Art. 3.
                     Matrice di disaggregazione
  1.  Per  ogni  servizio  di  cui  all'art.  2  gli operatori mobili
dovranno  fornire  una  matrice bidimensionale di disaggregazione del
costo  unitario,  articolata per elemento di rete e per componente di
costo.  Sia  per  gli elementi di rete sia per le componenti di costo
dovra' essere assicurato il massimo livello di dettaglio.
  2.  Per elemento di rete si intende l'entita' minima disaggregabile
tecnicamente   e/o  economicamente  della  catena  di  infrastrutture
necessarie   alla   fornitura   del  servizio.  L'esatta  definizione
costituisce  oggetto  delle  attivita'  del  gruppo  tecnico  di  cui
all'art. 4, comma 2.
  3.  Per  componente  di  costo  si  intende il massimo dettaglio di
disaggregazione  per natura di costo con particolare riferimento alle
attivita'   comuni   ai   vari  servizi  sopra  elencati;  la  esatta
definizione costituisce oggetto delle attivita' del gruppo tecnico di
cui all'articolo 4, comma 2.
  4.  Per  ogni servizio di cui all'art. 2, dovranno essere forniti i
criteri  di  allocazione  utilizzati  per  attribuire  le  differenti
categorie di costo ai servizi finali summenzionati.