Art. 2.
    1.  Ciascuna  universita'  dispone l'ammissione degli studenti in
base  alla  graduatoria  di  merito  nei limiti dei posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 28 giugno 2000
                                                Il Ministro: Zecchino