(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato C

Regolamento  n.  3/2000  concernente  la gestione amministrativa e la
                            contabilita'

                               Capo I
                   DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.  Ai  fini del presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi':
      a) per   "Garante",  l'organo  collegiale  istituito  ai  sensi
dell'art. 30 della legge;
      b) per "presidente", il presidente del Garante;
      c) per "componenti", i componenti del Garante;
      d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante.
                               Art. 2.
                          Principi generali
    1.  La  gestione  dell'Ufficio  e' informata ai principi generali
della  contabilita'  finanziaria, economica e patrimoniale e risponde
ai  requisiti  della  veridicita', pubblicita' e trasparenza, nonche'
del pareggio, dell'universalita', annualita', continuita', prudenza e
unita'.
    2.  L'attivita'  finanziaria  dell'Ufficio si realizza sulla base
della  programmazione  della spesa e della prudente valutazione delle
entrate,  attraverso  distinte  funzioni-obiettivo  corrispondenti  a
unita'  organizzative  per  la  gestione  delle risorse assegnate, le
quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo.
                               Capo II
                              BILANCIO
                               Art. 3.
           Esercizio finanziario e bilancio di previsione
    1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
    2.  La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale
di previsione, redatto in termini di competenza.
    3.  Lo  schema  del bilancio e del documento programmatico che lo
accompagna   sono  predisposti  dal  dipartimento  amministrazione  e
contabilita'  entro  il  15 ottobre  e sono sottoposti al Garante per
l'approvazione entro il 31 ottobre.
    4.   In  caso  di  ritardo  nell'approvazione,  il  Garante  puo'
deliberare  l'esercizio  provvisorio  fino  ad  un massimo di quattro
mesi,  sulla  base  di  un  dodicesimo  per  mese  degli stanziamenti
previsti  nello  schema  predisposto o, in mancanza, nel bilancio del
precedente esercizio.
                               Art. 4.
                       Struttura del bilancio
    1. Il bilancio di previsione e' costituito:
      a) dal  preventivo  finanziario delle entrate per provenienza e
delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali;
      b) dal  prospetto  di ripartizione delle entrate e delle spese,
articolato in titoli, categorie e capitoli.
    2.  Il  bilancio  di  previsione  e'  accompagnato  dai  seguenti
allegati:
      a) dal documento programmatico;
      b) dalla   tabella  dimostrativa  dell'avanzo  o  disavanzo  di
amministrazione presunto;
      c) da  una  relazione  che  indica  i  criteri  seguiti  per la
predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione.
                               Art. 5.
                 Criteri di formazione del bilancio
    1.   Il  bilancio  di  previsione  e'  formulato  in  termini  di
competenza.   Entro  il  15 settembre  dell'esercizio  precedente,  i
dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei
servizi  al  segretario  generale,  che  ne valuta preliminarmente la
compatibilita'   in   rapporto  agli  obiettivi  e  ai  programmi  da
realizzare, indicati dal Garante per l'anno di riferimento.
    2.  Nelle  entrate  confluiscono  le  somme percepite a titolo di
pagamento  dei  diritti  di  segreteria  ai sensi dell'art. 33, commi
1-quater  e  3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' le somme
pari   al   cinquanta   per   cento   dei   proventi  delle  sanzioni
amministrative  ai sensi dell'art. 39, comma 3, della medesima legge,
o  percepite  a  qualunque  altro  titolo  in  base  alle  leggi e ai
regolamenti.
    3.  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto  come posta a se'
stante,  rispettivamente,  delle entrate o delle spese, l'avanzo o il
disavanzo  di  amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente  a quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo puo'
essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il
disavanzo  e'  iscritto come prima posta delle uscite per il relativo
riassorbimento.
                               Art. 6.
       Variazioni di bilancio, assestamento e fondo di riserva
    1.   Nell'ambito   della   medesima   funzione  istituzionale  le
variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal
dirigente  del  dipartimento  o servizio e comunicate al dipartimento
amministrazione e contabilita'.
    2.  Le  altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante,
di regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
    3.  I  provvedimenti  di  variazione  sono riportati in un quadro
riepilogativo sintetico.
    4. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per
le  spese  impreviste,  il cui ammontare non puo' superare il tre per
cento  delle  spese  correnti  previste.  Su  detto fondo non possono
essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento.
    5.  Contestualmente  all'approvazione  del  conto  consuntivo  il
Garante  delibera  l'assestamento  del  bilancio  per  l'esercizio in
corso.
    6.  Le  variazioni  per  nuove  e maggiori  spese  possono essere
proposte solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
                               Art. 7.
                         Bilancio consuntivo
    1.  Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario,
della situazione patrimoniale e del conto economico.
    2.   Il  bilancio  consuntivo  e'  predisposto  dal  dipartimento
amministrazione  e  contabilita'  ed e' accompagnato da una relazione
del  segretario  generale  che  evidenzia  i risultati della gestione
finanziaria.  Il  segretario generale presenta il bilancio consuntivo
al  Garante  entro  il  31 marzo  dell'anno  successivo all'esercizio
finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile.
    3.  Il  bilancio  consuntivo  e'  trasmesso nei successivi trenta
giorni  alla  Corte  dei  conti, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della
legge.
                              Capo III
                               ENTRATE
                               Art. 8.
              Accertamento e riscossione delle entrate
    1. L'entrata e' accertata quando il segretario generale, appurata
la  ragione  del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare
del  credito  come  competenza  dell'esercizio finanziario o di altro
successivo, a seconda della sua scadenza.
    2.  L'accertamento  di  entrata  da'  luogo  ad annotazione nelle
scritture con imputazione al competente capitolo di entrata.
    3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce
il  servizio  di  cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante
reversali  di  incasso  firmate  dal  segretario  generale  o, su sua
delega,    dal   dirigente   del   dipartimento   amministrazione   e
contabilita',   e   contenenti  le  seguenti  indicazioni:  esercizio
finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore,
causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione.
                               Art. 9.
                        Gestione delle spese
    1.  La  gestione  delle spese segue le fasi dell'assunzione degli
impegni, della liquidazione e del pagamento.
    2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente
perfezionate,  l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione
di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di
spesa sugli esercizi successivi.
    3.  Gli  impegni  di spesa sono assunti dal segretario generale e
dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi
assegnati.
    4.  Tutti  gli  impegni  di spesa sono trasmessi senza ritardo al
dipartimento  amministrazione  e  contabilita' e da questo registrati
progressivamente,   previa   verifica   della   relativa  regolarita'
amministrativa  e  contabile,  in  particolare  per  quanto  riguarda
l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente,
la  corretta  imputazione  al  capitolo  di  spesa  dell'esercizio di
pertinenza e la disponibilita' finanziaria.
    5.  Le  spese  per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e
prestazioni   professionali,   di   cui  all'art.54  del  regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a
carattere  continuativo, sono impegnate dal Garante, negli altri casi
dal segretario generale.
    6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni,
si  costituisce  automaticamente  l'impegno sui relativi stanziamenti
per le seguenti spese: a) per le indennita' spettanti al presidente e
ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio
del  segretario  generale  e  del personale dipendente, nonche' per i
relativi  oneri  riflessi;  b)  per  i  trattamenti  di  quiescenza e
previdenza;  c)  per i canoni anche di locazione e per le imposte; d)
per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a
disposizioni di legge o di regolamento.
    7.  La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto  ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione
dell'ordine   di   pagamento   sono   effettuate   dal   dipartimento
amministrazione e contabilita', previo accertamento della regolarita'
della  fornitura  o  della  prestazione  e  della  sua rispondenza ai
termini  e  alle  condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente
del  dipartimento  o  del  servizio  interessato  e del dirigente del
dipartimento contratti e risorse finanziarie.
    8.  Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi
di  spesa  deve  essere  allegato  al  mandato  di  pagamento estinto
dall'istituto cassiere.
    9.  I  mandati  di  pagamento  devono contenere almeno i seguenti
elementi:
      a) dati anagrafici del creditore;
      b) importo  dovuto  in  cifre  e  lettere,  data di emissione e
eventuale data di valuta;
      c) modalita'  di  pagamento  del  titolo  che  su richiesta del
creditore puo' essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario
o   postale,   mediante  vaglia  postale  ed  assegno  circolare  non
trasferibile.
    10.  Gli  ordini  di pagamento, previa verifica della regolarita'
della  spesa,  sono  firmati  dal  segretario  generale,  ovvero  dal
responsabile  del dipartimento amministrazione e contabilita' o da un
suo delegato.
                              Art. 10.
                       Spese di rappresentanza
    1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza del
Garante  e dell'ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere
pubbliche  relazioni  con  soggetti  ad  esso estranei in rapporto ai
propri  fini  istituzionali. Le spese di rappresentanza sono disposte
dal   presidente   e   dal   segretario  generale  e  sono  a  carico
dell'apposito capitolo di bilancio.
    Sono da considerare comunque spese di rappresentanza:
      a) colazioni   e   consumazioni  in  occasione  di  particolari
riunioni,  convegni, seminari o incontri di lavoro con personalita' o
autorita' estranee al Garante o in occasione di visite;
      b) omaggi floreali, biglietti augurali, inviti o altre forme di
partecipazione ad eventi significativi, organizzazione di cerimonie;
      c) cerimonie  di  apertura  di  nuove  sedi  (stampa di inviti,
affitto  locali,  addobbi  ed  impianti  vari,  servizi  fotografici,
eventuali rinfreschi);
      d) piccoli  doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti
simbolici ad autorita', personalita' o esperti italiani o stranieri o
a  membri  di  delegazioni  straniere  in visita al Garante oppure in
occasione  di visite e riunioni all'estero compiute da rappresentanti
o delegazioni ufficiali del Garante e dell'ufficio;
      e) servizi  fotografici  e  stampe  in  occasione  di relazioni
pubbliche.
                               Capo IV
        RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
                              Art. 11.
               Rilevazioni delle economie di bilancio
                 e dei residui attivi e passivi alla
                       chiusura dell'esercizio
    1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro  il  termine  dell'esercizio  costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni.
    2.  La  differenza  tra  le  somme  stanziate  e quelle impegnate
costituisce  economia  di bilancio. Costituiscono economie, altresi',
le  minori  spese  sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate
con la conclusione della fase di ultima liquidazione.
    3.  Le  entrate  accertate  e  non riscosse costituiscono residui
attivi, i quali sono compresi tra le attivita' patrimoniali.
    4.   Le   spese   impegnate   e   non  pagate  entro  il  termine
dell'esercizio  costituiscono  residui passivi, i quali sono compresi
tra le passivita' patrimoniali.
                              Art. 12.
              Eliminazione dei residui attivi e passivi
    1.  Annualmente  e'  compilata  alla  chiusura  dell'esercizio la
situazione  dei  residui attivi e passivi distintamente per esercizio
di provenienza e per capitolo.
    2.  I  residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che
siano  stati  esperiti  tutti  gli atti per ottenerne la riscossione,
salvo  che  il  relativo  costo non superi l'importo da recuperare e,
comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64).
    3.  I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo
giuridico.
                              Art. 13.
        Determinazione del risultato economico dell'esercizio
    1.   Ai   fini   della  determinazione  del  risultato  economico
dell'esercizio si tiene conto dei seguenti elementi:
      a) la  determinazione  delle  quote di ammortamento dei beni di
cui all'art. 18;
      b) la rilevazione della quota di accantonamento del trattamento
di fine rapporto;
      c) la  rilevazione  delle eventuali quote di accantonamento dei
fondi rischi;
      d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti;
      e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi;
      f) le variazioni intervenute nelle rimanenze.
                              Art. 14.
                       Fondo interno di cassa
    1.  Il  Garante  puo'  deliberare  la costituzione di un fondo di
cassa   interno,   di   entita'   non   superiore  a  venti  milioni,
reintegrabile durante l'esercizio finanziario.
    2.  Con  il  fondo  si  puo'  provvedere al pagamento delle spese
minute   di   ufficio,  postali,  relative  a  piccole  acquisizioni,
riparazioni  e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature
e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte
telefoniche,  per  l'utilizzazione  di  veicoli, per i trasporti e le
spedizioni,  per  l'acquisto  di giornali e pubblicazioni periodiche,
per  acconti  di  spese  di  viaggio  e  di  missione,  per  spese di
rappresentanza  o  necessarie  per la pubblicazione di bandi od altri
avvisi  sulle  pubblicazioni  ufficiali,  sulla  stampa  quotidiana o
periodica,  o  su  altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia
possibile  provvedere  con  gli  ordinari  ordinativi  di  pagamento,
possono  sostenersi  altre  spese  comunque  connesse con l'ordinaria
gestione dell'ufficio.
    3.  Il  dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita'
puo'  autorizzare  il  cassiere  ad  anticipare somme in contanti per
l'espletamento   di   compiti   d'ufficio.   Il   beneficiario  delle
anticipazioni  deve  presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi
fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il
cassiere  imputa  le  spese  sostenute  ai  diversi  stanziamenti  di
bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.
    4.  Il  cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio
rinnovabile  fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non
inferiore  a  quella di funzionario, e' responsabile delle operazioni
di  cassa  ed  accerta la regolarita' formale delle determinazioni di
pagamento  prima  di  effettuare  i  pagamenti.  Nessun  pagamento di
importo superiore ad un milione di lire, puo' essere effettuato senza
il   visto   del  responsabile  del  dipartimento  amministrazione  e
contabilita'.
    5.  Il  cassiere  presenta  ogni  trimestre  al  responsabile del
dipartimento  amministrazione  e contabilita' un apposito rendiconto,
con  i  relativi  documenti  giustificativi, salva la possibilita' di
autocertificazioni per le spese minute.
                              Art. 15.
                         Scritture contabili
    1.  Le  scritture  finanziarie  devono  consentire di rilevare la
situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative
previsioni, nonche' delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste
da riscuotere e da pagare.
    2.  Le  scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione
del  valore  del  patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni
intervenute  nel  corso dell'esercizio per effetto della gestione del
bilancio,   nonche'  la  consistenza  del  patrimonio  alla  chiusura
dell'esercizio.
    3.  Le scritture economiche devono consentire la determinazione a
consuntivo del risultato economico dell'esercizio.
    4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati
con deliberazione del Garante.
                              Art. 16.
                        Gestione patrimoniale
    1.   Il   responsabile   del   dipartimento   amministrazione   e
contabilita'  cura  la  redazione  e  l'aggiornamento dell'inventario
generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva
e  garantisce  l'uso  dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di
cui al comma 2.
    2.  Il  dirigente  di  ciascun  dipartimento  o servizio o chi ne
svolge  le  funzioni  in  caso  di  reggenza,  svolge  la funzione di
conservare i beni mobili dati in dotazione alle unita' organizzative.
                              Art. 17.
            Criteri di valutazione dei beni patrimoniali
    1.  Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore
determinato ai sensi dell'art.52, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o
al  prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta
imputazione.
    2.  I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo
di  acquisto,  ovvero  di  stima  o di mercato se trattasi di oggetti
pervenuti  ad  altro  titolo,  ivi  compresi  gli  oneri  di  diretta
imputazione.
    3.  Le  immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei
costi effettivamente sostenuti.
    4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione
alle aliquote fissate dalla normativa tributaria.
    5.  I  titoli  di  Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per
legge sono valutati al valore d'acquisto.
    6.  I  crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di
realizzo.
    7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione.
    8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto.
                              Art. 18.
                      Classificazione dei beni
    1.  I  beni  immobili  e  mobili  sono  classificati  secondo  la
denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema
di situazione patrimoniale.
    2.  I  singoli  beni  sono annotati sui registri contabili di cui
all'art. 15.
    3.  Il  materiale  bibliografico e' annotato in apposito registro
tenuto a cura del responsabile della biblioteca.
    4.  La  cancellazione  dagli  inventari  dei  beni per fuori uso,
perdita  e  cessione  e'  disposta previa acquisizione del verbale di
dismissione redatta da una apposita commissione.
                               Capo V
                         ATTIVITA' NEGOZIALE
                              Art. 19.
             Principi in materia di attivita' negoziale
    1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle
forniture,  alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi
in  genere,  si  provvede mediante contratti da stipularsi secondo le
norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa
comunitaria   e   dalla   corrispondente   normativa   nazionale   di
recepimento,   nonche'   dalla   legislazione  nazionale  sui  lavori
pubblici.
    2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle
forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi
in  genere  si  provvede  con  contratti  da  stipularsi  secondo  le
procedure e le norme contenute nel presente regolamento.
    3.  I contratti devono avere termine e durata certi e non possono
comunque  superare  i nove anni salvo i casi di assoluta necessita' o
di  convenienza,  da  indicare  nel  relativo  atto  di  decisione  a
contrattare.  Per  il  medesimo  oggetto non possono essere stipulati
piu'  contratti,  se  non  per  comprovate ragioni di necessita' o di
convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrattare.
    4.  La decisione a contrattare da parte del segretario generale o
del  dirigente  deve  evidenziare  il  fine  pubblico  che si intende
perseguire  con  il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la
procedura  prescelta  per  la  scelta  del  contraente e i criteri di
aggiudicazione.
    5.   Nei   contratti   sono   previste   adeguate  penalita'  per
inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni
convenute.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei  contratti,  le imprese
devono   prestare   idonea  cauzione  o  fideiussione,  nella  misura
determinata  dal  contratto.  Nei contratti a durata pluriennale o ad
esecuzione  continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati
espressamente  per  legge,  l'Ufficio  puo' riservarsi la facolta' di
rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od
eventi  contrattualmente  predeterminati.  Tale  clausola e' comunque
prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per
qualsiasi motivo, venga meno.
    6.  Fermo  restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o
l'affidamento  di  lavori di particolare complessita' sono effettuati
sulla  base  di  un progetto esecutivo recante la precisa indicazione
del costo complessivo dei lavori. Il costo cosi' definito puo' essere
aumentato  solo  per  causa  di forza maggiore o per motivate ragioni
tecniche,  sempre  che  detti  eventi  fossero imprevedibili all'atto
della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori
nuovi  o  diversi  senza il preventivo assenso scritto da parte degli
organi  competenti  all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art.
20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa
la  revisione  dei  prezzi,  e'  disciplinato  dalle norme vigenti in
materia per le amministrazioni dello Stato.
    7.  Oltre  alle  anticipazioni consentite per legge, sono ammessi
pagamenti  in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei
beni   forniti   e   delle   prestazioni   eseguite.  E'  vietata  la
corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o
dei  fornitori  sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione
del contratto.
    8.   E'   garantito   il   rispetto   del   principio  della  non
discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
                              Art. 20.
              Approvazione e stipulazione dei contratti
    1.  I  contratti  sono  approvati  e  sottoscritti  dal dirigente
responsabile  del dipartimento o del servizio per importi inferiori a
lire duecento milioni e per importi superiori dal segretario generale
su proposta del dirigente stesso.
    2.  Salvo  quanto diversamente disposto per legge, la valutazione
della  congruita'  dei  prezzi  e' effettuata dai soggetti competenti
all'approvazione  dei  contratti  sulla base del riscontro dei prezzi
correnti  di  mercato. Nei casi di particolare complessita' o qualora
risulti  comunque  opportuno,  puo' esser chiesto il parere ad organi
tecnici  specializzati  della  pubblica amministrazione o puo' essere
costituita dal segretario generale un'apposita commissione formata da
personale  interno  ed  esterno.  Il  parere  di  congruita'  non  e'
richiesto  per  l'affidamento  di studi, ricerche e consulenze. Per i
contratti  di importo non superiore ai 100 milioni di lire, il parere
puo'  essere  fornito anche da una commissione permanente composta da
personale  interno.  Ai soli componenti esterni, se presenti, possono
essere corrisposti compensi determinati di volta in volta in rapporto
alla durata e alla rilevanza delle prestazioni.
    3.  I  contratti sono stipulati di regola nelle forme del diritto
privato,  anche  mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del
commercio. La forma dei contratti e' in ogni caso quella scritta. Per
i  contratti  stipulati con procedura aperta e procedura ristretta e'
richiesta   la   forma   pubblica  amministrativa,  con  l'intervento
dell'ufficiale  rogante  designato  dal  segretario  generale  fra il
personale di ruolo.
                              Art. 21.
                       Procedure contrattuali
    1.  Le  procedure  contrattuali possono essere "aperte" (pubblico
incanto),  "ristrette"  (licitazione  privata  e  appalto concorso) e
"negoziate" (trattativa privata).
    2.   Le  gare  si  svolgono  seguendo,  di  norma,  la  procedura
"ristretta",  salvo  che  si ritenga piu' vantaggioso il ricorso alla
procedura "aperta".
    3.  Nei  casi previsti dall'art. 26 si puo' procedere mediante il
sistema delle spese in economia.
                              Art. 22.
                          Procedura aperta
    1. Nella procedura "aperta" (pubblico incanto) possono presentare
offerta tutti i soggetti interessati.
    2.  I  concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di
partecipazione richiesti dal bando di gara.
                              Art. 23.
                         Procedura ristretta
    1.  Nella  procedura  "ristretta"  (licitazione privata e appalto
concorso)  sono  invitati  a  presentare  la  propria  offerta solo i
concorrenti  che,  avendo  presentato  domanda di partecipazione alla
gara,  abbiano  dimostrato  la propria capacita' tecnica, economica e
finanziaria  ad  effettuare  la  prestazione richiesta. Il bando puo'
prevedere    che   alcuni   requisiti   siano   comprovati   mediante
autocertificazione,  fermo restando l'obbligo di produrre la relativa
documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione.
    2.   La   selezione   dei  concorrenti  da  invitare  alla  gara,
nell'ambito di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione,
e'  effettuata  da  una  commissione nominata all'uopo dal segretario
generale.  All'esito  della  selezione  e'  comunque  assicurata  una
partecipazione  che  consenta  un'adeguata concorrenza. Il bando puo'
inoltre stabilire il numero massimo di concorrenti da invitare.
    3.  Qualora  sia  ritenuto  opportuno  avvalersi  di  particolari
competenze  tecniche  o  di  esperienze  specifiche,  ai  concorrenti
invitati  alla procedura ristretta puo' essere richiesta la redazione
di  un  progetto  sulla  base  di  un  piano  di  massima predisposto
dall'Ufficio  e  di  indicare  le  condizioni  alle  quali  intendono
eseguirlo.
    4.  Ai  concorrenti selezionati e' inviata la lettera di invito a
presentare,   entro   termini   specificati,   la   propria   offerta
tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e
lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario.
    5.  Per lo svolgimento della procedura ristretta e' necessaria la
presenza di almeno due offerte valide.
                              Art. 24.
                      Criteri di aggiudicazione
    1. Nel bando di gara sono specificati i criteri di aggiudicazione
seguiti che sono, alternativamente, i seguenti:
      a) in  caso  di  pubblico  incanto,  al  prezzo piu' alto se si
tratta  di contratti attivi, ovvero al prezzo piu' basso se si tratta
di contratti passivi;
      b) in caso di licitazione privata, al prezzo piu' basso qualora
il  capitolato  tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale
da  identificare  inequivocabilmente  la  prestazione  che  l'Ufficio
intende ricevere;
      c) in  caso  di  licitazione  privata  e  di  appalto concorso,
all'offerta  piu'  vantaggiosa  sotto  il  profilo tecnico-economico,
qualora  nel  capitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di
massima   e   si   ritenga   conveniente,   quindi,  avvalersi  della
collaborazione  e  dell'apporto  di  competenza tecnica ed esperienza
specifica  da  parte  dell'offerente  per l'elaborazione del progetto
definitivo.  In  tal  caso nel bando di gara sono indicati, in ordine
decrescente  di  importanza, gli elementi presi in considerazione per
la valutazione comparativa.
                              Art. 25.
                         Procedura negoziata
    1.  E'  ammessa  la  procedura negoziata (trattativa privata) nei
seguenti casi:
      a) quando,  a  seguito  di  esperimento  di gara, per qualsiasi
motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
      b) per  la  fornitura  di  beni, la prestazione di servizi, ivi
compresi  quelli  di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di
lavori  che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti
tecnici   ed   il  grado  di  perfezione  richiesti,  nonche'  quando
l'acquisto  riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa
industriale;
      c) per la locazione d'immobili;
      d) quando  l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli
acquisti  e  delle  forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze
imprevedibili,  o  quando  la particolare natura e le caratteristiche
dell'oggetto  e  delle  prestazioni anche in relazione ad esigenze di
sicurezza  o  di  segretezza,  ovvero  quando  la  necessita'  di far
eseguire  le  prestazioni  a  spese  e  a  rischio degli imprenditori
inadempienti, non consentano l'indugio della gara;
      e) per  lavori  complementari  non  considerati  nel  contratto
originario  o  che  siano resi necessari da circostanze imprevedibili
all'atto  dell'affidamento  del  contratto,  a  condizione  che siano
affidati   allo   stesso   contraente,   non   siano  tecnicamente  o
economicamente   separabili  dalla  prestazione  principale,  ovvero,
benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento
dei  lavori  o  della  fornitura  originaria  e il loro ammontare non
superi il 50% dell'importo originario;
      f) per   l'affidamento  al  medesimo  contraente  di  forniture
destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di
quelle  esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad
acquistare  materiale  di tecnica differente, il cui impiego o la cui
manutenzione   comporti   notevoli   difficolta'  o  incompatibilita'
tecniche.  La  durata di tali contratti non puo' superare, come norma
generale, i tre anni;
      g) per  l'acquisizione  di  beni  o  prodotti soggetti a prezzi
amministrati o sorvegliati;
      h) quando  trattasi di contratti di importo non superiore a 200
milioni  di  lire,  con  esclusione  dei  casi in cui detti contratti
costituiscano   ripetizione,   frazionamento   o   completamento   di
precedenti lavori o forniture;
      i) quando trattasi di contratti di assicurazione.
    2.  Nei  casi  indicati alle lettere a), d), h) ed i) del comma 1
devono  essere  interpellate piu' imprese o ditte, persone od enti e,
comunque, non inferiori a tre.
                              Art. 26.
                         Servizi in economia
    1.  Possono  essere  eseguite in economia, senza l'adozione della
delibera  a contrattare, forniture di beni e servizi che non superano
singolarmente  la  somma  di  lire  20  milioni  (euro  10329,13) IVA
esclusa, dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative
svolte.  Si  puo' procedere sulla base di un solo preventivo nei casi
di  indifferibilita',  urgenza,  o  di  specificita' della fornitura,
ovvero  quando  l'importo  complessivo  della spesa non supera lire 5
milioni (euro 2582,28) IVA esclusa.
    2.  Per  la  definizione delle transazioni di importo superiore a
lire  100  milioni  e' richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura
generale dello Stato.
                              Art. 27.
                        Collaudi e verifiche
    1.  Quando  il  collaudo  di  lavori  e  forniture  e'  richiesto
dall'oggetto  del  contratto,  quest'ultimo  ne  stabilisce le forme.
Possono essere previsti collaudi parziali e in corso d'opera.
    2.  Il  collaudo  e' effettuato in forma individuale e collegiale
dal  personale  dell'Ufficio  in  possesso  della  competenza tecnica
necessaria,   ovvero,   qualora  se  ne  ravvisi  la  necessita',  da
consulenti  appositamente  incaricati.  La nomina dei collaudatori e'
effettuata dal segretario generale.
    3.   Il   collaudo  non  puo'  essere  effettuato  da  chi  abbia
progettato,  diretto  o  sorvegliato  i  lavori,  ovvero da chi abbia
partecipato   all'aggiudicazione   del   contratto  o  alle  relative
forniture.
    4.  Nel  caso  in  cui l'importo dei lavori o delle forniture non
superi  i  duecento  milioni di lire, l'atto formale di collaudo puo'
essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal  dirigente  del dipartimento contratti e risorse finanziarie o da
altro dipendente appositamente incaricato.
    5.  Per  l'acquisizione  di  beni  e servizi diversi dai lavori e
dalle  forniture  di  cui ai commi precedenti, relativamente ai quali
non  sia  possibile  procedere  al  collaudo secondo le modalita' e i
criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna
procede  ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei
beni   e   dei  servizi  acquistati  con  quelli  ordinati.  Di  tale
corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.
                              Art. 28.
                            Aggiornamenti
    1.  I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli
possono   essere  aggiornati  annualmente  in  base  alle  variazioni
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
                               Capo VI
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 29.
                   Rapporti contrattuali in corso
    1.  I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di
svolgimento  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento
restano  regolati  dalle  norme  vigenti  all'atto  della stipula dei
contratti o dell'indizione delle gare.
                              Art. 30.
                            B i l a n c i
    1.  I  nuovi  schemi  di bilancio di previsione e consuntivi e le
relative    disposizioni   attuative   si   applicano   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2001.
    2.  Il  segretario  generale  puo'  apportare eventuali modifiche
tecniche  ai  predetti  schemi  entro  un  anno dalla data della loro
utilizzazione.
                              Art. 31.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.