(all. 1 - art. 1) (parte 5)
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  (omissis)  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 come segue:
    a) persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di cooperative a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
    b) altri immobili : 6 per mille.
(Omissis).
00A8829;

                    Comune di Tramonti di Sopra;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tramonti di Sopra

Il  comune  di TRAMONTI di SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille;
2)  di elevare a L. 500.000 (euro 258,23) la detrazione per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8830;

                         Comune di Trecate;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trecate

Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di  rideterminare  e  diversificare  le  aliquote  da applicare in
questo  comune  per  la  determinazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili per l'anno 2000;
2. di  stabilire,  pertanto,  che  le  aliquote applicabili sono cosi
specificate:
      aliquota  del  4  per  mille:  immobili  adibiti  ad abitazione
principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000.
Per  la definizione di abitazione principale e necessario riferirsi a
quanto  previsto  in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992
e, in particolare, dall'art. 8, commi 4 e 5, del regolamento comunale
vigente e cosi' specificato:
    per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale,  e  i suoi familiari dimorano abitualmente. Si
considerano   parti  integranti  dell'abitazione  principale  le  sue
pertinenze,  ancorche' distintamente iscritte in catasto. Inoltre, si
considerano   abitazioni  principali,  con  conseguente  applicazione
dell'eventuale  aliquota  ridotta o anche della detrazione per queste
previste,  quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo
grado  in linea retta e collaterale. A tal scopo il comune si riserva
di   richiedere  eventuale  documentazione  attestante  il  grado  di
parentela   e  di  accertare  l'effettivo  uso  gratuito  dell'unita'
immobiliare   di   che   trattasi.   In  tale  caso  si  richiede  la
presentazione   della   dichiarazione  di  variazione,  relativamente
all'immobile oggetto della concessione in uso gratuito. Questo comune
considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto o uso
gratuito,   come   qui   specificato,   da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero o sanitari, a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata o altrimenti occupata.
Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano anche alle
unita'   immobiliari,   appartenenti   alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    immobili  a  qualunque  uso  adibiti,  compresi  nelle  categorie
catastali  del  gruppo  A  (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a
B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07);
    aliquota del cinque per mille:
      immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12);
      immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto,  il  cui  valore  e'  determinato  in  conformita'  a quanto
previsto  dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e dall'art. 5,
comma  3,  del  regolamento  comunale  vigente  in  materia  e  cosi'
specificato:
      per  i  fabbricati  classificabili  nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati,  fino  all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in
catasto  con  attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla
data di inizio di ciascun anno solare omero, se successiva, alla data
di  acquisizione,  secondo  i criteri stabiliti nel penultimo periodo
del  comma  3,  dell'articolo 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,  applicando  i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno
dal  Ministero  delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. in
caso  di  locazione  finanziaria  il  locatore o il locatario possono
esperire  la  procedura di cui al regolamento adottato con il decreto
del  Ministero  delle  finanze  del  19  aprile  1994,  n.  701,  con
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita  proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo
a  quello  nel  corso  del quale tale rendita e' stata annotata negli
atti  catastali,  ed  estensione  della  procedura prevista nel terzo
periodo  del  comma dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta
il  valore  e'  determinato  sulla base delle scritture contabili del
locatore,   il  quale  e'  obbligato  a  fornire  tempestivamente  al
locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
(Omissis).
00A8831;

                        Comune di Trecchina;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trecchina

Il  comune  di  TRECCHINA  (provincia  di Potenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare   nella   misura  del  6  per  mille  l'aliquota  base
imponibile  ai  fini  della  liquidazione, accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno
2000  dando  atto  che per la determinazione della base imponibile si
tiene  conto  di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai  commi  46, 51 e 52 lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
2. dare atto:
    che  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e,  di  fatto,  non utilizzati
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data  di  inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile e,
comunque,  inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare  al  comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  di ufficio per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
    che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate  al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota di possesso;
(Omissis).
    che  ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge  n.  9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto a decorrere dal 1o
gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
00A8832;

                     Comune di Trevi Nel Lazio;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trevi Nel Lazio

Il  comune di TREVI nel LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sette per mille;
2) di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' unica ed
e' stabilita nella misura del sette per mille;
3)  la  detrazione  per i fabbricati adibiti ad abitazione principale
viene stabilita in L. 200.000 annue.
(Omissis).
00A8833;

                         Comune di Treviso;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Treviso

Il  comune  di  TREVISO  ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    aliquota generale: 6,5 per mille;
    aliquota abitazione principale: 4 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;
(Omissis).
00A8834;

                  Comune di Tronzano Lago Maggiore;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tronzano Lago Maggiore

Il  comune  di  TRONZANO  LAGO  MAGGIORE  (provincia  di  Varese)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    I.C.I. aliquota prima casa: 5,25 per mille;
    I.C.I. aliquota seconda casa: 6,25 per mille;
    detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
00A8835;

                          Comune di Trovo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trovo

Il  comune  di  TROVO  (provincia  di  Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'esercizio 2000 l'applicazione dell'aliquota del
sei per mille;
2)  di  applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
nell'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8836;

                           Comune di Tufo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tufo

Il  comune  di  TUFO  (provincia di Avellino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  nella  misura  ordinaria  del 6 per mille; nella
misura  del  5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenza a
servizio  della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione
principale  per  anziani  e  disabili  (art.  3,  comma  56, legge 23
dicembre  1996,  n.  662);  nella  misura  del  5,5  per mille per le
abitazioni  locate  utilizzate  come abitazioni principali da parenti
fino  al  secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi
non locati.
(Omissis).
00A8837;

                   Comune di Tuoro sul Trasimeno;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuoro sul Trasimeno

Il  comune  di TUORO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nelle misura del 5,5 per mille ;
2)  di  stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale
in L. 200.000;
(Omissis).
00A8838;

                         Comune di Tuscania;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuscania

Il  comune  di  TUSCANIA  (provincia  di  Viterbo)  ha adottato, il 4
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  per  i  motivi indicati in premessa, determinare le aliquote e le
detrazione  di imposta, applicabili nel comune di Tuscania per l'anno
2000, agli effetti dell'I.C.I. come segue:
    abitazione principale: 4,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale, fino alla concorrenza di L.
200.000;
    altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille.
(Omissis).
00A8839;

                         Comune di Valenza;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valenza

Il  comune  di  VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di mantenere per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille, in misura indifferenziata per tutti i contribuenti.
(Omissis).
00A8840;

                        Comune di Valfenera;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valfenera

Il  comune  di  VALFENERA  (provincia  di  Asti)  ha  adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'esercizio  finanziario  anno  2000 l'aliquota
I.C.I.  nella misura unica del 7 per mille, con detrazione di imposta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale nella
misura di L. 300.000.
(Omissis).
00A8841;

                       Comune di Vallecrosia;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallecrosia

Il  comune  di  VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 23
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di adottare, (omissis), per l'anno 2000 le sottoelencate aliquote,
salvo   diverse  determinazioni  da  assumersi  entro  i  termini  di
approvazione del bilancio:
    l'aliquota   ordinaria   dell'imposta   comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) nella misura del 7 per mille;
    l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma
1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche' , in applicazione del
comma  56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore
dell'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    l'aliquota  ridotta  nella  misura  del  2  per  mille,  ai sensi
dell'art. 1,  comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore
di  proprietari  che  eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  e  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.
    L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    L'aliquota  ridotta  nella misura del 5,5 per mille per i terreni
agricoli.
(Omissis).
00A8842;

                         Comune di Valmacca;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmacca

Il  comune  di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  anche per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa
di L. 200.000.
(Omissis).
00A8843;

                        Comune di Valmadrera;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmadrera

Il  comune  di  VALMADRERA  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 16
novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  per  l'anno  2000, in attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con
una detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale;
(Omissis).
3) di comunicare l'esito della presente al Ministero delle finanze ed
al concessionario della riscossione (RI.LE.NO. S.P.A.).
(Omissis).
00A8844;

                      Comune di Valprato Soana;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valprato Soana

Il  comune di VALPRATO SOANA (provincia di Torino) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5  per mille da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis).
00A8845;

                      Comune di Varese Ligure;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varese Ligure

Il  comune  di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il
26   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:
    4  per  mille:  per  le  persone  fisiche residenti nel comune di
Varese  Ligure  relativamente  agli  immobili  adibiti  ad abitazione
principale propria;
    4  per  mille:  per  le  persone  fisiche residenti nel comune di
Varese  Ligure  relativamente  agli  immobili  adibiti  ad abitazione
concessi  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al secondo
grado  a  condizione  che  vi  dimorino  abitualmente e vi abbiano la
residenza  e  che  la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o
altro  componente  del nucleo familiare non possegga altra abitazione
nel  territorio  nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta
il  contribuente  deve  presentare  domanda  all'ufficio  tributi del
comune;
    5 per mille: per tutti gli altri immobili;
    Resta  confermata  in  L.  200.000  la detrazione prevista per le
unita'   immobiliari   adibite   ad  abitazione  principale  propria,
detrazione  che si applichera' anche per gli immobili concessi in uso
gratuito,  ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione
dell'aliquota ridotta.
(Omissis).
00A8846;

                          Comune di Varmo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varmo

Il  comune  di  VARMO  (provincia  di  Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2000
la  differenziazione  prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 come sostituito dal comma 53 della Legge n. 662
del 23 dicembre 1996;
2. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000  nella  misura del 4,5 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per
gli  immobili  diversi  dalla  abitazione,  o  posseduti  in aggiunta
all'abitazione  principale o di alloggi noti locati dando atto che in
via  presuntiva  il  gettito  complessivo  noti e' inferiore a quello
dell'anno precedente;
3. di  prendere  atto  di  quanto disposto dall'art. 3 della legge n.
662/1996,  comma  55,  punto  1  - primo, secondo e terzo periodo che
sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(l'imposta  e'  ridotta  del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'  accertata dall'ufficio tecnico
comunale  con  perizia  a  carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n  15,  rispetto  a  quanto  previsto  dal periodo
precedente);
4. di  prendere  atto  di  quanto disposto dall'art. 3 della legge n.
662/1996.  comma  55,  punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate
al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione);
5. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
6. di  prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo
n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente
all'art.   3,   comma   2  (relativi  ai  soggetti  passivi  ed  alla
determinazione   della   base   imponibile   in   caso  di  locazione
finanziaria);
7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n.
446/1997  punto  2,  agli  effetti  dell'applicazione dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita'
di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli, si considerano
coltivatori  diretti  o  imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi elenchi comunali previsti
dall'art.  11  delle  legge  n.  9  gennaio 1963, n. 9, e soggette al
corrispondente  obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia
e  malattia;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
00A8847;

                       Comune di Vastogirardi;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vastogirardi

Il  comune  di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2000, nella misura del cinque per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
nel comune di Vastogirardi.
(Omissis).
00A8848;

                         Comune di Veddasca;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Veddasca

Il  comune  di  VEDDASCA  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000.
(Omissis).
00A8849;

                      Comune di Venaria Reale;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venaria Reale

Il  comune  di  VENARIA  REALE  (provincia  di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) stabilire  per  l'anno  2000  le  aliquote  I.C.I.  nella seguente
misura:
    5  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  e  relative  pertinenze, dei possessori o dei
soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune;
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  locate  a  titolo di
abitazione principale con contratto a canone concordato;
    6 per mille per le abitazioni locate;
    9 per mille per le case sfitte;
    6,3 per mille per gli altri fabbricati;
    6,3 per mille per i terreni agricoli;
    7 per mille per le aree fabbricabili.
b) confermare,  altresi', per l'anno 2000, la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 230.000.
(Omissis).
00A8850;

                      Comune di Verano Brianza;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verano Brianza

Il  comune  di  VERANO  BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di stabilire, (omissis), per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  di  questo  comune nella misura unica del 5,3 per
mille;
2.  di  determinare  un'unica  detrazione  in L. 200.000 per la prima
casa.
(Omissis).
00A8851;

                         Comune di Vermezzo;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vermezzo

Il  comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di riconfermare per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda
della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
    abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
    altre categorie di immobili: aliquota 5,5 per mille;
    detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale:  L.  200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
(Omissis).
00A8852;

                         Comune di Vernazza;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vernazza

Il  comune  di  VERNAZZA  (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
8.  di  stabilire  e dare atto, pertanto, che per l'esercizio 2000 si
applicano le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) 7  per  mille  per  la  generalita' degli immobili ubicati nel
territorio comunale;
    b) l'aliquota  e'  ridotta  alla  misura  del  5  per  mille  per
l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per
la   sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale.   Sono   considerate   abitazioni   principali   ai  fini
dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste
previste anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito
a  parenti  in  linea  retta  fino al primo grado (figli, genitori) a
condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza;
di  confermare  in  L.  200.000  la detrazione prevista per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni
del regolamento I.C.I.;
(Omissis).
00A8853;

                          Comune di Verona;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verona

Il  comune  di  VERONA  ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  nella  misura  del  5,5  per  mille. l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000;
2.  di stabilire in L. 210.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che
la  stessa  detrazione  si estende alle unita' immobiliari equiparate
alle  abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art.
5,   comma   1,   del   regolamento  comunale  I.C.I.  approvato  con
deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999;
3.  di elevare a L. 400.000, per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 del
decreto  legge  11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio
1997,  n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal
comma  2,  dell'art.  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito  dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola
unita'  immobiliare  (comprese  le pertinenze non locate) che versino
nelle seguenti condizioni:
    a) siano  titolari  di  pensione  sociale  o di altre pensioni di
analogo importo;
    b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere
dal  reddito,  con  l'agevolazione  riferita esclusivamente alla loro
quota di proprieta';
    c)  siano  ricoverati  in  lungodegenza  o  in  case protette col
contributo  comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei,
oppure  siano  non  autosufficienti e rimangano nella loro abitazione
con il contributo di assistenza domiciliare;
    d)  nell'ambito  della  famiglia  ci sia un portatore di handicap
bisognoso  di  assistenza  continua  ovvero  siano  presenti pazienti
portatori  di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi
a  placche,  AIDS, pazienti oncologici, portatori morbo di Helzeimer)
che ne fanno richiesta.
    In  tal  caso  l'agevolazione  viene  concessa  in presenza di un
reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000.
    L'agevolazione  di  cui  al  punto  a) spetta ai nuclei familiari
composti  da  piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel
caso  di  reddito  complessivo  composto  unicamente  da  assegni  di
pensione  sociale  e  si  estende  anche  ad eventuali comproprietari
risultanti a carico dei titolari delle stesse.
    La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata
da   apposita   autocertificazione   da  rilasciare  da  parte  degli
interessati  al  settore  tributi  entro  il 31 dicembre dell'anno al
quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
(Omissis).
00A8854;

                         Comune di Verrone;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verrone

Il  comune  di  VERRONE  (provincia  di  Biella)  ha  adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2000, quanto segue:
  aliquota I.C.I. al 4,5 per mille da applicare ai seguenti immobili:
    a) fabbricati  strumentali  o  alla  cui  produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso
commerciale;
    b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati;
    c) aree  fabbricabili  e  terreni  la cui destinazione finale sia
quella indicata ai punti precedenti;
  aliquota  I.C.I.  al  4 per mille da applicare a tutti gli immobili
diversi da quelli indicati al precedente punto;
    la  detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente
alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  in L.
400.000;
2. di regolamentare le seguenti situazioni particolari:
    considerare   integrante   dell'abitazione   principale   le  sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto;
    considerare  abitazioni  principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta od anche della detrazione per queste previste,
quelle  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea diretta fino al
secondo grado;
    stabilire  che  si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
3.   di   demandare   all'emanando   regolamento   che  recepira'  le
modificazione di cui al punto 2., la disciplina completa del tributo.
(Omissis).
00A8855;

                        Comune di Vescovana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vescovana

Il  comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  nella  premessa  del  5,25 per mille l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili da applicarsi per l'anno 2000
nell'ambito  territoriale  del  comune  di  Vescovana  e  dovuta  dai
soggetti  individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992
e successive modificazioni ed integrazioni;
2.  di  non avvalersi per l'anno 2000 della facolta' di articolazione
dell'imposta  in  oggetto  consentita  dalle  modifiche  apportate al
decreto  legislativo  504/1992,  dall'art. 3, commi da 53 a 59, della
legge  n.  662  del  23 dicembre  1996  e  dall'art.  58  del decreto
legislativo  446/1997,  mantenendo  in  L.  200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8856;

                         Comune di Vestreno;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestreno

Il  comune  di  VESTRENO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504 e successive modificazioni,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 6
per mille a valere per l'anno 2000;
2.  di precisare che l'amministrazione comunale non intende avvalersi
delle  facolta' previste dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55
della legge n. 662/1996;
3.  di  avvalersi  della  facolta' connessa dall'art. 1 comma 5 della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449  di fissare aliquote I.C.I. anche
inferiori  al  4  per  mille  a  favore  dei proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi volti al recupero di immobili di interesse
storico  o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo  di  sottotetti,  proponendo per quanto sopra l'aliquota
dello 0,1 per mille.
(Omissis).
00A8857;

                         Comune di Vialfre';

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vialfre'

Il  comune  di  Vialfre'  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  approvare  come  decisione  finale  la  proposta della giunta
comunale  formulata  con  atto  n.  63  del  17  dicembre  1999,  che
determinava  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille;
(Omissis).
3.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
determinata  in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la detrazione.
(Omissis).
00A8858;

                        Comune di Viareggio;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viareggio

Il  comune  di  VIAREGGIO  (provincia  di  Lucca)  ha adottato, il 29
febbraio 2000 e il 9 marzo 2000, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    a) aliquota  ridotta pari al 2 per mille: per gli immobili locati
ai  sensi dell'art. 2 ccomma 3 della legge n. 431/1998 per i quali si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel comma 4 dell'art. 2 della
predetta   legge   purche'  sia  presentata  autocertificazione  come
previsto dall'art. 3-bis del regolamento comunale da ritenersi valida
fino a successiva variazione da presentarsi all'ufficio tributi entro
il termine di pagamento della prima rata annuale I.C.I;
    b) aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per:
1.  le  persone  fisiche  soggetti  passivi,  residenti nel comune di
Viareggio,   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione principale e le relative pertinenze;
2.  i  soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche'
le   unita'  immobiliari  e  relative  pertinenze  siano  adibite  ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
3.  le  persone  fisiche  proprietarie  di  abitazioni  con  relative
pertinenze  locate  con  contratto  registrato  ai  sensi della legge
392/1978,  a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario
come  abitazione  principale  e  che  vi  abbia  stabilito la propria
residenza  anagrafica  e dimora abituale, tale condizione deve essere
supportata  da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio
tributi  entro  la  scadenza  della  prima rata annuale di versamento
I.C.I.  tale  certificazione  vale  fino  a  successiva variazione da
presentarsi  entro  la  data  suddetta  con comunicazione scritta dal
contribuente stesso;
4.  le  persone  fisiche  soggetti  passivi,  residenti nel comune di
Viareggio  per  l'unita'  immobiliare  adibita  a  civile abitazione,
concessa  in  uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a
condizione  che  il  soggetto  (comodatario)  che l'utilizza vi abbia
stabilito  la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici
e  vi  abbia effettiva dimora, tale condizione deve essere supportata
da  apposita  autocertificazione  da  presentarsi all'ufficio tributi
entro  la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I. tale
certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro
la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso;
5. l'unita' immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione,
posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale di
godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito
la  residenza  in  istituti  di'  ricovero  o  sanitari  a seguito di
ricovero  permanente.  Tale  agevolazione  competera' finche' dura il
ricovero   e   a  condizione  che  l'unita'  immobiliare  e  relative
pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione;
6.  gli  alloggi  e  relative  pertinenze regolarmente assegnati come
abitazione principale dagli Istituti autonomi per le case popolari;
7.  l'unita'  immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di
proprieta',  o  usufrutto  da  cittadini  italiani  non residenti nel
territorio  dello  Stato  a  condizione  che  sia a propria esclusiva
disposizione e che non risulti locata;
    c) quota ordinaria pari al 6,5 per mille per:
1.  tutti  gli  immobili  e  le  relative  pertinenze,  diversi dalle
abitazioni,  utilizzati dal proprietario, usufruttuario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento  per  l'esercizio  della propria
attivita',   tale  condizione  deve  essere  supportata  da  apposita
autocertificazione   da  presentarsi  all'ufficio  tributi  entro  la
scadenza   della   prima  rata  annuale  di  versamento  I.C.I,  tale
certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro
la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso;
2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
    d) aliquota pari al 7 per mille per:
1.  le  unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o
comunque  a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino
da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta
-  non  essere  stati  registrati  contratti  di locazione, di durata
almeno annuale
2.   tutti   gli   altri  immobili  non  previsti  dalle  fattispecie
precedenti.
    e) aliquota pari al 8 per mille per:
1.  in  deroga  alla  aliquota  massima  le unita' immobiliari ad uso
abitativo  che  siano  tenute sfitte o comunque tenute a disposizione
durante  l'anno  2000  e  per le quali risultino, da piu' di due anni
alle  date  di scadenza dei versamenti dell'imposta, non essere stati
registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale.
(Omissis).
di  determinare, limitatamente alle abitazioni principali, cosi' come
definite  dall'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992,
alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dai  soci
assegnatari   e   alle  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto,  o  altro diritto reale da soggetto anziano o
disabile  che  ha  acquisito  la  residenza in istituto di ricovero o
sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la
stessa   non   risulti   locata   o  utilizzata,  per  le  ragioni  e
considerazioni  espresse in premessa, per l'anno 2000 l'aumento della
detrazione  prevista  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992
come  modificato  dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed
integrato  dall'art.  3  del  decreto-legge  n. 50/1997 convertito in
legge  n.  122/97  a  L.  500.000  esclusivamente  nei  confronti dei
soggetti che presentino i seguenti requisiti:
  A) contribuenti che:
    1) i componenti il nucleo familiare siano titolari esclusivamente
di reddito da pensione;
    2)  i  componenti  il  nucleo  familiare  risultino  proprietari,
nell'intero  territorio  nazionale,  della  sola  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale;
    3)  i  componenti  il  nucleo  familiare  non  esercitino  alcuna
attivita'  retribuita,  anche  di carattere occasionale, di qualsiasi
genere;
    4)  i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di
terreni a vocazione edificatoria;
    5)  i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di
terreni  agricoli  condotti  in  forma imprenditoriale (art. 2135 del
codice civile);
    6)  il  reddito  complessivo  lordo  del nucleo familiare ai fini
I.R.P.E.F.  relativo  all'anno  precedente  quello di riferimento per
l'I.C.I.,  comprendendo  anche  eventuali redditi esenti da imposta o
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o imposta
sostitutiva,   nonche'  il  reddito  effettivo  di  impresa  agricola
calcolato  con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri
del  personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con
rivalutazione  annua  in base all'indice ISTAT al netto della rendita
catastale  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
da  eventuali  pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento;
l'incremento ISTAT viene considerato a partire dall'anno 1999.
    7)  concorrono  alla  formazione  dei  requisiti  sopra detti gli
eventuali  componenti  nuclei familiari residenti nella stessa unita'
immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.
I  coniugi  pensionati  non legalmente ed effettivamente separati che
hanno  la residenza in due unita' immobiliari distinte si considerano
facenti  parte  del  medesimo  nucleo  familiare e pertanto valgono i
requisiti di cui ai punti precedenti.
    8)  B)  contribuenti  invalidi civili, del lavoro o di guerra che
presentino  un  grado  di invalidita' superiore al 50%, che abbiano i
requisiti  di  cui  ai  punti  n. 2, 3, 4 precedenti e il cui reddito
complessivo  lordo  del  nucleo  familiare  ai  fini  IRPEF  relativo
all'anno  precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo
anche  eventuali  redditi  esenti  o  soggetti a ritenuta a titolo di
imposta,  nonche'  il reddito effettivo di impresa agricola calcolato
con  le  norme  in  materia  di  IRAP,  detraendo anche gli oneri del
personale  dipendente  non  sia  superiore  a L. 24.000.000 lordi con
rivalutazione  annua  in base all'indice ISTAT al netto della rendita
catastale  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento;
La  detrazione  compete  alla  quota  per la quale la destinazione ad
abitazione  principale  si  verifica, cosi' come disposto dall'art. 8
del decreto legislativo n. 504/1992.
I   contribuenti   interessati   dovranno  presentare  al  comune  di
Viareggio,  entro  il  30  giugno  2000  istanza  su  apposito modulo
allegato A del presente provvedimento.
00A8859;

                        Comune di Vidigulfo;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vidigulfo

Il  comune  di  VIDIGULFO  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2000  nelle  misure  di cui al seguente
prospetto  le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre
1990:
    terreni agricoli: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 5 per mille;
    abitazione principale: 4 per mille;
    pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
    altri fabbricati: 5 per mille
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3  del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le
seguenti detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
    abitazione principale L. 200.000 in ragione annua.
(Omissis).
00A8860;

                         Comune di Vigano';

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigano'

Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di approvare la premessa richiamandola integralmente;
2.  di  modificare  per  l'esercizio  2000  l'aliquota  per l'imposta
comunale sugli immobili nel seguente modo:
    aliquota ordinaria: 5,4 per mille;
    aliquota per abitazione principale: 4,8 per mille;
    aliquota per abitazioni locate: 4,8 per mille;
    aliquota per abitazioni non locate seconda casa: 6 per mille;
    aliquota per imprese: 6 per mille;
    aliquota per terreni edificabili: 6 per mille.
    Specificando  che  sono  equiparate  ad  abitazione  principale e
quindi soggette all'aliquota del 4,8 per mille:
1.  le  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito dai genitori ai
figli  o  viceversa,  dall'avo/a  all'al/la  nipote  o  viceversa, al
coniuge  ancorche'  separato o divorziato e da questi utilizzata come
dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Vigano';
2.  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti   di   ricovero,  o  sanitari  per  ricovero  permanente,  a
condizione che non risultino locate.
    A  condizione  che  presentino apposita dichiarazione all'ufficio
tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
(Omissis).
00A8861;

                         Comune di Vigevano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigevano

Il  comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 maggio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    aliquota per abitazione principale: 4,2 per mille;
    aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,5 per mille;
    aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;
    aliquota per i terreni: 5,5 per mille;
    aliquota  abitazioni  affittate  alle  condizioni  definite dagli
accordi  locali  di  cui  alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2,
commi 3 e 4: 2 per mille;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di  determinare  in  L. 350.000  e  in  L. 441.000  le  ulteriori
agevolazioni  ex  art.  3  della  legge  9  maggio  1997,  n.  122 di
conversione del decreto-legge n. 50/1997;
4.  di  applicare  tale  agevolazione  esclusivamente  a  favore  dei
contribuenti  rientranti  nelle  condizioni  soggettive  ed oggettive
tassativamente  elencate nei seguenti punti a) b) e c) della presente
relazione e precisamente:
    A) categorie oggetto di agevolazione:
      a) pensionati;
      b) coniugi a carico di pensionati;
      c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
      d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno
sei mesi nell'anno 1999);
      e) lavoratori  posti  in Cassa integrazione o in mobilita' (per
almeno sei mesi nell'anno 1999);
      f) nuclei  familiari,  composti  da  almeno due persone, il cui
reddito e' formato esclusivamente da lavoro dipendente.
    Le  predette  categorie non devono possedere, neanche a titolo di
usufrutto,  altri  immobili  o  quote  superiori  ad  1/3 del secondo
immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;
    B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione:
      non  potranno  godere  della  detrazione  i  cittadini che, pur
appartenendo   alle   categorie  sopra  citate,  possiedono  immobili
classificati  a  catasto  A/1  -  A/2  -  A/8 - A/9 o che pur essendo
classificati   in  categorie  diverse  abbiano  un  valore  catastale
superiore a L. 100.000.000;
    C) limite  massimo  di  reddito:  Il limite massimo di reddito di
tutti  i  componenti  del  nucleo familiare al di sopra del quale non
verra'  applicata  la maggiore detrazione e' fissato in L. 26.000.000
per la detrazione di L. 441.000, e in L. 31.000.000 per la detrazione
di L. 350.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto A) lettere da
a)  ad  e),  in  L.  35.000.000  per  la  detrazione  di  L.  441.000
limitatamente ai soggetti di cui al punto f).
    I limiti di reddito sono compresivi dei redditi esenti da imposte
e  quelli  soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta  sostitutiva.  Gli  stessi  vengono  inoltri  aumentati di L.
2.000.000  per  ogni  familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il
familiare a carico sia portatore di handicap.
(Omissis).
00A8862;

                      Comune di Villa Biscossi;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Biscossi

Il  comune  di  VILLA  BISCOSSI  (provincia  di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  l'imposta  comunale sugli immobili
I.C.I. con le seguenti aliquote:
    aliquota  del  5,5  per mille per unita' immobiliare destinate ad
abitazione principale;
    aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 600.000.
(Omissis).
00A8863;

                      Comune di Villa Santina;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Santina

Il  comune  di  VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 24
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare,  a  valere  per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per
mille  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali
riduzioni e detrazioni previste dalla legge.
(Omissis).
00A8864;

                       Comune di Villa Verde;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Verde

Il  comune  di  VILLA  VERDE  (provincia  di Oristano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  del  5  per mille da
applicare per l'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).
00A8865;

                        Comune di Villamagna;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villamagna

Il  comune  di  VILLAMAGNA  (provincia  di Chieti) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
punto  1)  del  dispositivo:  di  determinare,  a  conferma di quanto
disposto  per  l'anno  1999,  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella
misura unica del 5 per mille;
punto  2)  del  dispositivo:  di  dare  atto  che  i soggetti passivi
dell'imposta godranno, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e  per le unita' immobiliari ad essa equiparate dall'art.
22   del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'I.C.I.  (e
specificatamente  per  le unita' immobiliari concesse in uso gratuito
ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado) della
detrazione  fissata  dal comma 2, dell'art. 8, decreto legislativo n.
504/1992  e successive modificazioni ed integrazioni, in lire 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
00A8866;

                       Comune di Villamarzana;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villamarzana

Il  comune  di  VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del
6 per mille.
(Omissis).
00A8867;

                   Comune di Villanova del Ghebbo;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villanova del Ghebbo

Il  comune di VILLANOVA del GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
00A8868;

                   Comune di Villanova Monferrato;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villanova Monferrato

Il  comune  di  VILLANOVA  MONFERRATO  (provincia  di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  le  tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. imposta
comunale  sugli  immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio
2000:
    a) aliquota  da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti
dall'art.  4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili,  residenti  nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
    b) aliquota  da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti
dall'art.  4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella
categoria sopradetta: 5,5 per mille.
(Omissis).
00A8869;

                       Comune di Villar Dora;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villar Dora

Il  comune  di  VILLAR  DORA  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) di  fissare,  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) di  determinare,  per  l'anno  2000, la detrazione d'imposta di L.
200.000   annue   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo;
c) di  dare  atto  che  non  viene  determinata  alcuna  riduzione di
imposta.
(Omissis).
00A8870;

                      Comune di Villar Pellice;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villar Pellice

Il  comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 22
dicembre   1999   ,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. gia' applicate per
l'anno 1999 e precisamente:
    5 per mille aliquota base;
    5 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a residenti;
    6  per  mille  aliquota  per  alloggi  dati  in  locazione  a non
residenti e per seconde case;
detrazione per abitazioni principali L. 220.000.
(Omissis).
00A8871;

                       Comune di VillaReggia;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VillaReggia

Il  comune  di  VILLAREGGIA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  confermare l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  di  cui  al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55, dell'art.
3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000.
(Omissis).
00A8872;

                          Comune di Vinovo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vinovo

Il  comune  di  VINOVO  (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  stabilire  per  l'anno  2000  le  seguenti  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504:
    a) aliquota  del  7  per  mille  per gli alloggi non locati e non
utilizzati;
    b) aliquota  del  2  per  mille  per  gli  immobili  concessi  in
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite
dagli accordi territoriali in attuazione della legge 431/1998;
    c) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.
(Omissis).
00A8873;

                        Comune di Vinzaglio;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vinzaglio

Il  comune  di  VINZAGLIO  (provincia  di  Novara) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 misura del 5,5 per
mille,  dando  atto  che la detrazione per l'abitazione principale e'
determinata in L. 200.000.
(Omissis).
00A8874;

                          Comune di Vione;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vione

Il  comune  di  VIONE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  2000, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di  prima  residenza  per  le  quali  l'aliquota per il presente anno
rimane invariata al 6 per mille;
2.  confermare  in  L.  200.000  le detrazioni d'imposta spettante ai
proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
(Omissis).
00A8875;

                      Comune di Virle Piemonte;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Virle Piemonte

Il  comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di   riconfermare   per   l'anno   2000   le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili:
    a) abitazione principale: 5,5 per mille;
    b) terreni  agricoli,  aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per
mille;
di  dare  atto  che  la  detrazione  per abitazione principale rimane
fissata in L. 200.000.
(Omissis).
00A8876;

                           Comune di Vo';

            Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vo'

Il  comune  di  VO'  (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2000 le aliquote attualmente in vigore
relative   all'imposta   comunale   sugli   immobili   e  di  seguito
specificate:
    6 per mille: aliquota ordinaria;
    5,5 per mille: per abitazione principale;
    detrazione per abitazione principale: L. 200.000;
    7 per mille: per fabbricati non locati;
    4  per  mille  per  un  periodo  di  tre  anni:  relativamente ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  (dall'eta'  di  sessantacinque  anni  in  su) o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8877;

                         Comune di Zambana;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zambana

Il  comune  di  ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
del 4,5 per mille,
di   confermare   l'applicazione   della   detrazione  per  la  prima
abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.
(Omissis).
00A8878;

                      Comune di Zelo Surrigone;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zelo Surrigone

Il  comune di ZELO SURRIGONE (provincia di Milano) ha adottato, il 18
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  il  2000  e  nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio  le  seguenti  aliquote  di riferimento all'imposta comunale
immobiliare:
    a) aliquota sei per mille;
    b) detrazione  di  L.  200.000 in rapporto annuo e per abitazione
principale come previsto dalla legge finanziaria;
    c) detrazione  di  L. 300.000 per abitazione principale in favore
di  soggetti  (I.C.I.) percepenti e titolari di pensione di vecchiaia
al  minimo  e/o  anziani  non  autosufficienti  aventi  lo  status di
asingoloº sullo stato di famiglia.
(Omissis).
00A8879;

                        Comune di Zermeghedo;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zermeghedo

Il  comune  di  ZERMEGHEDO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 2
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
a) di  confermare  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille;
b) di  proporre  anche  per  quest'anno l'elevazione della detrazione
d'imposta  da  L.  200.000 a L. 300.000 sulla abitazione principale a
favore  dei  possessori  della  sola  abitazione  principale,  il cui
reddito  prevalente  derivi  da  pensione a condizione che il reddito
imponibile relativo all'anno 1999 rientri nei seguenti limiti:
      persona singola: L. 12.000.000;
      nuclei familiari: L. 20.000.000.
(Omissis).
00A8880;

                          Comune di Zevio;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zevio

Il  comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella
misura  unica del 5 per mille giusto provvedimento di giunta comunale
n. 13 del 27.1.2000 esecutivo ai sensi di legge;
2.  di  elevare  da L. 200.000 a L. 350.000 annue, con decorrenza per
l'anno  2000,  la  detrazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per le
persone che si trovano nelle condizioni di:
    a) portatori di handicaps riconosciuti al 100%;
    b) titolare  di pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione
spetta  ai  nuclei  familiari  composti  da  piu' persone a qualsiasi
titolo  conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto
unicamente da assegni di pensione sociale;
    c) anziano    non   autosufficiente,   di   eta'   superiore   ai
sessantacinque  anni,  che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca
del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione Veneto
a norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28;
    d) ricoverato  in  lungodegenza o in casa protetta con contributo
comunale,  per  un  periodo permanente superiore a mesi sei nell'arco
dell'anno.
    Chi  si  trova  nelle condizioni di cui ai punti a), b), c) e non
deve  possedere,  a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, e,
nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;
    e) proprietario,  o  titolare di altro diritto reale, di immobile
adibito  ad  abitazione  principale,  il  cui  nucleo  familiare  sia
composto  da  almeno  cinque  unita'  ed  in  presenza  di un reddito
complessivo   riferito   all'anno  precedente  a  quello  riguardante
l'I.C.I.,  cosi'  determinato:  reddito  base  L. 30.000.000 per ogni
ulteriore componente il nucleo familiare L. 3.000.000.
    Concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo  tutti  i
redditi  posseduti.,  a  qualsiasi  titolo, dai singoli componenti il
nucleo  familiare;  lo  stesso nucleo non deve possedere, a titolo di
proprieta'  o  di  altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre
all'abitazione principale;
3.  di  dare  atto  che  tutte le situazioni oggetto di aumento della
detrazione,   dovranno   essere  certificate  mediante  dichiarazione
sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  da presentare al comune di Zevio entro il 31 dicembre
2000  conformemente  ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi,
con  allegato lo stato di famiglia anagrafico di data non anteriore a
mesi sei;
4.  di  dare  atto  che  la  maggiore detrazione soggiace alle stesse
regole  previste  dalla  legge  per  la  detrazione  ordinaria  di L.
200.000;
5.  di autorizzare il rappresentante legale dell'ente a far pervenire
comunicazione  dell'aliquota  stabilita' per l'anno 2000, insieme con
copia  dei  presente atto, al concessionario della riscossione di cui
all'art.  10,  comma  3  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
(Omissis).
00A8881;

                          Comune di Zocca;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zocca

Il  comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 25 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000, (omissis), le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a) 5,8  per  mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e  per le sue pertinenze, cosi' come individuate con atto
consiliare n. 14 del 25 febbraio 2000, del soggetto passivo;
    b) 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  mantenere  ai  sensi  del  combinato disposto dei commi 2 e 3
dell'art.  8  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come
sostituito  dall'art.  3,  comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  visto  anche  l'art.  58,  comma  3, del decreto legislativo n.
446/1997, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.
(Omissis).
00A8882;

                         Comune di Zugliano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zugliano

Il  comune  di  ZUGLIANO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2.  di  stabilire  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
    a) l'aliquota ordinaria sei per mille per gli immobili diversi da
quelli indicati al punto seguente;
    b) aliquota  ridotta  del  4,3  per mille in favore delle persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale e relative pertinenze,
considerando  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha acquisito la residenza in
Istituti  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    c) di  stabilire, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione
principale  del  soggetto  passivo agli effetti dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
00A8883

                        Comune di Tarquinia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di TARQUINIA

Comunicato  relativo  all'estratto  della  deliberazione adottata dal
comune di TARQUINIA (provincia di Roma) concernente la determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili I.C.I. e delle
relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000. (Estratto
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 29 maggio 2000 n. 123).


    Nell'estratto  della deliberazione del comune di TARQUINIA citato
in  epigrafe,  riportato  nella  suindicata  Gazzetta Ufficiale, alla
prima  colonna  della  pagina  98, alla quattordicesima riga, dove e'
scritto:  "2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare ...",  leggasi:  "2.  di  confermare  in  L.  220.000  la
detrazione per l'unita' immobiliare ...".