Allegato A Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (art. 33 legge 31 dicembre 1996, n. 675) Capo I IL GARANTE Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi': a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge; b) per "presidente", il presidente del Garante; c) per "componenti", i componenti del Garante; d) per "ufficio", l'ufficio del Garante. Art. 2. Il Garante 1. Il Garante: a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attivita'; b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e conferisce l'incarico ai dirigenti delle unita' organizzative di primo livello; c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorita', emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformita' ai principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; d) approva il documento programmatico, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; e) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi; f) adotta il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti. Art. 3. Presidente e componenti 1. Il presidente e' eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non e' raggiunta dopo la terza votazione, e' eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'. 2. Il presidente: a) rappresenta il Garante; b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori; c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere; d) coordina l'attivita' dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, nell'attivita' di comunicazione pubblica, nonche' nelle relazioni con le autorita' indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorita' di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali. 3. Il Garante elegge un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate. Art. 4. Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti 1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.30, comma 4, della legge. 2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art.30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilita'. La deliberazione e' adottata con l'astensione dell'interessato. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilita', il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'art.30, comma 4, della legge. 4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina. 5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi. 6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma 5 e' accertato dal Garante. 7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente. Art. 5. Riunioni 1. Il Garante ha sede in Roma e puo' stabilire proprie forme di rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali. 2. Il Garante si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive e vengono fissate dal presidente anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti, di regola, con cadenza settimanale a giorno fisso. 3. L'ordine del giorno e' comunicato ai componenti entro il terzo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione puo' essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno puo' essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone. 4. Ciascun componente, indicandone le ragioni, puo' chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso. 5. Per la validita' delle riunioni del Garante e' necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto e' sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti. 6. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante lo reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente designato dal Garante o dal componente piu' giovane. 7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario generale. 8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilita' che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno. 9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera l), della legge, di approvazione del documento programmatico, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorche' occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui all'art.4 della legge. Capo II L'UFFICIO Art. 6. Attivita' dell'Ufficio 1. L'attivita' dell'ufficio e' improntata al metodo della programmazione per funzioni-obiettivo, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 33, comma 1-sexise, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce i principali obiettivi e risultati da realizzare in relazione alle risorse umane, tecnologiche e finanziarie assegnate, le priorita' e i principali indicatori di parametri di misurazione e valutazione, specificando gli eventuali obiettivi di miglioramento, progetti speciali e scadenze intermedie. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attivita' dell'ufficio e delle sue articolazioni. 2. Il Garante verifica i risultati dell'attivita' dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e), e si avvale a tal fine del servizio di controllo interno. Art. 7. Il segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato per la durata del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina puo' essere rinnovata alla scadenza. 2. Il segretario generale coordina l'attivita' dei dipartimenti e dei servizi. A tal fine: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art. 2, coordinando l'attivita' dei dirigenti dei dipartimenti e dei servizi e degli altri titolari di incarichi di responsabilita', indirizzandone l'attivita' anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti e sostituendosi ad essi in caso di inerzia o di inottemperanza; b) promuove la piu' ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna sull'attivita' svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'attivita' dell'ufficio, nonche' attraverso riunioni periodiche e gruppi di lavoro; c) e' sentito dal Garante e puo' formulare ad esso proposte in relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorita' e alle direttive generali di cui all'art. 2; d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente; e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformita' al regolamento di contabilita'; f) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio; g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di competenza del Garante o del presidente e puo' conciliare e transigere; h) esercita le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il segretario generale assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla propria attivita' e su quella dell'ufficio. 4. Il trattamento economico del segretario generale e' determinato dal Garante sulla base dei criteri previsti dall'art.27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, nonche' dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8. Organizzazione generale dell'ufficio 1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi: a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita' dell'attivita' amministrativa; b) determinazione delle competenze secondo organicita' e omogeneita', tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attivita' strumentali amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attivita' specie in ambito giuridico; c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze; d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi; e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici negli incarichi; f) possibilita' di istituire unita' temporanee di primo e secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalita' esterne nei modi di cui all'art.33, comma 4, della legge; g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo in conformita' al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformita' al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio. 2. L'ufficio e' articolato in unita' organizzative di primo e di secondo livello. 3. Le unita' organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i servizi. 4. Le unita' organizzative di secondo livello sono le ulteriori strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi. 5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi: a) servizio di segreteria del collegio; b) servizio relazioni istituzionali; c) servizio relazioni comunitarie e internazionali; d) servizio relazioni con i mezzi di informazione; e) servizio studi e documentazione. Con successiva deliberazione e' istituito presso il Garante il servizio di controllo interno. Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria, la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo e l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Sono istituiti i seguenti dipartimenti: a) dipartimento affari giuridici "A"; b) dipartimento affari giuridici "B"; c) dipartimento affari giuridici "C"; d) dipartimento risorse umane; e) dipartimento amministrazione e contabilita'; f) dipartimento contratti e risorse finanziarie; g) dipartimento vigilanza e controllo e registro dei trattamenti; h) dipartimento risorse tecnologiche. 6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unita' temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f). 7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti, nonche' di dirigenti non preposti ad unita' organizzative di primo livello. Art. 9. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello 1. Il Garante individua i dipartimenti e i servizi e procede all'eventuale graduazione delle funzioni dirigenziali sulla base della natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unita' organizzativa. Il Garante individua anche le funzioni dirigenziali che non comportano la responsabilita' di unita' organizzative e procede alla relativa graduazione. 2. Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unita' organizzative di primo livello di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al biennio e rinnovabile. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche a personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto a tempo determinato o collocato fuori ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ivi compresi magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti universitari e dirigenti di pubbliche amministrazioni. 4. I dirigenti: a) dirigono, coordinano e controllano le unita' organizzative cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati; b) rispondono della gestione delle risorse assegnate; c) assegnano la trattazione degli affari di competenza alle unita' organizzative di secondo livello o nell'ambito del dipartimento o del servizio; d) curano le valutazioni del personale in conformita' al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale; e) assicurano, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una tempestiva informazione interna sull'attivita' anche contrattuale di competenza, e predispongono una relazione di sintesi sulle attivita' svolte nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno, trasmettendola al segretario generale che informa il Garante; f) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale e, d'intesa con lui, al Garante anche nell'ambito delle relative riunioni, ove richiesto; g) esercitano le funzioni di cui all'art.17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente, individua con propria determinazione le eventuali unita' di secondo livello e ne conferisce la responsabilita' al personale con qualifica di funzionario. Art. 10. Reggenza delle unita' organizzative 1. In caso di protratta assenza o di impedimento del dirigente preposto all'unita' organizzativa, il Garante puo' attribuire, sentito il segretario generale, la responsabilita' dell'unita' ad un altro dirigente o a un funzionario di provata esperienza. 2. In caso di protratta assenza o impedimento del funzionario preposto ad una unita' organizzativa di secondo livello, la sostituzione e' disposta dal segretario generale su proposta del dirigente competente. Art. 11. Assistenti dei componenti 1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a due assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica. 3. Gli assistenti possono svolgere altre funzioni presso l'ufficio, secondo modalita' prestabilite d'intesa tra il componente cui sono assegnati e il segretario generale. Art. 12. Custodia degli atti riservati 1. Con provvedimento del Garante e' istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria e' preposto il segretario generale e un numero di addetti dell'ufficio non superiore a cinque unita', assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'art. 4, comma 1 lettera b), della legge e' regolato dal Garante in conformita' ai criteri osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato. Capo III PROCEDIMENTI Art. 13. Trasparenza partecipazione e contraddittorio 1. L'ufficio ispira la propria attivita' ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o altri regolamenti, e detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio. Art. 14. Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento 1. Il segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al servizio competente o individua il dipartimento o servizio competente relativamente agli affari di competenza di piu' unita' organizzative. Il relativo dirigente assegna la competenza del procedimento all'unita' organizzativa di secondo livello, se esistente, ovvero a se' o ad altro dipendente. 2. Le generalita' del responsabile del procedimento sono indicate nella comunicazione dell'avvio del procedimento. 3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' preliminare e istruttoria e per la definizione del procedimento, in conformita' alle norme applicabili e alle istruzioni impartite. Art. 15. Relatore 1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unita' organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il sesto giorno antecedente la riunione, affinche' formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il terzo giorno antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari. 2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione. 3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore introduce la discussione e formula le proprie conclusioni. 4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore puo' essere designato anche prima del terzo giorno antecedente alla riunione, affinche' possa seguire la trattazione. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti del protocollo e dell'archivio. Capo IV DISPOSIZIONI VARIE Art. 16. Bollettino 1. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati i provvedimenti piu' significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita' e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le relative generalita'. 2. Il Bollettino e' edito anche attraverso strumenti telematici. 3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari. Art. 17. Rappresentanza e difesa 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante e' assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Art. 18. Diritti di segreteria 1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonche' le modalita' del loro pagamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni. Capo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 19. Disposizioni regolamentari in vigore 1. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, rimangono in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 12, commi da 1 a 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.