(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

Regolamento   n.   1/2000   sull'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'ufficio  del  Garante per la protezione dei dati personali (art.
33 legge 31 dicembre 1996, n. 675)

                               Capo I
                             IL GARANTE
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.  Ai  fini del presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi':
      a) per   "Garante",  l'organo  collegiale  istituito  ai  sensi
dell'art. 30 della legge;
      b) per "presidente", il presidente del Garante;
      c) per "componenti", i componenti del Garante;
      d) per "ufficio", l'ufficio del Garante.
                               Art. 2.
                             Il Garante
    1. Il Garante:
      a) determina  gli  indirizzi e i criteri generali della propria
attivita';
      b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e
conferisce  l'incarico  ai  dirigenti  delle  unita' organizzative di
primo livello;
      c) definisce  gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica
le priorita', emana le direttive generali per l'azione amministrativa
e  la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformita' ai principi
di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
      d) approva   il   documento   programmatico,   il  bilancio  di
previsione ed il bilancio consuntivo;
      e) richiede  pareri  al  Consiglio  di  Stato e ad altri organi
consultivi;
      f) adotta  il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro
compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.
                               Art. 3.
                       Presidente e componenti
    1. Il presidente e' eletto dai componenti a scrutinio segreto con
il  voto  di  almeno  tre  componenti.  Se  tale maggioranza  non  e'
raggiunta dopo la terza votazione, e' eletto presidente il componente
che  consegue il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu'
anziano di eta'.
    2. Il presidente:
      a) rappresenta il Garante;
      b) convoca  le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del
giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
      c) promuove  le  liti  e  vi resiste relativamente agli atti di
competenza  propria  o  del collegio, ed ha il potere di conciliare e
transigere;
      d) coordina  l'attivita'  dei  componenti  nei  rapporti con il
Parlamento  e  con  gli  altri  organi  costituzionali  o  di rilievo
costituzionale,  nell'attivita'  di  comunicazione  pubblica, nonche'
nelle  relazioni con le autorita' indipendenti e di vigilanza, con le
pubbliche  amministrazioni, con le autorita' di controllo degli altri
Paesi,  con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e
con gli altri organismi internazionali.
    3.  Il  Garante  elegge un vicepresidente, che assume le funzioni
del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
    4.  I  componenti  possono  essere incaricati di svolgere compiti
specifici o di trattare questioni determinate.
                               Art. 4.
        Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti
    1.     I     componenti    dichiarano    formalmente,    all'atto
dell'accettazione  della  nomina,  di  non  trovarsi  in alcuna delle
situazioni di cui all'art.30, comma 4, della legge.
    2.   Se   ricorre  in  ogni  tempo  taluna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  di cui all'art.30, comma 4, della legge, il Garante
stabilisce  un  termine entro il quale l'interessato deve far cessare
la  situazione  di incompatibilita'. La deliberazione e' adottata con
l'astensione dell'interessato.
    3.  Decorso  il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la
situazione  di incompatibilita', il Garante dichiara la decadenza del
componente ai sensi dell'art.30, comma 4, della legge.
    4.  La  durata  in  carica  del  componente decorre dalla data di
accettazione della nomina.
    5.  I  componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di
cui  al  comma  3,  per  dimissioni volontarie o per impossibilita' a
svolgere  la  propria  attivita'  a causa di un impedimento di natura
permanente o comunque superiore a sei mesi.
    6.  Le  dimissioni  dei  componenti  hanno  effetto dalla data di
comunicazione   della   loro   accettazione  da  parte  del  Garante.
L'impedimento permanente di cui al comma 5 e' accertato dal Garante.
    7.  Nei  casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le
veci  informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.
                               Art. 5.
                              Riunioni
    1.  Il  Garante ha sede in Roma e puo' stabilire proprie forme di
rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali.
    2.  Il  Garante  si  riunisce  nel  luogo  indicato  nell'atto di
convocazione.  Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o
con   altre   idonee  tecniche  audiovisive  e  vengono  fissate  dal
presidente  anche  in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti,
di regola, con cadenza settimanale a giorno fisso.
    3. L'ordine del giorno e' comunicato ai componenti entro il terzo
giorno  che  precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione
puo'  essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno puo'
essere  integrato,  previa  comunicazione  immediata agli assenti, se
nessuno dei presenti si oppone.
    4.  Ciascun  componente, indicandone le ragioni, puo' chiedere la
convocazione  del  Garante  e l'iscrizione di un argomento all'ordine
del  giorno.  Se  la  richiesta proviene da almeno due componenti, il
presidente la accoglie in ogni caso.
    5.  Per  la validita' delle riunioni del Garante e' necessaria la
presenza   del   presidente  e  di  due  componenti,  ovvero  di  tre
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
Il voto e' sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti
il  presidente  o  i  componenti,  le persone addette all'ufficio o i
consulenti.
    6.  Il  segretario  generale svolge le funzioni di segretario. In
caso  di  assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante
lo  reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte
da un dipendente designato dal Garante o dal componente piu' giovane.
    7.   Le  deliberazioni  sono  sottoscritte  dal  presidente,  dal
relatore e dal segretario generale.
    8.  Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilita' che non
permettono  la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente
puo'  adottare  i  provvedimenti  di  competenza dell'organo, i quali
cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non
sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi
non oltre il trentesimo giorno.
    9.  La  disposizione  di cui al comma 8 non si applica in caso di
esame  dei  ricorsi,  di applicazione di sanzioni amministrative o di
adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1,
lettera l), della legge, di approvazione del documento programmatico,
del  bilancio  preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorche'
occorre  disporre  accertamenti  relativamente  ai trattamenti di cui
all'art.4 della legge.
                               Capo II
                              L'UFFICIO
                               Art. 6.
                       Attivita' dell'Ufficio
    1.   L'attivita'  dell'ufficio  e'  improntata  al  metodo  della
programmazione  per  funzioni-obiettivo,  nel  rispetto del principio
della  distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  e  di
attuazione  e  gestione  di  cui  all'art.  3 del decreto legislativo
3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e
all'art.  33, comma 1-sexise, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A
tal  fine  il  Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio
preventivo,   definisce   i   principali  obiettivi  e  risultati  da
realizzare   in   relazione   alle   risorse  umane,  tecnologiche  e
finanziarie  assegnate,  le  priorita'  e  i principali indicatori di
parametri  di  misurazione  e valutazione, specificando gli eventuali
obiettivi  di miglioramento, progetti speciali e scadenze intermedie.
Il  segretario  generale  e  i  responsabili  dei  dipartimenti e dei
servizi   rispondono,   nell'ambito   di  competenza,  del  risultato
dell'attivita' dell'ufficio e delle sue articolazioni.
    2.  Il  Garante  verifica i risultati dell'attivita' dell'ufficio
anche  sulla  base  delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera
e), e si avvale a tal fine del servizio di controllo interno.
                               Art. 7.
                       Il segretario generale
    1.  Il  segretario generale e' nominato per la durata del mandato
del  Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a trenta
giorni  dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina puo'
essere rinnovata alla scadenza.
    2. Il segretario generale coordina l'attivita' dei dipartimenti e
dei servizi. A tal fine:
      a) cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  e l'attuazione dei
programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art.
2,  coordinando  l'attivita'  dei  dirigenti  dei  dipartimenti e dei
servizi  e  degli  altri  titolari  di  incarichi di responsabilita',
indirizzandone  l'attivita'  anche  attraverso  riunioni periodiche e
specifici  progetti  e  sostituendosi ad essi in caso di inerzia o di
inottemperanza;
      b) promuove  la  piu'  ampia  partecipazione del personale alla
realizzazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi,  e l'informazione
interna   sull'attivita'   svolta  o  in  programma,  anche  mediante
l'utilizzazione  di  strumenti  informatici  e telematici su cui deve
basarsi,  di  regola,  l'attivita'  dell'ufficio,  nonche' attraverso
riunioni periodiche e gruppi di lavoro;
      c) e'  sentito dal Garante e puo' formulare ad esso proposte in
relazione  agli  obiettivi,  ai  programmi,  alle  priorita'  e  alle
direttive generali di cui all'art. 2;
      d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente;
      e) esercita  i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli
stanziamenti  di  bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai
servizi in conformita' al regolamento di contabilita';
      f) richiede  pareri  nell'ambito  di  competenza  e risponde ai
rilievi   degli   organi   di  controllo  sugli  atti  di  competenza
dell'ufficio;
      g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di
competenza   del  Garante  o  del  presidente  e  puo'  conciliare  e
transigere;
      h) esercita  le  attribuzioni  di  cui  all'art. 16 del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  e  successive modificazioni e
integrazioni.
    3.  Il  segretario  generale  assicura  al Garante una completa e
tempestiva   informazione   sulla   propria  attivita'  e  su  quella
dell'ufficio.
    4.   Il   trattamento   economico   del  segretario  generale  e'
determinato  dal  Garante sulla base dei criteri previsti dall'art.27
del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale  del  Garante,  nonche'  dall'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                               Art. 8.
                Organizzazione generale dell'ufficio
    1.   L'organizzazione   dell'ufficio   e'  ispirata  ai  seguenti
principi:
      a) efficienza,    efficacia,    trasparenza   ed   economicita'
dell'attivita' amministrativa;
      b) determinazione   delle   competenze  secondo  organicita'  e
omogeneita',   tenendo  conto  del  criterio  dell'articolazione  per
funzioni  delle attivita' strumentali amministrative e tecnologiche e
dell'articolazione  per  materie  o  tematiche  delle altre attivita'
specie in ambito giuridico;
      c) previsione   di   servizi   stabili   nel   quadro   di  una
organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze;
      d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi;
      e) incentivi  alla  formazione  del  personale anche attraverso
avvicendamenti periodici negli incarichi;
      f) possibilita'  di  istituire  unita'  temporanee  di  primo e
secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi
nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalita'
esterne nei modi di cui all'art.33, comma 4, della legge;
      g) utilizzazione  di  personale  compreso  nel ruolo organico o
collocato  fuori  ruolo  in  conformita'  al  rispettivo ordinamento,
ovvero  assunto  con contratto a tempo determinato anche per favorire
la   specializzazione   di   giovani   laureati,  in  conformita'  al
regolamento  sul  trattamento  giuridico  ed  economico del personale
dell'ufficio.
    2.  L'ufficio e' articolato in unita' organizzative di primo e di
secondo livello.
    3. Le unita' organizzative di primo livello sono i dipartimenti e
i servizi.
    4.  Le  unita' organizzative di secondo livello sono le ulteriori
strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi.
    5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi:
      a) servizio di segreteria del collegio;
      b) servizio relazioni istituzionali;
      c) servizio relazioni comunitarie e internazionali;
      d) servizio relazioni con i mezzi di informazione;
      e) servizio studi e documentazione.
    Con  successiva  deliberazione  e' istituito presso il Garante il
servizio di controllo interno.
    Presso  la  Segreteria  generale  sono  istituiti  un  ufficio di
segreteria,   la   segreteria  di  sicurezza,  l'ufficio  archivio  e
protocollo e l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
    Sono istituiti i seguenti dipartimenti:
      a) dipartimento affari giuridici "A";
      b) dipartimento affari giuridici "B";
      c) dipartimento affari giuridici "C";
      d) dipartimento risorse umane;
      e) dipartimento amministrazione e contabilita';
      f) dipartimento contratti e risorse finanziarie;
      g) dipartimento   vigilanza   e   controllo   e   registro  dei
trattamenti;
      h) dipartimento risorse tecnologiche.
    6.  Il  Garante individua, su proposta del segretario generale, i
compiti  dei  servizi  e  dei  dipartimenti  e  istituisce  le unita'
temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f).
    7.  Il  Garante  si  avvale  anche  dell'opera  di  consulenti ed
esperti, nonche' di dirigenti non preposti ad unita' organizzative di
primo livello.
                               Art. 9.
        Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
    1.  Il  Garante  individua  i  dipartimenti e i servizi e procede
all'eventuale  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali  sulla base
della  natura  e  della  rilevanza  dei compiti attribuiti a ciascuna
unita'   organizzativa.   Il  Garante  individua  anche  le  funzioni
dirigenziali   che   non  comportano  la  responsabilita'  di  unita'
organizzative e procede alla relativa graduazione.
    2.  Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unita'
organizzative  di  primo  livello  di regola a personale compreso nel
ruolo organico, per la durata non superiore al biennio e rinnovabile.
    3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche
a  personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto a
tempo   determinato   o  collocato  fuori  ruolo  in  conformita'  ai
rispettivi   ordinamenti,   ivi   compresi   magistrati   ordinari  e
amministrativi,   avvocati  dello  Stato,  consiglieri  parlamentari,
docenti universitari e dirigenti di pubbliche amministrazioni.
    4. I dirigenti:
      a) dirigono,  coordinano  e controllano le unita' organizzative
cui  sono  preposti  e  i  processi  che  da  essi  dipendono, curano
l'attuazione  dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive
stabilite  e  adottano  gli atti e i provvedimenti amministrativi, di
spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati;
      b) rispondono della gestione delle risorse assegnate;
      c) assegnano  la  trattazione  degli  affari di competenza alle
unita'   organizzative   di   secondo   livello   o  nell'ambito  del
dipartimento o del servizio;
      d) curano  le  valutazioni  del  personale  in  conformita'  al
regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;
      e) assicurano,   anche   attraverso   strumenti  informatici  e
telematici,  una tempestiva informazione interna sull'attivita' anche
contrattuale  di competenza, e predispongono una relazione di sintesi
sulle  attivita'  svolte  nei  mesi di maggio e di ottobre di ciascun
anno, trasmettendola al segretario generale che informa il Garante;
      f) formulano   proposte   ed  esprimono  pareri  al  segretario
generale  e,  d'intesa  con  lui,  al Garante anche nell'ambito delle
relative riunioni, ove richiesto;
      g) esercitano   le  funzioni  di  cui  all'art.17  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    5.  Il segretario generale, su proposta del dirigente competente,
individua  con  propria determinazione le eventuali unita' di secondo
livello e ne conferisce la responsabilita' al personale con qualifica
di funzionario.
                              Art. 10.
                 Reggenza delle unita' organizzative
    1.  In  caso  di protratta assenza o di impedimento del dirigente
preposto   all'unita'  organizzativa,  il  Garante  puo'  attribuire,
sentito  il segretario generale, la responsabilita' dell'unita' ad un
altro dirigente o a un funzionario di provata esperienza.
    2.  In  caso  di  protratta assenza o impedimento del funzionario
preposto   ad   una  unita'  organizzativa  di  secondo  livello,  la
sostituzione  e'  disposta  dal  segretario  generale su proposta del
dirigente competente.
                              Art. 11.
                      Assistenti dei componenti
    1.  Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e
a  ciascun  componente, su loro designazione, fino a due assistenti e
un  addetto  di  segreteria,  scelti  anche fra magistrati ordinari o
amministrativi,   avvocati  dello  Stato,  consiglieri  parlamentari,
docenti   e  ricercatori  universitari,  dirigenti  o  dipendenti  di
pubbliche  amministrazioni,  ovvero  tra  il  personale dipendente in
servizio   presso   l'ufficio   o   assunto  con  contratto  a  tempo
determinato.
    2.  Al  personale  di cui al comma 1 e' attribuito un trattamento
economico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica.
    3.   Gli   assistenti  possono  svolgere  altre  funzioni  presso
l'ufficio,  secondo modalita' prestabilite d'intesa tra il componente
cui sono assegnati e il segretario generale.
                              Art. 12.
                    Custodia degli atti riservati
    1.  Con  provvedimento del Garante e' istituita una segreteria di
sicurezza  presso  la  quale  sono  conservati gli atti e i documenti
acquisiti  ai  sensi  dell'art.  32,  commi  6 e 7, della legge. Alla
segreteria  e' preposto il segretario generale e un numero di addetti
dell'ufficio  non  superiore a cinque unita', assegnati tenendo conto
del  profilo  professionale  e delle specifiche attitudini. L'accesso
agli  atti  e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'art. 4,
comma   1  lettera  b),  della  legge  e'  regolato  dal  Garante  in
conformita'  ai  criteri  osservati  per  le  segreterie di sicurezza
presso le amministrazioni dello Stato.
                              Capo III
                            PROCEDIMENTI
                              Art. 13.
            Trasparenza partecipazione e contraddittorio
    1.  L'ufficio  ispira  la  propria  attivita'  ai  principi della
trasparenza,  della  partecipazione  e  del contraddittorio stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
    2.  Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei
procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o
altri  regolamenti,  e  detta  disposizioni  in materia di accesso ai
documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio.
                              Art. 14.
      Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento
    1.  Il  segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al
servizio competente o individua il dipartimento o servizio competente
relativamente agli affari di competenza di piu' unita' organizzative.
Il   relativo   dirigente  assegna  la  competenza  del  procedimento
all'unita'  organizzativa  di secondo livello, se esistente, ovvero a
se' o ad altro dipendente.
    2. Le generalita' del responsabile del procedimento sono indicate
nella comunicazione dell'avvio del procedimento.
    3.  Il  responsabile  del  procedimento provvede agli adempimenti
necessari per lo svolgimento dell'attivita' preliminare e istruttoria
e  per  la  definizione  del  procedimento, in conformita' alle norme
applicabili e alle istruzioni impartite.
                              Art. 15.
                              Relatore
    1.  Per  gli  atti  per i quali si provvede con deliberazione del
Garante,  la  competente unita' organizzativa verifica la completezza
della   documentazione   utile,  predispone  lo  schema  dell'atto  o
provvedimento  e  delle  osservazioni  e  li  sottopone al segretario
generale  entro  il  sesto  giorno antecedente la riunione, affinche'
formuli,  ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni
e   la  documentazione  sono  formati  e  posti  a  disposizione  del
presidente  e  dei componenti, anche mediante strumenti informatici e
telematici,   senza   ritardo   e  comunque  entro  il  terzo  giorno
antecedente  la  riunione.  Sono  posti  a disposizione senza ritardo
anche gli eventuali aggiornamenti necessari.
    2.  Il  presidente  designa il relatore tra i componenti o svolge
personalmente tale funzione.
    3.  Sulla  base  del  materiale  di  cui  al comma 1, il relatore
introduce la discussione e formula le proprie conclusioni.
    4.  Quando  la  natura  del procedimento lo richiede, il relatore
puo'  essere  designato anche prima del terzo giorno antecedente alla
riunione, affinche' possa seguire la trattazione.
    5.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti, il presidente e i
componenti  possono  chiedere alla competente struttura di fornire la
documentazione  utile e avvalersi della consultazione diretta di atti
e documenti del protocollo e dell'archivio.
                               Capo IV
                         DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 16.
                             Bollettino
    1.  Il  Garante  promuove  la  pubblicazione di un bollettino nel
quale sono riportati i provvedimenti piu' significativi, gli atti e i
documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita' e le risposte di
interesse   generale   date   ai   quesiti  pervenuti.  Su  richiesta
dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere
omesse le relative generalita'.
    2. Il Bollettino e' edito anche attraverso strumenti telematici.
    3.  Il  Garante  cura  la  catalogazione dei provvedimenti di cui
all'art.  40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne
agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
                              Art. 17.
                       Rappresentanza e difesa
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  23  della legge
24 novembre  1981,  n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio
del Garante e' assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art.
43  del  regio  decreto  30 settembre  1933,  n.  1611,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante il testo unico delle leggi e
delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
                              Art. 18.
                        Diritti di segreteria
    1.  Il  Garante  stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare
dei  diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle
richieste   di   autorizzazione   e   alle   notificazioni,   tenendo
eventualmente  conto anche dei relativi costi di gestione, nonche' le
modalita'   del  loro  pagamento.  Per  la  riscossione  coattiva  si
applicano  le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni ed integrazioni.
                               Capo V
                         DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 19.
                Disposizioni regolamentari in vigore
    1.  Ai  sensi  dell'art. 33, comma 3-bis, della legge 31 dicembre
1996,   n.   675,  introdotto  dall'art.  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo   26 febbraio   1999,  n.  51,  rimangono  in  vigore  le
disposizioni  contenute  negli articoli 1, 6, 12, commi da 1 a 6, 13,
14,  15,  16,  17,  18,  19  e  20  del  decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.