Art. 3. Matrice di disaggregazione 1. Per ogni servizio di cui all'art. 2 gli operatori mobili dovranno fornire una matrice bidimensionale di disaggregazione del costo unitario, articolata per elemento di rete e per componente di costo. Sia per gli elementi di rete sia per le componenti di costo dovra' essere assicurato il massimo livello di dettaglio. 2. Per elemento di rete si intende l'entita' minima disaggregabile tecnicamente e/o economicamente della catena di infrastrutture necessarie alla fornitura del servizio. L'esatta definizione costituisce oggetto delle attivita' del gruppo tecnico di cui all'art. 4, comma 2. 3. Per componente di costo si intende il massimo dettaglio di disaggregazione per natura di costo con particolare riferimento alle attivita' comuni ai vari servizi sopra elencati; la esatta definizione costituisce oggetto delle attivita' del gruppo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2. 4. Per ogni servizio di cui all'art. 2, dovranno essere forniti i criteri di allocazione utilizzati per attribuire le differenti categorie di costo ai servizi finali summenzionati.