Allegato C Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilita' Capo I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi': a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge; b) per "presidente", il presidente del Garante; c) per "componenti", i componenti del Garante; d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante. Art. 2. Principi generali 1. La gestione dell'Ufficio e' informata ai principi generali della contabilita' finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita', pubblicita' e trasparenza, nonche' del pareggio, dell'universalita', annualita', continuita', prudenza e unita'. 2. L'attivita' finanziaria dell'Ufficio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unita' organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo. Capo II BILANCIO Art. 3. Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. 3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e contabilita' entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l'approvazione entro il 31 ottobre. 4. In caso di ritardo nell'approvazione, il Garante puo' deliberare l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio. Art. 4. Struttura del bilancio 1. Il bilancio di previsione e' costituito: a) dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali; b) dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, articolato in titoli, categorie e capitoli. 2. Il bilancio di previsione e' accompagnato dai seguenti allegati: a) dal documento programmatico; b) dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto; c) da una relazione che indica i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione. Art. 5. Criteri di formazione del bilancio 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza. Entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilita' in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per l'anno di riferimento. 2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 33, commi 1-quater e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' le somme pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti. 3. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo puo' essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo e' iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento. Art. 6. Variazioni di bilancio, assestamento e fondo di riserva 1. Nell'ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministrazione e contabilita'. 2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce. 3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico. 4. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, il cui ammontare non puo' superare il tre per cento delle spese correnti previste. Su detto fondo non possono essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento. 5. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo il Garante delibera l'assestamento del bilancio per l'esercizio in corso. 6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Art. 7. Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. 2. Il bilancio consuntivo e' predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilita' ed e' accompagnato da una relazione del segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile. 3. Il bilancio consuntivo e' trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge. Capo III ENTRATE Art. 8. Accertamento e riscossione delle entrate 1. L'entrata e' accertata quando il segretario generale, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario o di altro successivo, a seconda della sua scadenza. 2. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata. 3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita', e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione. Art. 9. Gestione delle spese 1. La gestione delle spese segue le fasi dell'assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento. 2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di spesa sugli esercizi successivi. 3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati. 4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipartimento amministrazione e contabilita' e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarita' amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilita' finanziaria. 5. Le spese per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all'art.54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere continuativo, sono impegnate dal Garante, negli altri casi dal segretario generale. 6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: a) per le indennita' spettanti al presidente e ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente, nonche' per i relativi oneri riflessi; b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza; c) per i canoni anche di locazione e per le imposte; d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento. 7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione dell'ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilita', previo accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. 8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto cassiere. 9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi: a) dati anagrafici del creditore; b) importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e eventuale data di valuta; c) modalita' di pagamento del titolo che su richiesta del creditore puo' essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile. 10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarita' della spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita' o da un suo delegato. Art. 10. Spese di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza del Garante e dell'ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono disposte dal presidente e dal segretario generale e sono a carico dell'apposito capitolo di bilancio. Sono da considerare comunque spese di rappresentanza: a) colazioni e consumazioni in occasione di particolari riunioni, convegni, seminari o incontri di lavoro con personalita' o autorita' estranee al Garante o in occasione di visite; b) omaggi floreali, biglietti augurali, inviti o altre forme di partecipazione ad eventi significativi, organizzazione di cerimonie; c) cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi); d) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici ad autorita', personalita' o esperti italiani o stranieri o a membri di delegazioni straniere in visita al Garante oppure in occasione di visite e riunioni all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Garante e dell'ufficio; e) servizi fotografici e stampe in occasione di relazioni pubbliche. Capo IV RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA Art. 11. Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni. 2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresi', le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione. 3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attivita' patrimoniali. 4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' patrimoniali. Art. 12. Eliminazione dei residui attivi e passivi 1. Annualmente e' compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l'importo da recuperare e, comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64). 3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico. Art. 13. Determinazione del risultato economico dell'esercizio 1. Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si tiene conto dei seguenti elementi: a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 18; b) la rilevazione della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto; c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi; d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti; e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi; f) le variazioni intervenute nelle rimanenze. Art. 14. Fondo interno di cassa 1. Il Garante puo' deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entita' non superiore a venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio finanziario. 2. Con il fondo si puo' provvedere al pagamento delle spese minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per l'utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla stampa quotidiana o periodica, o su altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione dell'ufficio. 3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita' puo' autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l'espletamento di compiti d'ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto. 4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, e' responsabile delle operazioni di cassa ed accerta la regolarita' formale delle determinazioni di pagamento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo superiore ad un milione di lire, puo' essere effettuato senza il visto del responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita'. 5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita' un apposito rendiconto, con i relativi documenti giustificativi, salva la possibilita' di autocertificazioni per le spese minute. Art. 15. Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonche' delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione a consuntivo del risultato economico dell'esercizio. 4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con deliberazione del Garante. Art. 16. Gestione patrimoniale 1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita' cura la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l'uso dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2. 2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni mobili dati in dotazione alle unita' organizzative. Art. 17. Criteri di valutazione dei beni patrimoniali 1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'art.52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria. 5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d'acquisto. 6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo. 7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione. 8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto. Art. 18. Classificazione dei beni 1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situazione patrimoniale. 2. I singoli beni sono annotati sui registri contabili di cui all'art. 15. 3. Il materiale bibliografico e' annotato in apposito registro tenuto a cura del responsabile della biblioteca. 4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita e cessione e' disposta previa acquisizione del verbale di dismissione redatta da una apposita commissione. Capo V ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 19. Principi in materia di attivita' negoziale 1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonche' dalla legislazione nazionale sui lavori pubblici. 2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi in genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e le norme contenute nel presente regolamento. 3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessita' o di convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrattare. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti, se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrattare. 4. La decisione a contrattare da parte del segretario generale o del dirigente deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura prescelta per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione. 5. Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione o fideiussione, nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, l'Ufficio puo' riservarsi la facolta' di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola e' comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno. 6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessita' sono effettuati sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo cosi' definito puo' essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, e' disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato. 7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto. 8. E' garantito il rispetto del principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. Art. 20. Approvazione e stipulazione dei contratti 1. I contratti sono approvati e sottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento o del servizio per importi inferiori a lire duecento milioni e per importi superiori dal segretario generale su proposta del dirigente stesso. 2. Salvo quanto diversamente disposto per legge, la valutazione della congruita' dei prezzi e' effettuata dai soggetti competenti all'approvazione dei contratti sulla base del riscontro dei prezzi correnti di mercato. Nei casi di particolare complessita' o qualora risulti comunque opportuno, puo' esser chiesto il parere ad organi tecnici specializzati della pubblica amministrazione o puo' essere costituita dal segretario generale un'apposita commissione formata da personale interno ed esterno. Il parere di congruita' non e' richiesto per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze. Per i contratti di importo non superiore ai 100 milioni di lire, il parere puo' essere fornito anche da una commissione permanente composta da personale interno. Ai soli componenti esterni, se presenti, possono essere corrisposti compensi determinati di volta in volta in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni. 3. I contratti sono stipulati di regola nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. La forma dei contratti e' in ogni caso quella scritta. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta e' richiesta la forma pubblica amministrativa, con l'intervento dell'ufficiale rogante designato dal segretario generale fra il personale di ruolo. Art. 21. Procedure contrattuali 1. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata). 2. Le gare si svolgono seguendo, di norma, la procedura "ristretta", salvo che si ritenga piu' vantaggioso il ricorso alla procedura "aperta". 3. Nei casi previsti dall'art. 26 si puo' procedere mediante il sistema delle spese in economia. Art. 22. Procedura aperta 1. Nella procedura "aperta" (pubblico incanto) possono presentare offerta tutti i soggetti interessati. 2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Art. 23. Procedura ristretta 1. Nella procedura "ristretta" (licitazione privata e appalto concorso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacita' tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando puo' prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione. 2. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara, nell'ambito di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, e' effettuata da una commissione nominata all'uopo dal segretario generale. All'esito della selezione e' comunque assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata concorrenza. Il bando puo' inoltre stabilire il numero massimo di concorrenti da invitare. 3. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla procedura ristretta puo' essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo. 4. Ai concorrenti selezionati e' inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario. 5. Per lo svolgimento della procedura ristretta e' necessaria la presenza di almeno due offerte valide. Art. 24. Criteri di aggiudicazione 1. Nel bando di gara sono specificati i criteri di aggiudicazione seguiti che sono, alternativamente, i seguenti: a) in caso di pubblico incanto, al prezzo piu' alto se si tratta di contratti attivi, ovvero al prezzo piu' basso se si tratta di contratti passivi; b) in caso di licitazione privata, al prezzo piu' basso qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale da identificare inequivocabilmente la prestazione che l'Ufficio intende ricevere; c) in caso di licitazione privata e di appalto concorso, all'offerta piu' vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, qualora nel capitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di massima e si ritenga conveniente, quindi, avvalersi della collaborazione e dell'apporto di competenza tecnica ed esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. In tal caso nel bando di gara sono indicati, in ordine decrescente di importanza, gli elementi presi in considerazione per la valutazione comparativa. Art. 25. Procedura negoziata 1. E' ammessa la procedura negoziata (trattativa privata) nei seguenti casi: a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo; b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; c) per la locazione d'immobili; d) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e le caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni anche in relazione ad esigenze di sicurezza o di segretezza, ovvero quando la necessita' di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consentano l'indugio della gara; e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario; f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche. La durata di tali contratti non puo' superare, come norma generale, i tre anni; g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati; h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200 milioni di lire, con esclusione dei casi in cui detti contratti costituiscano ripetizione, frazionamento o completamento di precedenti lavori o forniture; i) quando trattasi di contratti di assicurazione. 2. Nei casi indicati alle lettere a), d), h) ed i) del comma 1 devono essere interpellate piu' imprese o ditte, persone od enti e, comunque, non inferiori a tre. Art. 26. Servizi in economia 1. Possono essere eseguite in economia, senza l'adozione della delibera a contrattare, forniture di beni e servizi che non superano singolarmente la somma di lire 20 milioni (euro 10329,13) IVA esclusa, dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte. Si puo' procedere sulla base di un solo preventivo nei casi di indifferibilita', urgenza, o di specificita' della fornitura, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera lire 5 milioni (euro 2582,28) IVA esclusa. 2. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100 milioni e' richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato. Art. 27. Collaudi e verifiche 1. Quando il collaudo di lavori e forniture e' richiesto dall'oggetto del contratto, quest'ultimo ne stabilisce le forme. Possono essere previsti collaudi parziali e in corso d'opera. 2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale e collegiale dal personale dell'Ufficio in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da consulenti appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal segretario generale. 3. Il collaudo non puo' essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'aggiudicazione del contratto o alle relative forniture. 4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i duecento milioni di lire, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie o da altro dipendente appositamente incaricato. 5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, relativamente ai quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna procede ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione. Art. 28. Aggiornamenti 1. I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli possono essere aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 29. Rapporti contrattuali in corso 1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare. Art. 30. B i l a n c i 1. I nuovi schemi di bilancio di previsione e consuntivi e le relative disposizioni attuative si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001. 2. Il segretario generale puo' apportare eventuali modifiche tecniche ai predetti schemi entro un anno dalla data della loro utilizzazione. Art. 31. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.