(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B

REGOLAMENTO   N.  2/2000  CONCERNENTE  IL  TRATTAMENTO  GIURIDICO  ED
ECONOMICO  DEL  PERSONALE  DEL  GARANTE  PER  LA  PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

                              TITOLO I
               Stato giuridico e trattamento economico
                               Capo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                   Principi generali e definizioni
    1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano ai
dipendenti  di  ruolo  dell'Autorita',  nonche',  ove compatibili, al
personale  collocato  fuori  ruolo,  comandato  o distaccato da altre
amministrazioni   pubbliche  o  enti  pubblici,  ovvero  assunto  con
contratto  di  lavoro  a tempo determinato per quanto non previsto da
clausole negoziali.
    2.  Ai  fini del presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi':
      a) per   "Garante",  l'organo  collegiale  istituito  ai  sensi
dell'art. 30 della legge;
      b) per "presidente", il presidente del Garante;
      c) per "componenti", i componenti del Garante;
      d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante.
                               Art. 2.
                    Rinvio ad altre disposizioni
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sullo  stato giuridico ed
economico   dei  dipendenti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  e,  in  via  residuale,  quelle  che  disciplinano il
rapporto di lavoro privato.
    2.  Il  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale  e'
stabilito  in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i
dipendenti  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenuto
conto   delle   specifiche   esigenze   funzionali  ed  organizzative
dell'ufficio,  in  conformita'  a  quanto previsto dall'art.33, comma
1-bis,  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art.1,
comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51.
                               Art. 3.
                             Adeguamento
    1.  Il  presente  regolamento  e'  adeguato  periodicamente  alle
modifiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed economico
del personale, nelle disposizioni di cui all'art.2.
                               Capo II
                    STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
                               Art. 4.
                    Stato giuridico del personale
    1.  Il  personale di ruolo e' inquadrato nelle aree dirigenziale,
direttiva,  operativa  ed  esecutiva  secondo la professionalita', il
livello  di  responsabilita',  l'autonomia della funzione svolta e la
complessita' delle mansioni attribuite.
    2. L'area dirigenziale comprende la qualifica di dirigente.
    3. L'area direttiva comprende la qualifica di funzionario.
    4.  L'area  operativa  comprende la qualifica di impiegato che e'
articolata nelle seguenti fasce retributive:
      a) fascia A;
      b) fascia B;
      c) fascia C;
      d) fascia D.
    5.  L'area  esecutiva  comprende  la qualifica di commesso che e'
articolata nelle seguenti fasce retributive:
      a) fascia A;
      b) fascia B;
      c) fascia C;
      d) fascia D.
                               Art. 5.
            Reclutamento del personale: criteri generali
    1.  L'assunzione  del  personale  avviene tramite le procedure di
reclutamento  di  cui all'art.36 e all'art.28, in quanto compatibile,
del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  fermo restando quanto previsto dalla
legge  12 marzo  1999,  n.  68  e dall'art.16 della legge 28 febbraio
1987,  n.  56.  Nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo
professionale, e' garantita pari opportunita' tra uomini e donne.
    2. Nell'espletamento delle procedure di reclutamento, l'Autorita'
assicura  adeguata  pubblicita' e adotta modalita' di svolgimento che
garantiscano  l'imparzialita',  la  celerita'  e l'economicita' delle
procedure,   ricorrendo,   ove   opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
    3. L'Autorita' determina, di volta in volta, i posti da mettere a
concorso, secondo le concrete esigenze.
    4.  I  bandi  di  concorso  sono  emanati,  su  deliberazione del
Garante,  dal  Presidente e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    5.  Nella  composizione delle commissioni di esame l'Autorita' si
adegua ai principi di cui all'art.36, comma 3, lettera e) del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                               Art. 6.
                         Requisiti generali
    1.  Possono  partecipare  alle procedure di cui all'art.5, coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
      a) essere   cittadino   italiano   o   cittadino  italiano  non
appartenente  alla  Repubblica  o  cittadino appartenente ad un Paese
dell'Unione europea;
      b) idoneita'  fisica  all'impiego,  da  accertarsi  da parte di
istituzioni sanitarie pubbliche;
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto.
    2.  I concorsi per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie
qualifiche e fasce retributive del personale sono banditi, di regola,
per il livello iniziale di ciascuna qualifica.
    3.  I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle
commissioni di esami sono precisati nei relativi bandi.
    4.  I  requisiti  di  cui al presente art.devono essere posseduti
all'atto   dell'assunzione  in  ruolo,  ad  eccezione  del  requisito
dell'eta'  che  deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita
dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
                               Art. 7.
                    Assunzione e periodo di prova
    1.  I  candidati  dichiarati vincitori al termine delle procedure
selettive   sono   assunti   con   contratto  individuale  di  lavoro
subordinato.
    2.  Il  periodo  di  prova,  computato  come  servizio  di  ruolo
effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi per il
personale  appartenente  all'area  direttiva  e  di  tre  mesi per il
personale  appartenente alle aree operativa ed esecutiva, a decorrere
dal giorno di effettivo inizio del servizio.
    3.  Il  periodo  di  prova  e' prolungato per un periodo di tempo
uguale a quello di assenza dal servizio a qualunque titolo.
    4.  Entro  trenta  giorni  dal  termine del periodo di prova, ove
questo  sia  giudicato  favorevolmente  dal segretario generale sulla
base  di una relazione presentata dal responsabile del dipartimento o
del  servizio  di  appartenenza, i vincitori sono confermati in ruolo
secondo  l'ordine  della  graduatoria  del concorso o della procedura
selettiva  approvata  dall'Autorita'.  In  caso di esito sfavorevole,
viene dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto di lavoro
e   il  dipendente  ha  titolo  ad  una  indennita'  di  liquidazione
ragguagliata  ad  un  dodicesimo  degli  emolumenti retributivi annui
previsti, rilevanti per il trattamento di quiescenza.
    5.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  presso  l'Autorita' o
assunto  con  contratto  di  diritto  privato  a  tempo determinato o
comandato,  che ha partecipato al concorso o alla procedura selettiva
risultandone  vincitore  puo'  essere  esentato dal periodo di prova,
sempreche'  il  servizio  prestato  presso  l'Autorita'  sia stato di
durata superiore al periodo di prova stesso.
    6.  In  caso di assenza per malattia durante il periodo di prova,
il  dipendente  ha diritto all'intera retribuzione per i primi trenta
giorni  di  assenza,  alla  meta'  per  i successivi sessanta giorni;
trascorsi  tali  periodi,  e  perdurando  l'assenza, il dipendente e'
collocato  in  aspettativa,  senza  retribuzione,  per  altri novanta
giorni.
    7.   Qualora  la  malattia  dipenda  da  causa  di  servizio,  al
dipendente  spetta  la  retribuzione  integrale  per il periodo di un
anno;  l'Autorita'  ha  diritto  di  recuperare  quanto eventualmente
erogato dall'INAIL per il periodo d'assenza.
    8.  Trascorsi  i  periodi  di  assenza  di  cui sopra, qualora il
dipendente  non sia in grado di riprendere servizio, e' dichiarata la
cessazione  del  rapporto,  attribuendosi  al  dipendente  stesso  il
trattamento economico di cui al comma 4.
                              Capo III
                               DOVERI
                               Art. 8.
                              Obblighi
    1.  Il dipendente deve prestare la propria attivita' con lealta',
diligenza  e spirito di collaborazione, in conformita' alle leggi, ai
regolamenti,   alle   disposizioni   interne   e   al  codice  etico,
nell'interesse esclusivo dell'Autorita'.
    2.  Il dipendente deve osservare l'orario di lavoro, mantenere il
segreto   di   ufficio   in   conformita'  alle  leggi  ed  assolvere
tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di
indirizzo generale e particolare e alle altre istruzioni impartite.
    3.  Nell'assolvimento  dei  propri  compiti  il  dipendente  deve
attuare    le    misure    disposte   e   le   istruzioni   impartite
dall'amministrazione  in  materia di igiene e di sicurezza del lavoro
di  cui  e'  destinatario;  deve  inoltre promuoverne la conoscenza e
vigilare  sulla  loro  corretta  applicazione  da parte del personale
subordinato.
                               Art. 9.
                     Divieti e incompatibilita'
    1.  Il  personale in servizio presso l'Autorita' deve osservare i
divieti  e le incompatibilita' stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e dal codice etico approvato dal Garante.
                              Art. 10.
                       Responsabilita' civile
    1.  Il  dipendente  e'  responsabile, per dolo o colpa grave, dei
danni arrecati all'Autorita' o a terzi.
    2.  L'Autorita'  puo' in via cautelare assoggettare a ritenuta la
retribuzione  del  dipendente  ovvero quanto possa a lui competere in
caso  di  cessazione  dal  servizio, qualora il dipendente ammetta la
propria  responsabilita'  per  il danno subi'to dall'Autorita'. Resta
salva la facolta' dell'Autorita' di proporre ogni altra azione per la
tutela del proprio credito.
                               Capo IV
                          ORARIO DI LAVORO
                              Art. 11.
                          Orario di lavoro
    1.  L'orario  settimanale  ordinario  di lavoro e' di 37 ore e 30
minuti  primi  articolato  su  cinque giorni lavorativi e decorre, di
norma,   dal  lunedi'  al  venerdi'.  Le  modalita'  di  applicazione
dell'orario di lavoro sono stabilite con ordine di servizio.
    2.  L'Autorita'  puo'  instaurare  rapporti  di  lavoro  a  tempo
parziale  in  riferimento a particolari esigenze funzionali, ai quali
si  applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento o con
successivi  atti dell'Autorita', le disposizioni vigenti nel pubblico
impiego.
    3. L'Autorita' puo' sperimentare forme di lavoro a distanza anche
in  applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento vigenti
in materia.
    4. In relazione a comprovate esigenze dei dipendenti o a motivate
necessita'  funzionali  dell'ufficio,  l'orario di lavoro puo' essere
modificato    per   alcuni   dipendenti,   anche   richiedendone   la
reperibilita' nei giorni non lavorativi.
    5.   Nei   limiti   della  flessibilita'  dell'orario  di  lavoro
giornaliero,  il dipendente puo' chiedere di fruire di permessi brevi
per esigenze personali, da compensare con prestazioni aggiuntive rese
nel medesimo o in altri giorni lavorativi.
                              Art. 12.
                         Riposo settimanale
    1.  Il  personale  ha diritto ad un giorno di riposo settimanale,
che  di regola coincide con la domenica o con altro giorno indicato a
seconda  della  confessione religiosa d'appartenenza, e non presta di
regola servizio negli altri giorni festivi.
    2.  Il  personale,  ove sia chiamato in via eccezionale a fornire
prestazioni  eccedenti  le  quattro  ore  nel  corso  della  giornata
destinata al proprio riposo settimanale o in altro giorno festivo, ha
titolo  ad  usufruire  del  riposo  non  goduto in una delle giornate
lavorative immediatamente successive.
    3.  Le  prestazioni di cui al comma 2, di durata pari o inferiore
alle  quattro  ore,  danno  titolo  ad  un  permesso orario di durata
corrispondente  da  fruire  all'inizio  o  al  termine dell'orario di
lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
    4.  Per  le prestazioni rese ai sensi dei precedenti commi 2 e 3,
il  dipendente  ha  diritto alla remunerazione prevista per il lavoro
straordinario.
                              Art. 13.
     Festivita' e giornate semifestive o feriali non lavorative
    1.  Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge e
il  29 giugno, festivita' patronale di Roma. Al dipendente che svolge
attivita'  lavorativa  in  tali  giornate spetta il compenso previsto
dall'art.14,  comma  4.  Qualora  il  giorno  festivo coincida con il
giorno  di  riposo settimanale, trova applicazione il regime relativo
alle  prestazioni  rese  nel  giorno  di  riposo  settimanale  di cui
all'art.12.
    2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il
31 dicembre.  In  tali  giorni,  fermi  restando  i termini di inizio
dell'orario  di  lavoro,  la  durata  del  normale  orario  di lavoro
giornaliero  e'  ridotta  a  cinque  ore.  Al  personale che in dette
giornate  svolga  attivita'  lavorativa oltre le cinque ore spetta il
compenso previsto dall'art.14, comma 3.
    3.  Sono  considerate giornate feriali non lavorative le giornate
in  cui,  in  particolare  il sabato, il personale non e' normalmente
tenuto   a  prestare  servizio  in  dipendenza  della  concentrazione
dell'orario  settimanale  in  cinque giorni, ai sensi dell'art.11. Al
personale  che  svolga  attivita'  lavorativa  in  tali  giornate  e'
riconosciuto il trattamento previsto dall'art.14, comma 4.
                              Art. 14.
             Lavoro straordinario e riposi compensativi
    1.  I  dipendenti  operativi  ed esecutivi sono tenuti a svolgere
prestazioni  eccedenti  l'orario  di  lavoro  ordinario  previsto nel
contratto,  qualora  ricorrano  eccezionali  e comprovate esigenze di
servizio.
    2.  Le  ore  di  lavoro  straordinario,  compreso  quello festivo
infrasettimanale  e  notturno,  sono  retribuite secondo le modalita'
previste  per  il  personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni.
    3.   Le  ore  eccedenti  l'orario  di  lavoro,  a  richiesta  del
dipendente  e  previa  autorizzazione  del  responsabile  dell'unita'
organizzativa  nella  quale operano, possono essere compensate con un
numero   di   ore   libere   corrispondenti   da   fruire  di  norma,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  non  oltre il mese
successivo.
    4. Le prestazioni effettuate dai funzionari in giorni feriali non
lavorativi  sono  recuperate,  previa autorizzazione del responsabile
dell'unita'  organizzativa  nella quale operano, con un numero di ore
libere  corrispondenti  da  fruire,  di  norma,  non  oltre  il  mese
successivo,  oppure  sono  remunerate  con i compensi previsti per il
lavoro straordinario.
    5.  Il  personale  che  fornisca prestazioni eccedenti il normale
orario  giornaliero  di lavoro nell'arco di tempo compreso fra le ore
0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, ha titolo ad un riposo
di  pari  durata,  da  fruire  di  norma all'inizio della prestazione
lavorativa di detta giornata.
    6. In considerazione delle esigenze connesse all'espletamento dei
servizi  d'istituto,  il segretario generale, sentiti i dirigenti dei
dipartimenti e dei servizi, determina annualmente il numero di ore di
lavoro   straordinario  che  puo'  essere  effettuato  dal  personale
dell'area  operativa ed esecutiva. Il numero complessivo delle ore di
lavoro  straordinario  effettuabile  da  ciascun  dipendente non puo'
superare  le  seicento  ore  annue.  Per  comprovate  ed  eccezionali
esigenze  d'ufficio  relative  a  singoli casi, il limite puo' essere
elevato.
    7.  Le  prestazioni  lavorative eventualmente rese oltre il monte
ore   assegnato   a   ciascun   dipendente  danno  diritto  a  riposi
compensativi.
    8.  Il  responsabile  di  ciascuna  unita' organizzativa provvede
mensilmente  a programmare le prestazioni di lavoro straordinario del
personale assegnato, in relazione agli obiettivi da raggiungere.
                               Capo V
                        CONGEDI E ASPETTATIVE
                              Art. 15.
                    Ferie e festivita' soppresse
    1.  Nel corso di ciascun anno solare i dipendenti hanno diritto a
periodi di ferie nelle seguenti misure:
      a) durante  l'anno  solare in cui e' avvenuta l'assunzione, due
giorni  lavorativi  per ogni mese intercorrente tra la data di inizio
del   servizio   ed   il   31 dicembre   successivo,   con  eventuale
arrotondamento  dell'unita'  superiore,  fino  ad un massimo annuo di
ventitre' giorni;
      b) per gli anni successivi:
        -  ventitre'  giorni  lavorativi,  per anzianita' di servizio
fino a quattro anni;
        -  ventisei  giorni  lavorativi,  per  anzianita' di servizio
oltre i quattro e fino a dodici anni;
        -  trenta  giorni  lavorativi,  per  anzianita'  di  servizio
superiore a dodici anni.
    2.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo, nel computo
dell'anzianita'  di  servizio  si  considera anche quella maturata in
pubbliche  amministrazioni  anteriormente all'inquadramento nel ruolo
organico.
    3.  I  dipendenti hanno inoltre diritto nell'arco dell'anno a sei
giorni  di permesso retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 1977,
n.  937,  due  dei  quali possono essere fruiti anche frazionatamente
mediante permessi orari.
    4.  Le  ferie  sono sospese da malattie debitamente documentate e
tempestivamente  comunicate all'Autorita', qualora abbiano dato luogo
a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu' di un giorno.
    5. Le ferie si riducono nei soli casi previsti da disposizioni di
legge,  ad  eccezione  dei permessi di cui all'art.33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    6.  Per  eccezionali esigenze di servizio le ferie possono essere
rinviate o anche interrotte, fermo il diritto da parte del dipendente
di  fruirne  o  di  completarne il godimento nello stesso anno cui si
riferiscono  e  comunque  entro il termine tassativo del 30 settembre
dell'anno  successivo.  In  tali casi si ha diritto al rimborso delle
eventuali spese che si dimostri di avere sostenuto nella circostanza.
    7.  Per i dipendenti che cessino dal servizio per qualsiasi causa
senza  aver  potuto  fruire  delle  ferie  spettanti al momento della
cessazione,  e'  riconosciuta una indennita' commisurata ai giorni di
ferie spettanti e non goduti.
    8. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 7, le frazioni di mese
superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.
                              Art. 16.
                  Permessi straordinari retribuiti
    1.  Oltre alle ferie, ai dipendenti sono riconosciuti, a domanda,
i seguenti periodi di permesso straordinario retribuito:
      a) fino  a  dieci  giorni  di  calendario complessivi nell'arco
dell'anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
      b) quindici  giorni  continuativi di calendario in occasione di
matrimonio;
      c) i  giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio,
per  rispondere  a  chiamate di pubbliche autorita' o per l'esercizio
del  diritto  di voto nelle elezioni politiche ed amministrative, per
il  Parlamento  Europeo  e  nei referendum popolari di cui alla legge
25 maggio  1970, n. 352, ovvero per osservare periodi contumaciali in
relazione  a  malattie  infettive  di  familiari,  per  partecipare a
concorsi  o  per donazione di sangue, nonche' in tutti gli altri casi
previsti  da  disposizione  di  legge  o di regolamento o per i quali
siano emanate dall'Autorita' speciali disposizioni.
    2. I permessi straordinari di cui al comma 1, lettera a), qualora
non  sia  necessaria  un'assenza  dal servizio per l'intera giornata,
possono  essere  fruiti mediante permessi orari retribuiti, di durata
compresa  tra  una  e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di
semifestivita')  entro  il  limite  annuo  di  due giornate ovvero di
cinque  giornate  nel  caso di documentate malattie di lunga durata o
con   decorso   cronico   che   richiedano   trattamenti  terapeutici
continuativi  o periodici presso strutture sanitarie. In ogni caso, i
permessi  orari a valere sui permessi straordinari di cui al comma 1,
lettera  a)  non possono eccedere complessivamente le cinque giornate
all'anno.
                              Art. 17.
           Aspettativa per motivi personali o di famiglia
    1.  Per  particolari motivi personali o di famiglia il dipendente
puo',  a  domanda, essere collocato in aspettativa fino al massimo di
un anno.
    2.  L'Autorita' provvede sulla domanda entro trenta giorni e puo'
non  accoglierla  qualora  la ritenga non adeguatamente giustificata,
ovvero,  per motivate ragioni di servizio, rinviarne l'accoglimento o
ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
    3.  Durante  l'aspettativa  il  dipendente  non  ha  diritto alla
retribuzione.
                              Art. 18.
       Permessi e aspettativa per motivi di studio e di lavoro
    1.  I  dipendenti  che seguono regolari corsi di studio in Italia
ovvero  all'estero,  presso universita' o altri istituti pareggiati o
legalmente  riconosciuti  o  comunque abilitati al rilascio di titoli
legali,  ovvero  presso  altri  istituti,  possono  essere  esentati,
limitatamente   alla   durata  del  corso,  dall'obbligo  di  fornire
prestazione  eccedenti l'orario ordinario di lavoro ed hanno titolo a
fruire  di  permesso  straordinario  retribuito  per  i giorni in cui
debbano  sostenere  prove  di  esame e per il tempo necessario per il
viaggio.
    2.  Il  dipendente  che  intenda  frequentare  corsi  di studio o
attivita'  di formazione all'estero, ovvero sia assegnatario di borse
di studio all'estero che comportino la frequenza ai corsi per i quali
sussista  un  rilevante  interesse  per  l'amministrazione,  puo',  a
domanda,  sempreche'  non  vi  ostino  ragioni  di  servizio,  essere
autorizzato a fruire di un periodo di astensione dal servizio fino ad
un massimo di due anni.
    3.  Durante il periodo di astensione dal servizio di cui al comma
2  il  dipendente non ha diritto alla retribuzione, salva l'eventuale
possibilita'  di usufruire della concessione di un contributo secondo
le modalita' e la misura definita dall'Autorita'.
                              Art. 19.
       Assenze per malattia e aspettativa per motivi di salute
    1.  Il  dipendente  che,  per  accertate  ragioni  di salute, sia
nell'impossibilita'   di   prestare   servizio,   ha   diritto   alla
retribuzione  per  un  periodo che non puo' superare complessivamente
novanta  giorni nel corso di dodici mesi. Ai fini del computo di tale
periodo  si  sommano  tutti  i  giorni  di  assenza  per  malattia  o
aspettativa  per  motivi  di  salute  verificatisi  nel  corso  degli
anzidetti dodici mesi.
    2. Esaurito il periodo di assenza per malattia di cui al comma 1,
il  dipendente che non sia in condizioni di riprendere il servizio e'
collocato in aspettativa.
    3.  L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale
e'  stata  disposta  e,  comunque,  non puo' protrarsi per un periodo
superiore a due anni.
    4.  Agli  effetti  della  determinazione della durata massima del
periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o
piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco
di  un  quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio
attivo inferiore a novanta giorni.
    5.  Il dipendente che per ragioni di salute sia impossibilitato a
prestare servizio deve segnalare tale circostanza all'Autorita' senza
ritardo, fornendo tutte le indicazioni utili per effettuare eventuali
visite  mediche domiciliari. Le visite di controllo delle assenze per
malattia  o  infermita'  del  dipendente  sono  disposte  a mezzo dei
servizi  sanitari previsti dalla normativa in materia. Ai sensi e per
gli  effetti  delle disposizioni vigenti in materia, durante le fasce
orarie  di  reperibilita',  fissate  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle  ore  17.00  alle  ore 19.00 di tutti i giorni, compresi quelli
festivi  e  le  domeniche,  il  dipendente  deve  farsi  trovare  nel
domicilio  comunicato  all'Autorita'  per  consentire l'effettuazione
delle visite di controllo.
    6.  In  tutti  i casi in cui l'infermita' derivante da infortunio
non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente
deve  darne  comunicazione  all'Autorita',  la  quale  ha  diritto  a
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte
durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.
                              Art. 20.
             Tutela della maternita' e della paternita'
    1.   Al  personale  si  applicano  le  disposizioni  della  legge
30 dicembre  1971,  n.  1204,  come modificata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
    2.  Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro,
ai  sensi  degli  articoli 4 e 5 della citata legge n. 1204 del 1971,
nonche'  agli  altri soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della citata
legge n. 903 del 1977, spetta l'intera retribuzione.
    3.  Nell'ambito  del periodo di astensione facoltativa dal lavoro
di  cui  all'art.7,  comma  1, della citata legge n. 1204 del 1971, i
primi trenta giorni di assenza sono considerati permessi straordinari
retribuiti.  Per  il restante periodo di astensione facoltativa, alle
lavoratrici  madri  o, in alternativa, ai lavoratori padri, spetta la
retribuzione ridotta al trenta per cento.
    4. Nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della medesima legge n.
1204,  i  predetti soggetti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per
malattia  del  bambino  di  eta' inferiore a otto anni ovvero di eta'
compresa  fra  tre  e  otto  anni, in quest'ultimo caso nel limite di
cinque  giorni lavorativi all'anno, con le modalita' di cui al citato
art 7, commi 4 e 5, della legge n. 1204.
                              Art. 21.
                Validita' dei periodi di aspettativa
    1.  I  periodi di aspettativa per motivi di salute sono computati
per  intero  ai  fini della progressione economica, di carriera e del
trattamento  di  quiescenza  e  non  riducono  le ferie. I periodi di
aspettativa  per  servizio militare, ovvero per la frequenza di corsi
di  studio  all'estero di cui all'art.18, comma 2, sono computati per
intero  ai  fini  della  progressione  economica,  di  carriera e del
trattamento  di  quiescenza,  ma  non ai fini della maturazione delle
ferie.
                               Capo VI
                         MISSIONI E COMANDI
                              Art. 22.
                              Missioni
    1.  Ai fini dello svolgimento di particolari compiti di istituto,
i dipendenti possono essere inviati in missione in localita' italiane
ed estere.
    2.  Le  missioni non possono superare complessivamente il periodo
di  tre  mesi nel corso di un anno, salvo, per periodi superiori e in
relazione    a    particolari   incarichi,   il   consenso   espresso
dell'interessato.
    3.  Al  personale in missione si applica il trattamento economico
individuato con successiva deliberazione del Garante in conformita' a
quanto   previsto  dall'art.  2.  Per  specifiche  esigenze  che  non
permettono  l'uso  di  altri  mezzi  di  trasporto,  ovvero per altre
particolari   situazioni  oggetto  di  preventiva  autorizzazione,  i
rimborsi  spese possono comprendere spese sostenute per l'uso di taxi
o di noleggio auto.
    4.  Al  personale  inviato all'estero per periodi superiori ad un
mese,  per  motivi  di  studio  o  di  formazione  professionale,  e'
riconosciuto,   in  sostituzione  del  trattamento  di  missione,  un
contributo forfettario nella misura determinata dall'Autorita'.
                              Art. 23.
                               Comandi
    1.  In casi particolari di interesse dell'Autorita', i dipendenti
possono  essere  comandati  presso  amministrazioni  o enti pubblici,
presso altre autorita' indipendenti, presso istituzioni comunitarie o
internazionali,  ovvero  presso  autorita'  di garanzia in materia di
protezione dei dati personali operanti in altri Paesi.
    2.  Il  comando  puo'  avere  la  durata  sino  ad  un anno ed e'
prorogabile qualora permanga l'interesse che lo giustifica.
    3.   Il   provvedimento   stabilisce  le  relative  modalita'  di
attuazione  anche  in  relazione al trattamento economico. Durante il
comando, i dipendenti sono considerati in ogni caso in servizio.
                              Capo VII
                SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO
                              Art. 24.
                        Sanzioni disciplinari
    1.  Per  la violazione dei suoi doveri, il dipendente e' soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari:
      a) note  di censura per l'inosservanza di disposizioni di legge
o di ordini di servizio;
      b) multe  inflitte anche per assenze ingiustificate dal lavoro,
che  comportano  la  mancata  corresponsione  della  retribuzione  da
quattro ore all'intero trattamento giornaliero;
      c) sospensione  dal  servizio  e  della retribuzione fino ad un
anno;
      d) licenziamento.
    2.  I  richiami  verbali  o scritti in caso di mancanze lievi non
costituiscono  sanzioni  disciplinari  ai  fini dell'applicazione del
presente capo e sono adottati dal segretario generale o dal dirigente
del  dipartimento o del servizio presso il quale il dipendente presta
servizio.
    3.  In  caso  di mancanze gravi, le note di censura sono adottate
per i dirigenti dal Garante su proposta del segretario generale e per
il  rimanente  personale  dal  segretario  generale  su  proposta del
dirigente  presso  cui  presta  servizio  il  dipendente,  sentito il
dirigente del Dipartimento risorse umane.
    4. La sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino
ad  un  anno e' inflitta per gravi violazioni delle norme di condotta
applicabili  al  personale. Il licenziamento e' inflitto per fatti di
particolare  gravita'  e  tali  da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
    5.  Al  dipendente  sospeso  dal servizio e dalla retribuzione e'
riconosciuto   un   assegno   alimentare  di  misura  pari  a  quello
corrispondentemente    previsto   dal   regolamento   del   personale
dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni. L'applicazione
della  predetta  sanzione  comporta  l'impossibilita'  della presa in
esame   dell'interessato  ai  fini  di  eventuali  promozioni  per  i
successivi   tre   anni,  nonche'  la  sospensione  dello  scatto  di
anzianita' per i successivi due anni.
                              Art. 25.
                      Procedimento disciplinare
    1.  Gli  addebiti  suscettibili  di  configurarsi come infrazione
disciplinare  diversa  dalla  nota  di  censura  sono  comunicati per
iscritto  al  dipendente,  entro  cinque  giorni  dalla  loro formale
conoscenza,  dal  dirigente  del Dipartimento risorse umane, il quale
effettua  senza  indugio  gli  accertamenti  del  caso, sentito anche
l'interessato, direttamente o mediante un funzionario delegato.
    2. Qualora non si pervenga alla loro immediata archiviazione, gli
addebiti  sono  contestati  all'interessato  per iscritto entro venti
giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  comma 1.
L'interessato  ha  accesso  agli  atti  e  ai documenti relativi agli
accertamenti che lo riguardano e puo' ulteriormente sviluppare la sua
difesa nei successivi venti giorni.
    3.  Entro  ulteriori  dieci giorni, il dirigente del Dipartimento
risorse  umane  puo'  ordinare  l'archiviazione degli atti o disporre
ulteriori  accertamenti da svolgersi entro il medesimo termine ovvero
trasmettere gli atti al segretario generale proponendo l'applicazione
della  sanzione  disciplinare  della  censura. Qualora ritenga invece
applicabile  una  piu'  grave  sanzione,  deferisce  il dipendente al
Consiglio di disciplina proponendo la relativa sanzione.
    4. Il Consiglio di disciplina e' composto dal segretario generale
e  da  due  dirigenti  o  equiparati  estratti  a sorte tra quelli in
servizio  presso  il  Garante,  fatta  eccezione  del  dirigente  del
Dipartimento risorse umane e del dirigente della struttura presso cui
presta  servizio  il  dipendente  interessato. Per i casi relativi al
personale  dirigente,  il  consiglio di disciplina e' composto da due
componenti del Garante e dal segretario generale.
    5.  Il  Consiglio  acquisisce  gli  atti  e  la  relazione che li
accompagna  e  decide  sulle  sanzioni  disciplinari  proposte con la
partecipazione del dipendente interessato, eventualmente assistito da
persona di sua fiducia o da una organizzazione dallo stesso indicata,
nel  termine  di  trenta giorni prorogabile per una sola volta per un
periodo  corrispondente.  Il  Consiglio  puo' chiedere chiarimenti al
dirigente  o  al funzionario istruttore e a testimoni. Se necessario,
puo' svolgere ulteriori accertamenti anche tramite eventuali perizie.
    6.   I   provvedimenti   relativi  alle  sanzioni  inflitte  sono
comunicati al dipendente nel testo integrale.
    7.  Durante  il  procedimento disciplinare, il dipendente puo', a
titolo cautelativo e per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e,
limitatamente ad un terzo, anche dalla retribuzione.
    8.   Non   si   tiene  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari di cui all'art. 24, comma 1, lettere a) e b).
                              Art. 26.
                               Termini
    1.   I   termini   relativi  al  procedimento  disciplinare  sono
perentori.  Per  il  loro  computo  non si tiene conto dei giorni non
lavorativi.
    2.  Il  procedimento  estinto per decorrenza dei termini non puo'
essere rinnovato.
    3. Il procedimento disciplinare non puo' essere instaurato se per
il  fatto  contestato ha avuto inizio un procedimento penale mediante
richiesta di rinvio a giudizio e, se gia' instaurato, e' sospeso fino
al  termine  del giudizio di primo grado. Valutate le circostanze, si
puo' comunque procedere alla sospensione cautelare del dipendente.
                              Capo VIII
                        TRATTAMENTO ECONOMICO
                              Art. 27.
              Trattamento economico. Criterio generale
    1. Il trattamento economico del personale dipendente e' stabilito
nella   misura  prevista  dall'art.  33,  comma  1-bis,  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenuto  conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle
allegate al presente regolamento.
    2.  Il  trattamento  economico  del  personale  assunto nel corso
dell'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.
    3.  In  nessun  caso al dipendente di ruolo che muti qualifica e'
corrisposta   una   retribuzione   complessiva   inferiore  a  quella
precedentemente   percepita.   Qualora  il  livello  del  trattamento
economico   spettante  risulti  inferiore  a  quello  precedentemente
percepito,  al  dipendente  e'  attribuito  un  assegno  ad  personam
pensionabile  e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico  in  godimento  all'atto  del  passaggio e quello spettante
nella nuova posizione.
    4. L'Autorita' puo' stipulare polizze sanitarie integrative delle
prestazioni   del   servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  per  la
copertura dei rischi di premorienza e per i danni causati a terzi dal
personale   in  servizio  nell'esercizio  o  a  causa  delle  proprie
funzioni, salvo che il fatto derivi da comportamento doloso.
    5.  Al  personale, compreso quello avente qualifica dirigenziale,
e'  riconosciuto  un buono pasto. Il buono pasto e' attribuito per la
singola   giornata  lavorativa  nella  quale  il  dipendente  protrae
l'attivita' di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione di
un  intervallo  di almeno mezzora. Nelle more dell'espletamento delle
procedure  per  l'acquisizione  dei  buoni  pasto,  al  personale  e'
corrisposto  l'equivalente  in  denaro  di ciascun buono pasto con le
modalita'  previste  dall'art.  3,  comma  7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
                              TITOLO II
                      Ordinamento del personale
                               Capo I
                              DIRIGENZA
                              Sezione I
                              Funzioni
                              Art. 28.
                              Dirigenti
    1.  I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla
legge   e   dal   regolamento   di   organizzazione  e  funzionamento
dell'ufficio, assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorita' e
l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottate.
    2.  I  dirigenti  possono  essere  preposti  ai dipartimenti e ai
servizi. Quando non sia affidata loro la direzione di un dipartimento
o un servizio, svolgono funzioni di studio, di consulenza, di ricerca
ed analisi o eventuali altre assegnate direttamente dall'Autorita'.
    3.  I  dirigenti  sono  responsabili,  in  via  esclusiva,  della
gestione  e  dei  risultati  dei  procedimenti  in  ordine  ai  quali
organizzano  le  risorse  umane  e  materiali disponendo dei relativi
poteri  di  coordinamento e di controllo, anche in collaborazione tra
piu' unita' organizzative.
                             Sezione II
                              Concorsi
                              Art. 29.
                   Concorsi pubblici per l'accesso
               alla qualifica di dirigente. Requisiti
    1.  I  concorsi  per  dirigente  sono,  di  norma, banditi per il
livello iniziale della relativa scala stipendiale.
    2.  Possono  partecipare  al  concorso  per la posizione iniziale
della qualifica dirigenziale coloro che, muniti del diploma di laurea
indicato  nel  bando di concorso, risultino in possesso di almeno uno
dei  seguenti  requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui
all'art.6:
      a) abbiano  un'esperienza  di  almeno  tre  anni  in  campi  di
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita':
        -  come  dirigenti  o equiparati in enti ovvero istituzioni o
imprese  di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale,
in  amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con
competenza nei predetti campi;
        -  in  istituti di istruzione universitaria con qualifica non
inferiore a ricercatore;
      b) abbiano  conseguito  uno  dei  seguenti  titoli:  diploma di
specializzazione,    dottorato    di    ricerca    o   altro   titolo
post-universitario  conseguito  mediante  uno  o piu' corsi di durata
complessiva almeno biennale presso istituti italiani o stranieri;
      c) abbiano   svolto   presso  l'ufficio,  per  un  periodo  non
inferiore   a  due  anni,  funzioni  di  dirigente  in  posizione  di
collocamento   fuori   ruolo,   di   comando,  di  aspettativa  o  di
contrattista,  ovvero funzioni di collaborazione continuativa in base
a contratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza;
      d) abbiano   prestato   servizio   nel   ruolo   del  personale
dell'Autorita'  con  la  qualifica  di  funzionario e siano collocati
almeno al 21 livello della scala stipendiale.
    3.   L'Autorita'   puo'   bandire  eccezionalmente  concorsi  per
dirigente  anche  a  livelli  di  progressione di carriera diversi da
quello  iniziale,  qualora le competenze richieste non possano essere
individuate   tra   il   personale  dell'Autorita'.  I  requisiti  di
partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso.
                              Art. 30.
               Concorsi per dirigenti. Titoli ed esami
    1. I concorsi per dirigenti si svolgono per titoli ed esami.
    2. I titoli sono costituiti:
      a) dagli  attestati  relativi alle attivita' di cui all'art.29,
limitatamente  al  periodo  eccedente  quello  minimo  necessario per
l'ammissione al concorso;
      b) da  ogni altro titolo accademico, professionale o di studio,
attinente all'attivita' istituzionale dell'Autorita';
      c) da  pubblicazioni  di carattere giuridico o tecnico in campi
di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita';
      d) dalla   conoscenza   approfondita   di   almeno  una  lingua
straniera.
    I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando
di concorso.
    3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova scritta, a contenuto
teorico-pratico,  e' diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi
di  questioni  concrete,  l'attitudine  dei concorrenti alla corretta
soluzione,  sotto il profilo della legittimita' e dell'efficienza, di
questioni  e  problemi attinenti a materie ed attivita' istituzionali
dell'Autorita'.  La  prova orale consiste in un colloquio finalizzato
ad  un'adeguata  valutazione  della personalita' del candidato, della
sua  preparazione  e  capacita'  professionali,  avuto  riguardo alle
attivita'  ed  alle  funzioni  a  concorso.  Le  materie  oggetto del
colloquio sono specificate nel bando di concorso.
    4.  I  concorsi  per  livelli  stipendiali superiori al decimo si
svolgono  per  titoli  e colloquio con le modalita' di cui alla prova
orale prevista al comma 3.
    5.  Valgono,  in  quanto  applicabili,  i  titoli  di  preferenza
previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.
                             Sezione III
                Valutazione e progressione economica
                              Art. 31.
                     Rapporto valutativo annuale
    1.  Per ciascun dirigente e' effettuata ogni anno una valutazione
che  tiene  conto  della  qualita' del lavoro prestato, dei risultati
raggiunti,  della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio,
dell'attitudine  ad  assumere maggiori responsabilita', nonche' delle
competenze dimostrate.
    2.  La  valutazione  si  svolge  attraverso la compilazione di un
rapporto   nel  quale  sono  riportati  analiticamente  gli  elementi
concernenti  ciascun  fattore  di valutazione, unitamente al giudizio
conclusivo e al punteggio finale.
    3.  La  valutazione  dei dirigenti e' svolta dai responsabili dei
dipartimenti   e   dei   servizi  sulla  base  dei  criteri  definiti
annualmente con deliberazione del Garante, su proposta del segretario
generale.
    4.  Il  comitato  di valutazione e' composto dai responsabili dei
dipartimenti  e dei servizi ed e' presieduto dal segretario generale,
eventualmente  assistito da un consulente esterno; svolge funzioni di
segretario il responsabile del Dipartimento risorse umane.
    5.  Il  rapporto,  previa  verifica  da  parte del comitato della
conformita'  ai  criteri di valutazione, e' comunicato dal valutatore
al  dirigente  interessato,  che  lo  controfirma  per  presa  d'atto
apponendovi eventuali note ed osservazioni.
    6.  Il  comitato,  sulla  base  dei rapporti e tenuto conto delle
eventuali  osservazioni  degli interessati, predispone la graduatoria
del personale dirigente sulla base del punteggio ottenuto.
    7.  Il  rapporto  per gli assistenti dei componenti e' redatto da
ciascun componente e trasmesso al Comitato.
    8. La valutazione dei responsabili dei dipartimenti e dei servizi
e'  effettuata  da un collegio composto da un componente del Garante,
dal segretario generale e da un consulente esterno.
    9.  La  valutazione  dei  dirigenti non ha luogo se il periodo di
lavoro   complessivamente  prestato  nell'arco  dell'anno  solare  e'
inferiore  a  sei  mesi, anche non continuativi, sempreche' l'assenza
non  sia  dovuta  ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
per  maternita'.  Qualora  gli  elementi  non  siano  sufficienti per
formulare la valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque
uno  scatto nella progressione di carriera. I dipendenti in posizione
di  distacco  o  comando  presso  altre amministrazioni sono valutati
sulla  base degli elementi forniti dall'amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio.
    10.  Annualmente  l'Autorita'  redige  un  elenco  del  personale
dirigenziale  con  l'indicazione  della  posizione  attribuita  nella
progressione di carriera.
                              Art. 32.
                Progressione economica dei dirigenti
    1.  La  progressione del personale dirigente si effettua mediante
scatti  annuali  secondo  le  tabelle  allegate,  salvo  giudizio  di
insufficienza.
    2.  Il  personale  dirigente  e'  valutato ogni anno. Con cadenza
biennale  nel  mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione
per  l'attribuzione  di progressioni sino ad un massimo di tre scatti
per  non  oltre  il  50%  del  personale  dirigente  in  servizio. Le
progressioni  sono  conferite,  ai  fini  normativi ed economici, con
decorrenza  dal  1 agosto successivo. Le progressioni sono attribuite
in relazione alle disponibilita' di bilancio.
                             Sezione IV
                        Trattamento economico
                              Art. 33.
                 Trattamento economico dei dirigenti
    1.  Il  trattamento economico del personale dirigente e' composto
dalle seguenti voci:
      a) retribuzione di livello;
      b) retribuzione di risultato;
      c) retribuzione di posizione, per i dirigenti di dipartimenti e
servizi  e per i dirigenti di cui all'art.8, comma 6, del regolamento
sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;
      d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 5.
    2.  La  retribuzione di livello e' determinata secondo l'allegata
tabella 1.
    3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), e'
attribuita  sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte
degli obiettivi programmati in ciascun anno.
    4.  E'  istituito  un  fondo  per  la  qualita' della prestazione
individuale. Il fondo puo' essere incrementato dall'Autorita', tenuto
conto  delle  disponibilita' di bilancio. La misura e le modalita' di
erogazione della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente
con deliberazione del Garante.
    5.   I   dirigenti   cui   sia  affidata  la  responsabilita'  di
dipartimenti  e  servizi  o cui siano attribuite particolari funzioni
godono,   per   la  durata  dell'incarico,  di  una  retribuzione  di
posizione,  determinata con deliberazione del Garante, nel limite del
15% della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in
relazione  all'effettiva responsabilita' e alla natura e complessita'
della funzione svolta.
    6.  Nel  caso  di  conseguimento  della qualifica di dirigente da
parte  di  funzionari  con  trattamento  economico superiore a quello
spettante  nella nuova posizione e' attribuito un assegno ad personam
pensionabile  e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico  in  godimento  all'atto  del  passaggio e quello spettante
nella nuova posizione.
                               Capo II
                           AREA DIRETTIVA
                              Sezione I
                              Funzioni
                              Art. 34.
                             Funzionari
    1.   I  funzionari  svolgono  compiti  connessi  con  l'attivita'
procedimentale  di pertinenza dell'Autorita'; effettuano attivita' di
studio  e  di  ricerca;  provvedono  ad  adempimenti  amministrativi,
contabili e tecnici ed esercitano le altre attribuzioni loro affidate
dai  dirigenti.  Ai  funzionari  possono  essere assegnati compiti di
coordinamento,  integrazione  e  controllo in relazione a particolari
progetti od attivita'.
    2.  Nell'ambito  dei  dipartimenti  e  dei  servizi, i funzionari
possono  assumere  la  responsabilita'  delle  relative articolazioni
interne  secondo quanto previsto dall'art.9, comma 5, del regolamento
sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.
    3.  I  funzionari  possono assumere funzioni di reggenza ai sensi
dell'art.10  del  regolamento  sull'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio.
                             Sezione II
                              Concorsi
                              Art. 35.
                 Concorsi per funzionari. Requisiti
    1.  I  concorsi  per  funzionario  sono, di norma, banditi per il
livello iniziale.
    2.  Possono  partecipare  al concorso per l'assunzione al livello
iniziale  della  qualifica  di  funzionario  coloro  che,  muniti del
diploma  di  laurea  e  con  la  votazione  specificati  nel bando di
concorso,  siano  in  possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a
quelli di carattere generale di cui all'art.6:
      a) abbiano  un'esperienza  di  almeno  due  anni  in  campi  di
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita':
        -  in  significative  e  continuative  esperienze di studio e
ricerca  in  istituzioni  di  ricerca  e  universitarie, effettuate a
seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti
o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
        -  nella  carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di
notevole  rilievo  nazionale,  comunitario  o  internazionale,  o  di
pubbliche   amministrazioni,   aventi  attribuzioni  in  materie  che
interessano l'Autorita';
        -   nell'attivita'   professionale   presso  studi  legali  o
commerciali, in qualita' di libero professionista abilitato;
      b) abbiano  prestato  servizio,  in  qualita'  di  funzionario,
presso  l'Autorita',  per  un periodo non inferiore ad un anno, anche
con  contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando, di
collocamento   fuori   ruolo,   di  aspettativa  o  con  rapporto  di
collaborazione continuativa e coordinata;
      c) per   il   personale   operativo  costituisce  requisito  di
partecipazione alle procedure selettive per il livello iniziale della
qualifica  di  funzionario,  il  possesso  di un diploma di laurea in
materie  attinenti  all'attivita'  istituzionale,  come precisato nel
bando  di  selezione, e l'avere prestato servizio nell'area operativa
da almeno tre anni.
    3. Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio, il periodo di
svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato.
    4.  L'Autorita'  puo'  bandire  concorsi  per funzionario anche a
livelli  di  progressione  di  carriera  diversi  da quello iniziale,
qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il
personale  dell'Autorita'.  I  requisiti  di  partecipazione  saranno
individuati nei relativi bandi di concorso.
                              Art. 36.
              Concorsi per funzionari. Titoli ed esami
    1. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.
    2. I titoli sono costituiti:
      a) dagli  attestati  relativi alle attivita' di cui all'art.35,
limitatamente  al  periodo  eccedente  quello  minimo  necessario per
l'ammissione al concorso;
      b) da  ogni altro titolo accademico, professionale o di studio,
attinente all'attivita' istituzionale dell'Autorita';
      c) da  pubblicazioni  di carattere giuridico o tecnico in campi
di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita';
      d) dalla   conoscenza   approfondita   di   almeno  una  lingua
straniera.
    I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di
concorso.
    3.  Gli  esami sono scritti ed orali. La prova teorico-pratica e'
diretta   ad  accertare,  anche  attraverso  l'analisi  di  questioni
concrete, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto
il  profilo  della  legittimita'  e  dell'efficienza,  di questioni e
problemi    attinenti    a   materie   ed   attivita'   istituzionali
dell'Autorita'.  La  prova orale consiste in un colloquio finalizzato
ad  un'adeguata  valutazione  della personalita' del candidato, della
sua  preparazione  e  capacita'  professionali,  avuto  riguardo alle
attivita'  ed  alle  funzioni  a  concorso.  Le  materie  oggetto del
colloquio sono specificate nel bando di concorso.
    4.  Valgono,  in  quanto  applicabili,  i  titoli  di  preferenza
previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.
                              Art. 37.
                 Concorsi per posizioni di carattere
                      tecnico o amministrativo
    1.  In  relazione a specifiche posizioni concernenti attivita' di
natura   tecnica   ed  amministrativa,  necessarie  al  funzionamento
dell'Autorita',  ma  non  rientranti  nella  sua  ordinaria attivita'
istituzionale,  possono  essere  banditi  concorsi per funzionari con
particolari requisiti di ammissione, da individuare in relazione alle
attivita' da svolgere ed alle posizioni da ricoprire.
    2.  I  requisiti  di partecipazione sono individuati nel bando di
concorso  avuto  riguardo,  per  quanto  concerne  le  anzianita'  di
servizio,  a  quelle previste nell'art.35. Nel bando sono indicati il
tipo  di  laurea  richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la
ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste.
    3.  I  concorsi  si  svolgono  per  titoli  ed  esami.  Le  prove
consistono in:
      a) una  prova  scritta  nelle  materie individuate nel bando di
concorso;
      b) una  prova  pratica  diretta  ad  accertare l'attitudine dei
concorrenti   alla   corretta   soluzione,  sotto  il  profilo  della
legittimita'  e  dell'efficienza,  di  questioni e problemi attinenti
alle  materie  relative  alla  specifica  posizione  a  concorso,  in
relazione   alle   esigenze   organizzative   connesse  all'attivita'
istituzionale dell'Autorita';
      c) una  prova  orale consistente in un colloquio finalizzato ad
un'adeguata  valutazione  della personalita' del candidato, della sua
preparazione e capacita' professionali, avuto riguardo alle attivita'
ed  alle  funzioni  a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono
specificate  nel  bando di concorso. Tra i titoli rivestono carattere
preferenziale   le   esperienze  professionali  svolte  in  relazione
all'attivita' richiesta.
    4.  Valgono,  in  quanto  applicabili,  i  titoli  di  preferenza
previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.
                             Sezione III
                Valutazione e progressione economica
                              Art. 38.
                     Rapporto valutativo annuale
    1. Per ciascun dipendente e' effettuata ogni anno una valutazione
che  tiene  conto  della  qualita' del lavoro prestato, dei risultati
raggiunti,  della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio,
dell'attitudine  ad  assumere maggiori responsabilita', nonche' delle
competenze dimostrate nell'espletamento degli incarichi conferiti.
    2.  La  valutazione  si svolge con le modalita' previste all'art.
31.
                              Art. 39.
           Progressione economica del personale direttivo
    1.  La  progressione del personale direttivo si effettua mediante
scatti  annuali  secondo  le  tabelle  allegate,  salvo  giudizio  di
insufficienza.
    2.  Il  personale  direttivo  e'  valutato ogni anno. Con cadenza
biennale  nel  mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione
per  l'attribuzione  di progressioni sino ad un massimo di tre scatti
per   il  50%  dei  funzionari  in  servizio.  Le  progressioni  sono
conferite,  ai  fini  normativi  ed  economici,  con  decorrenza  dal
1 agosto  successivo.  Le  progressioni  sono attribuite in relazione
alle disponibilita' di bilancio.
                             Sezione IV
                        Trattamento economico
                              Art. 40.
            Trattamento economico del personale direttivo
    1.  Il  trattamento economico del personale direttivo e' composto
dalle seguenti voci:
      a) retribuzione di livello;
      b) retribuzione di risultato;
      c) retribuzione   di   posizione,   per   i   responsabili   di
articolazioni  interne ai dipartimenti ed ai servizi e di particolari
posizioni organizzative;
      d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 6.
    2.  La  retribuzione di livello e' determinata secondo l'allegata
tabella 2.
    3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), e'
attribuita  sulla  base  dei  risultati  raggiunti  dal funzionario a
fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno.
    4.  E'  istituito  un  fondo  per  la  qualita' della prestazione
individuale. Il fondo puo' essere incrementato dall'Autorita', tenuto
conto  delle  disponibilita' di bilancio. La misura e le modalita' di
erogazione della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente
con deliberazione del Garante.
    5.   I   funzionari   cui  sia  affidata  la  responsabilita'  di
articolazioni  interne  ai  dipartimenti  e  ai  servizi  o cui siano
attribuite particolari funzioni, godono, per la durata dell'incarico,
di  una  retribuzione di posizione, determinata con deliberazione del
Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare prevista per
il  relativo  livello,  in  relazione all'effettiva responsabilita' e
alla natura e complessita' della funzione svolta.
    6.  Nel  caso  di conseguimento della qualifica di funzionario da
parte  di  personale  operativo con trattamento economico superiore a
quello  spettante  nella  nuova posizione e' attribuito un assegno ad
personam  pensionabile  e  riassorbibile  pari alla differenza tra il
trattamento  economico  in  godimento all'atto del passaggio e quello
spettante nella nuova posizione.
                              Capo III
                           AREA OPERATIVA
                              Sezione I
                              Funzioni
                              Art. 41.
                         Personale operativo
    1. Il personale operativo:
      a) svolge  compiti  amministrativi e di segreteria, di analisi,
programmazione   ed  amministrazione  di  dati,  specie  su  supporti
magnetici, di gestione del sistema informativo e della biblioteca;
      b) disimpegna     altresi'    compiti    di    classificazione,
archiviazione,  protocollo,  registrazione,  copia,  dattilografia  e
stenografia;
      c) svolge altri compiti ad esso specificamente assegnati.
    2.  Il  personale  operativo  puo'  coadiuvare  nell'attivita' di
verbalizzazione  e  far parte, con funzioni tecniche o in qualita' di
segretario, di commissioni e di comitati.
    3.   Il  personale  operativo  puo'  collaborare  ad  adempimenti
operativi  connessi ad attivita' di studio, ricerca e di elaborazione
dei dati.
                             Sezione II
                         Procedure selettive
                              Art. 42.
         Procedure selettive per l'area operativa. Requisiti
    1.  Possono  partecipare  alle  procedure  selettive  per  l'area
operativa  coloro  i quali siano in possesso, oltre che dei requisiti
generali  per  l'ammissione  alle  procedure di reclutamento previsti
nell'art.6,  di  diploma  di  scuola secondaria di secondo grado e di
almeno uno dei seguenti requisiti:
      a) abbiano  svolto  per  almeno tre anni attivita' in posizioni
corrispondenti a quelle per le quali e' bandito il concorso in uffici
pubblici o privati;
      b) abbiano  prestato  servizio  presso l'Autorita' con analoghe
funzioni  per  almeno  due  anni  con  contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo;
      c) per   il  personale  della  carriera  esecutiva  costituisce
requisito  di partecipazione alla procedura selettiva, per il livello
iniziale  della  carriera  operativa,  il possesso, da almeno quattro
anni,   di   un   diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado
congiuntamente  all'aver  prestato  servizio  nel ruolo da almeno sei
anni.
    2.  Le  procedure selettive per l'area operativa sono indette, di
norma,  per  il  livello  stipendiale iniziale della fascia "D" della
corrispondente  tabella  allegata. L'Autorita' puo' bandire procedure
selettive  per  la  carriera  operativa  anche  per fasce e/o livelli
diversi  dall'iniziale,  qualora  le competenze richieste non possano
essere  individuate  fra  il personale dell'Autorita'. I requisiti di
partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso.
                              Art. 43.
      Procedure selettive per l'area operativa: titoli ed esami
    1.  Le  procedure  selettive per il livello iniziale della fascia
"D"  della  carriera  operativa  si  svolgono  per  titoli, una prova
pratica,  una prova scritta ed un colloquio valutativo vertente sulle
discipline concernenti le attribuzioni dell'Autorita'.
    2.  I  titoli  sono  costituiti  dal  voto  del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, dall'eventuale diploma di laurea e dalla
relativa votazione.
    3.  Il  contenuto  delle prove pratica e scritta e' stabilito nel
bando  di  selezione.  Il colloquio e' diretto alla valutazione della
preparazione  del  candidato  in  ordine all'espletamento dei compiti
previsti  nel  bando  di concorso e del grado di conoscenza di almeno
una lingua straniera.
    4.  La  valutazione  dei  titoli  precede  le  prove  d'esame. La
procedura  preselettiva,  ove  prevista,  precede  la valutazione dei
titoli e le prove di esame.
                             Sezione III
                        Trattamento economico
                              Art. 44.
            Trattamento economico del personale operativo
    1.  Il  trattamento economico del personale operativo e' composto
dalle seguenti voci:
      a) retribuzione stipendiale;
      b) premio annuale individuale.
    2.  Il  trattamento  economico  e'  articolato  in  quattro fasce
retributive  suddivise  in  livelli  stipendiali,  secondo l'allegata
tabella.
    3.  La  retribuzione  corrispondente  al livello iniziale di ogni
fascia  e  le  relative  progressioni  retributive  sono  determinate
secondo l'allegata tabella 3.
    4.  E' istituito un fondo per il premio individuale annuale nella
misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante.
                             Sezione IV
                Valutazione e progressione economica
                              Art. 45.
                     Rapporto valutativo annuale
    1. Per ciascun dipendente e' effettuata ogni anno una valutazione
che  tiene  conto  della  qualita' del lavoro prestato, dei risultati
ottenuti,  della  preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio,
nonche' della possibilita' di utilizzo in altre unita' organizzative.
    2.  La  valutazione  si svolge con le modalita' previste all'art.
31.
                              Art. 46.
                       Progressione economica
    1.  La  progressione economica avviene da un livello all'altro di
ciascuna  fascia  retributiva  ed attraverso il passaggio alla fascia
superiore.
    2.  La  progressione  da  un livello all'altro avviene in ragione
dell'attribuzione  di  un  livello  per  ciascun  anno di servizio. I
dipendenti pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che
sulla  base  della  valutazione  relativa  agli  ultimi  due  anni si
collochino  nel  primo 20% della graduatoria del personale dell'area,
non interessato dai passaggi e dalle progressioni di cui ai commi 3 e
5  del  presente articolo, possono ottenere la progressione al quinto
livello della fascia di appartenenza.
    3.  I  passaggi  alle  fasce retributive superiori hanno luogo, a
seguito  di  scrutinio  per valutazione comparativa, tra i dipendenti
collocati  almeno  al  sesto  livello  della  fascia  retributiva  di
appartenenza;  i  passaggi  sono  disposti,  ogni anno, in misura non
eccedente   il  20%  dei  dipendenti  sottoposti  allo  scrutinio.  I
dipendenti  scrutinati,  con  esito  positivo,  per il passaggio alla
fascia    superiore,   sono   collocati   nel   livello   stipendiale
immediatamente  piu'  elevato rispetto alla retribuzione in godimento
all'atto del passaggio.
    4.  Il  personale  pervenuto  all'ultimo livello di una fascia e'
collocato    al    livello   stipendiale   della   fascia   superiore
immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
    5.  I  dipendenti  dell'ultima  fascia  retributiva, pervenuti al
sesto livello e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi
due  periodi,  si  collochino  nel  primo  20%  della graduatoria del
personale  della  carriera,  possono  ottenere la progressione di due
livelli.   Ulteriori  progressioni  di  due  livelli  possono  essere
disposte, al termine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al
suddetto esito della valutazione.
    6.  Gli  scrutini  per  valutazione  comparativa  sono basati sui
rapporti valutativi annuali di cui all'art.45.
    7.  Le  progressioni  economiche  sono  conferite dal Garante, su
proposta  del  segretario generale e sentito il dirigente competente,
tenuto  conto  delle  disponibilita'  di bilancio. Esse decorrono, ai
fini  giuridici  ed  economici,  dal  1 luglio dell'anno successivo a
quello oggetto di valutazione e di scrutinio.
    8.  I dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di
insufficienza   nell'ultimo   rapporto   valutativo,  non  conseguono
avanzamenti.
                               Capo IV
                           AREA ESECUTIVA
                              Sezione I
                        Compiti e assunzioni
                              Art. 47.
                         Personale esecutivo
    1.  Il  personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al
funzionamento  degli  uffici;  provvede all'apertura ed alla chiusura
degli  stessi, svolge mansioni di operatore al centralino telefonico,
provvede  al  funzionamento  dei  telefoni,  telefax  e  telex, delle
fotocopiatrici  e  delle apparecchiature informatiche e telematiche e
svolge,  all'occorrenza,  compiti  di  anticamera;  se  munito  delle
necessarie  abilitazioni  puo'  essere  destinato  alla  guida  degli
eventuali  veicoli  dell'ufficio.  E'  addetto inoltre al presidio di
impianti  ed  apparecchiature  di sicurezza. Svolge altri compiti che
gli sono specificamente assegnati.
    2. Il personale esecutivo, inoltre:
      a) collabora  alla  gestione del magazzino di cancelleria ed al
funzionamento della biblioteca;
      b) svolge    incarichi    connessi    alla   spedizione   della
corrispondenza,  inclusa  l'affrancatura,  e  cura la ricezione della
corrispondenza stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata;
      c) svolge  compiti  di manutenzione e riparazione di impianti e
strutture delle sedi dell'ufficio.
                              Art. 48.
                 Assunzione nella carriera esecutiva
    1. L'assunzione del personale della carriera esecutiva avviene in
base  all'art.16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita'
di svolgimento delle procedure di selezione del personale.
                             Sezione II
                        Trattamento economico
                              Art. 49.
            Trattamento economico del personale esecutivo
    1.  Il  trattamento economico del personale esecutivo e' composto
dalle seguenti voci:
      a) retribuzione stipendiale;
      b) premio annuale individuale.
    2.  Il  trattamento  economico  e'  articolato  in  quattro fasce
retributive  suddivise  in  livelli  stipendiali come riportato nella
tabella allegata.
    3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ciascuna
fascia  e  le  relative  progressioni  retributive  sono  determinate
secondo l'allegata tabella 4.
    4.  E' istituito un fondo per il premio annuale individuale nella
misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante.
                             Sezione III
                Valutazione e progressione economica
                              Art. 50.
                     Rapporto valutativo annuale
    1. Per ciascun dipendente e' effettuata ogni anno una valutazione
che  tiene  conto  della  qualita' del lavoro prestato, dei risultati
ottenuti,  della  preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio,
nonche' della possibilita' di utilizzo in altre unita' organizzative.
    2.  Il procedimento per la valutazione si svolge con le modalita'
previste all'art. 31.
                              Art. 51.
                Progressione del personale esecutivo
    1.  La progressione del personale esecutivo avviene da un livello
all'altro  di  ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio
alla fascia superiore.
    2.  La  progressione  da  un livello all'altro avviene in ragione
dell'attribuzione  di  un  livello  per  ciascun  anno di servizio. I
dipendenti pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che
sulla  base  della  valutazione  relativa  agli  ultimi  due anni, si
collochino  nel  primo 20% della graduatoria del personale dell'area,
possono  ottenere  la  progressione al quinto livello della fascia di
appartenenza.
    3.  I  passaggi  alle  fasce retributive superiori hanno luogo, a
seguito  di  scrutinio  per valutazione comparativa, tra i dipendenti
collocati  almeno  al  sesto  livello  della  fascia  retributiva  di
appartenenza;  i  passaggi  sono  disposti,  ogni anno, in misura non
eccedente   il  20%  dei  dipendenti  sottoposti  allo  scrutinio.  I
dipendenti  scrutinati  con  esito  positivo,  per  il passaggio alla
fascia    superiore,   sono   collocati   nel   livello   stipendiale
immediatamente  piu'  elevato rispetto alla retribuzione in godimento
all'atto del passaggio.
    4.  Il  personale  pervenuto  all'ultimo livello di una fascia e'
collocato    al    livello   stipendiale   della   fascia   superiore
immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
    5.  I  dipendenti  dell'ultima  fascia  retributiva, pervenuti al
sesto livello e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi
due  periodi,  si  collochino  nel  primo  20%  della graduatoria del
personale dell'area, possono ottenere la progressione di due livelli.
Ulteriori  progressioni  di  due  livelli possono essere disposte, al
termine  di  ogni  quinquennio  di servizio, in relazione al suddetto
esito della valutazione.
    6.  Gli  scrutini  per  valutazione  comparativa  sono basati sui
rapporti valutativi annuali di cui all'art.50.
    7.  Le  progressioni  economiche  sono  conferite dal Garante, su
proposta  del  segretario generale e sentito il dirigente competente,
tenuto  conto  delle  disponibilita'  di bilancio. Esse decorrono, ai
fini  giuridici  ed  economici,  dal  1 luglio dell'anno successivo a
quello  oggetto  di  valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui e'
stato  attribuito  un  motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo
rapporto valutativo, non sono riconosciuti avanzamenti.
                             TITOLO III
                       Personale non di ruolo
                               Capo I
                        PERSONALE A CONTRATTO
                              Art. 52.
                        Personale a contratto
    1.  L'Autorita' si avvale di personale a contratto per consentire
la  specializzazione  di  giovani  laureati  nei settori di interesse
dell'Autorita',   ovvero   per  acquisire  particolari  esperienze  o
competenze  anche  in  relazione  a  specifici  settori  o  campi  di
attivita'  individuati  dal Garante con propria deliberazione, con la
quale  si  provvede  anche  a  definire  il  trattamento giuridico ed
economico   del   predetto   personale  e  le  condizioni  della  sua
utilizzazione.
    2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.54,  la  durata  massima dei
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato e' stabilita in due anni,
rinnovabili per non piu' di due volte.
    3. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, e'
corrisposto  al  personale  a  contratto un numero di mensilita' pari
agli  anni  di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei
mesi.
    4.  Non  si  applicano  al  personale a contratto le disposizioni
concernenti   la   retribuzione  di  risultato  ed  i  premi  annuali
individuali,   nonche'   quelle  sulle  progressioni  economiche.  Al
predetto  personale  compete,  in  base all'area di appartenenza, uno
scatto  ovvero  un  livello per ciascun anno di servizio, qualora non
sia   stato   attribuito   un   motivato  giudizio  di  insufficienza
nell'ultimo rapporto valutativo.
                               Capo II
             PERSONALE FUORI RUOLO, ESPERTI E TIROCINIO
                              Art. 53.
Disciplina  economica  e destinazione del personale comandato e fuori
                                ruolo
    1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici in posizione di fuori ruolo, ovvero in aspettativa
ai  sensi  dell'art.13  del  decreto  del Presidente della Repubblica
11 luglio  1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, o
al personale comunque comandato presso l'Autorita' e' corrisposta una
indennita'   pari   al  50%  della  retribuzione  in  godimento,  con
esclusione   dell'indennita'   integrativa  speciale;  qualora  detto
trattamento   economico  risulti  inferiore  a  quello  spettante  al
corrispondente  personale  di  ruolo  e'  corrisposta  una  ulteriore
indennita'  perequativa in conformita' a quanto previsto dall'art.33,
comma  1-bis,  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  introdotto
dall'art.1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51.
                              Art. 54.
              Nomina di esperti e collaboratori esterni
    1.  In applicazione dell'art.33, comma 4, della legge 31 dicembre
1996,  n.  675,  come  modificato  dall'art.2,  comma  4, del decreto
legislativo  26 febbraio  1999,  n. 51, l'Autorita' puo' avvalersi di
liberi  professionisti,  di  dipendenti  pubblici  o  di  esperti  di
qualificata  esperienza  nei  limiti e alle condizioni previsti dalle
rispettive  norme  di  stato giuridico, nonche' di persone giuridiche
pubbliche  e  private e di associazioni. Tali incarichi, della durata
massima  di  due  anni,  possono essere rinnovati per non piu' di due
volte.  Per le prestazioni professionali non a carattere continuativo
provvede il segretario generale.
    2.  I  compensi  per  i consulenti iscritti ad albi professionali
sono  corrisposti, anche nei modi previsti per i servizi in economia,
sulla  base  delle tariffe minime stabilite per le relative categorie
professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti
pubblici  i  compensi sono stabiliti di volta in volta dal segretario
generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni,
secondo  i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente
approvato dal Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare.
    3.  L'Autorita'  puo'  avvalersi dell'opera di consulenti assunti
con  contratto  a  tempo  determinato,  di durata non superiore a due
anni,  rinnovabile  per non piu' di due volte, nel quale e' stabilita
la  durata  della  prestazione e l'ammontare del compenso, sulla base
dei criteri di cui al comma 2.
                              Art. 55.
                      Disciplina del tirocinio
    1.  L'Autorita'  puo'  avvalersi  della collaborazione di giovani
laureati  per  una esperienza temporanea di stage non superiore ad un
anno   nelle   discipline   attinenti   alle   materie  di  interesse
dell'Autorita',   anche   sulla  base  di  apposite  convenzioni  con
universita', enti ed istituti di ricerca.
    2.  Il  periodo di tirocinio e' gratuito e non rappresenta titolo
di servizio per la partecipazione ai concorsi indetti dall'Autorita'.
                              TITOLO IV
                  Cessazione del rapporto d'impiego
                               Capo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                              Art. 56.
                       Cessazione dal servizio
    1.  Il  personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento
spettante  fino  al giorno della effettiva cessazione; il trattamento
precedentemente  goduto  dal  dipendente  deceduto  viene corrisposto
integralmente  per l'ultimo mese e per quello successivo a favore del
coniuge e dei figli minori.
                              Art. 57.
               Trattamento di quiescenza e previdenza
    1.  Il  trattamento  di  quiescenza  e previdenza e' definito dal
relativo  regolamento,  approvato  dall'Autorita', in base ai criteri
fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale
dipendente dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
                               Capo II
                           CAUSE ESTINTIVE
                              Art. 58.
               Cause estintive del rapporto d'impiego
    1.  Il  rapporto  d'impiego,  oltre che per le cause indicate nei
titoli precedenti, si estingue per:
      a) collocamento in quiescenza;
      b) dimissioni volontarie;
      c) inabilita' riconosciuta a domanda;
      d) dispensa dal servizio;
      e) licenziamento.
                              Art. 59.
                   Collocamento a riposo d'ufficio
    1.  Il dipendente che abbia compiuto 65 anni di eta' e' collocato
a  riposo  d'ufficio,  qualora  non presenti istanza per permanere in
servizio per un ulteriore biennio.
    2.  I  provvedimenti  di  collocamento  a  riposo  sono  adottati
dall'Autorita'  e  hanno  effetto  dal  giorno del raggiungimento del
limite di eta' o di servizio.
                              Art. 60.
                        Dimissioni volontarie
    1.   Le  dimissioni  volontarie  debbono  essere  presentate  per
iscritto  alla  Autorita',  la  quale provvede in merito entro trenta
giorni.  Il dipendente e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando
non gli sia stata comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse.
    2.  L'accettazione  puo'  essere  ritardata,  per gravi motivi di
servizio, per un periodo non superiore a trenta giorni.
                              Art. 61.
                 Cessazione a domanda per inabilita'
    1.  Il  dipendente  che  per  infermita',  difetti fisici o altri
motivi  di  salute,  non  sia  piu'  in  grado di adempiere ai propri
compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'.
    2.   L'accertamento  delle  condizioni  anzidette  e'  effettuato
secondo  le  modalita'  previste, a norma di legge, per gli impiegati
civili dello Stato.
    3.  I  dipendenti  cessati  dal  servizio,  perche'  riconosciuti
inabili,  possono  essere  riammessi  in servizio, a domanda, qualora
venga accertata la cessazione della causa che ne aveva determinato il
collocamento  a  riposo. La riammissione in servizio da' diritto alla
normale   retribuzione,  restando  assorbita  ogni  altra  indennita'
relativa  alla  cessazione  del  servizio gia' percepita; ai restanti
effetti  il  periodo  di  lavoro  anteriore  e quello successivo alla
cessazione sono unificati.
                              Art. 62.
                        Dispensa dal servizio
    1.  Con  delibera dell'Autorita', sentito il segretario generale,
e' dispensato dal servizio il dipendente che:
      a) trascorso  il  termine massimo riguardante l'aspettativa per
motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio a
seguito degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge;
      b) abbia  riportato  un  giudizio di insufficienza negli ultimi
due rapporti valutativi annuali.
                              Art. 63.
                            Licenziamento
    1.  Con  delibera dell'Autorita', sentito il segretario generale,
e'  licenziato,  sulla  base  del procedimento di cui all'art. 25, il
dipendente che:
      a) abbia  compiuto un'azione di gravita' tale da non consentire
la prosecuzione del rapporto di lavoro;
      b) abbia  dimostrato  grave  negligenza  nell'assolvimento  dei
propri  compiti  in  modo reiterato o continuo ovvero abbia violato i
doveri prescritti nei precedenti articoli 8 e 9.
    2.  Il dipendente che abbia riportato condanna penale puo' essere
licenziato  solo al termine del procedimento di cui all'art. 9, comma
2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
                              TITOLO V
       Disposizioni transitorie e inquadramento del personale
                              Art. 64.
                  Inquadramento nel ruolo organico
    1.  Il  ruolo  organico dell'Ufficio e' articolato secondo quanto
previsto nella tabella 5.
    2.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento, il
personale   in   posizione   di   fuori  ruolo  o  di  comando  dalle
amministrazioni  di  appartenenza in servizio alla data di entrata in
vigore  della  presente  disposizione  e che non abbia demeritato, e'
inquadrato, a domanda, con immediato trasferimento nel ruolo organico
sulla  base  dell'allegata tabella di corrispondenza n. 6. La domanda
deve   pervenire   entro   quindici  giorni  dalla  medesima  data  e
l'inquadramento  e' effettuato dal Garante su proposta del segretario
generale,  non  oltre  i trenta giorni successivi. L'inquadramento e'
modificato   in   caso  di  mutamento,  con  riferimento  al  momento
dell'inquadramento  stesso,  delle situazioni giuridiche riconosciute
all'interessato nella amministrazione di appartenenza.
    3.  Coloro  che  non  presentano  la  domanda  di  cui al comma 1
rimangono   in   servizio  temporaneamente,  compatibilmente  con  le
esigenze dell'ufficio, fermi restando gli incarichi di cui all'art.11
del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.
    4. In sede di inquadramento in ruolo, si procede all'attribuzione
al  personale  che  non  abbia  demeritato  di  un numero di scatti o
livelli  corrispondenti agli anni o frazione di anno pari o superiore
a sei mesi di servizio prestato presso l'ufficio.
    5.  Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, in sede
di  inquadramento  in  ruolo, a riconoscimento della professionalita'
maturata,   oltre   a   quanto  previsto  dal  comma  4,  si  procede
all'attribuzione  al personale che non abbia demeritato di uno scatto
per  ciascun  quadriennio,  o  frazione  di  esso pari o superiore al
biennio,  di  anzianita'  maturata  presso  amministrazioni pubbliche
prima  del  collocamento  fuori ruolo o del comando presso l'ufficio,
nelle  qualifiche  della carriera corrispondente a quella considerata
per l'inquadramento.
                              Art. 65.
                          Accesso alle aree
    1.  In  sede di prima applicazione del presente regolamento, allo
scopo  di consentire la continuita' delle attivita' istituzionali del
Garante, l'accesso alle aree e' disciplinato nel modo seguente:
      a) entro  trenta  giorni  dall'inquadramento  in ruolo ai sensi
dell'art.  64,  il Garante bandisce, per la copertura della meta' dei
posti vacanti della qualifica di dirigente, un concorso per titoli di
servizio   professionali   e   di  cultura  integrato  da  una  prova
individuata  nel  bando.  Al  concorso  sono  ammessi a partecipare i
dipendenti,  provenienti  dalla  ex  carriera  direttiva  o  comunque
dall'area  "c"  individuata  dal  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro  del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  supplemento ordinario, del 25 febbraio 1999, n.
46   e  in  possesso  di  diploma  di  laurea  che  abbiano  maturato
un'anzianita'  di almeno quattro anni nella carriera medesima, di cui
almeno uno maturato presso l'Autorita', e che non abbiano demeritato.
Il  bando  definisce la composizione della commissione esaminatrice e
determina  i criteri per la valutazione dei titoli preferenziali e le
materie d'esame;
      b) entro  trenta  giorni  dall'inquadramento  in ruolo ai sensi
dell'art.  64,  il  Garante bandisce, per la copertura fino al limite
massimo della meta' dei posti vacanti delle qualifiche di funzionario
e  di  impiegato  operativo,  un  concorso  per  titoli  di  servizio
professionali  e  di  cultura  integrato da una prova individuata nel
bando.  Al  concorso  sono  ammessi  a  partecipare  i  dipendenti in
possesso  dei  titoli  di studio prescritti agli articoli 35 e 42 che
abbiano  maturato  un'anzianita'  di almeno tre anni nelle qualifiche
corrispondenti  a  quella immediatamente inferiore, di cui almeno uno
presso  l'Autorita', e che non abbiano demeritato. Il bando definisce
la  composizione della commissione esaminatrice e determina i criteri
per la valutazione dei titoli e le materie d'esame. Nel bando possono
essere  altresi'  individuati particolari profili professionali per i
quali sono ammessi a partecipare dipendenti anche non in possesso dei
predetti  titoli e che abbiano maturato un'anzianita' di almeno venti
anni nelle citate qualifiche.
    2.  Ai  vincitori dei concorsi di cui al comma 1, e' riconosciuto
un  numero  di scatti o livelli corrispondenti a quelli attribuiti ai
sensi dell'art. 64, comma 4.
                              Art. 66.
                         Relazioni sindacali
    1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  regolamento,  il  Garante  concorda  con  le organizzazioni
sindacali  del  personale  un  protocollo per le relazioni collettive
che,  in  applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia,
disciplini  l'informazione  e  la  consultazione delle organizzazioni
rappresentative  del  personale  in  tema  di  rapporto di lavoro, di
trattamento  giuridico  ed  economico  del personale anche per quanto
riguarda  la  progressione  economica  e  di carriera, e di eventuali
modifiche del presente regolamento nelle parti corrispondenti.
                              Art. 67.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica.  Le  disposizioni del presente titolo V entrano in
vigore il giorno successivo alla data della medesima pubblicazione.
     ----> vedere Tabelle da pag. 64 a pag. 66 della G.U. <----