871; Comune di VillaReggia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VillaReggia Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000. (Omissis). 00A8872; Comune di Vinovo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vinovo Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati; b) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in attuazione della legge 431/1998; c) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8873; Comune di Vinzaglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vinzaglio Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000. (Omissis). 00A8874; Comune di Vione; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vione Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille; 2. confermare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza. (Omissis). 00A8875; Comune di Virle Piemonte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Virle Piemonte Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili: a) abitazione principale: 5,5 per mille; b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille; di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A8876; Comune di Vo'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vo' Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote attualmente in vigore relative all'imposta comunale sugli immobili e di seguito specificate: 6 per mille: aliquota ordinaria; 5,5 per mille: per abitazione principale; detrazione per abitazione principale: L. 200.000; 7 per mille: per fabbricati non locati; 4 per mille per un periodo di tre anni: relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani (dall'eta' di sessantacinque anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8877; Comune di Zambana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zambana Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge. (Omissis). 00A8878; Comune di Zelo Surrigone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zelo Surrigone Il comune di ZELO SURRIGONE (provincia di Milano) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per il 2000 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare: a) aliquota sei per mille; b) detrazione di L. 200.000 in rapporto annuo e per abitazione principale come previsto dalla legge finanziaria; c) detrazione di L. 300.000 per abitazione principale in favore di soggetti (I.C.I.) percepenti e titolari di pensione di vecchiaia al minimo e/o anziani non autosufficienti aventi lo status di asingoloº sullo stato di famiglia. (Omissis). 00A8879; Comune di Zermeghedo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zermeghedo Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille; b) di proporre anche per quest'anno l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 sulla abitazione principale a favore dei possessori della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da pensione a condizione che il reddito imponibile relativo all'anno 1999 rientri nei seguenti limiti: persona singola: L. 12.000.000; nuclei familiari: L. 20.000.000. (Omissis). 00A8880; Comune di Zevio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zevio Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille giusto provvedimento di giunta comunale n. 13 del 27.1.2000 esecutivo ai sensi di legge; 2. di elevare da L. 200.000 a L. 350.000 annue, con decorrenza per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per le persone che si trovano nelle condizioni di: a) portatori di handicaps riconosciuti al 100%; b) titolare di pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale; c) anziano non autosufficiente, di eta' superiore ai sessantacinque anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione Veneto a norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28; d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta con contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei nell'arco dell'anno. Chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a), b), c) e non deve possedere, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, e, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale; e) proprietario, o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unita' ed in presenza di un reddito complessivo riferito all'anno precedente a quello riguardante l'I.C.I., cosi' determinato: reddito base L. 30.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare L. 3.000.000. Concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti., a qualsiasi titolo, dai singoli componenti il nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale; 3. di dare atto che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune di Zevio entro il 31 dicembre 2000 conformemente ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi, con allegato lo stato di famiglia anagrafico di data non anteriore a mesi sei; 4. di dare atto che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria di L. 200.000; 5. di autorizzare il rappresentante legale dell'ente a far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita' per l'anno 2000, insieme con copia dei presente atto, al concessionario della riscossione di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A8881; Comune di Zocca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zocca Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, cosi' come individuate con atto consiliare n. 14 del 25 febbraio 2000, del soggetto passivo; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di mantenere ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, visto anche l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000. (Omissis). 00A8882; Comune di Zugliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zugliano Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) l'aliquota ordinaria sei per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente; b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) di stabilire, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8883 Comune di Tarquinia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di TARQUINIA Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di TARQUINIA (provincia di Roma) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 maggio 2000 n. 123). Nell'estratto della deliberazione del comune di TARQUINIA citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla prima colonna della pagina 98, alla quattordicesima riga, dove e' scritto: "2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare ...", leggasi: "2. di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare ...".