Art. 4. Disposizioni generali 1. Le societa' Tim e Omnitel dovranno fornire i rispettivi sistemi contabili basati sui criteri indicati nel presente provvedimento entro il 30 settembre 2000 e gia' certificati dalle proprie societa' di revisione contabile. 2. L'Autorita' istituisce un gruppo tecnico congiunto con le societa' Tim ed Omnitel, che, entro quattro settimane dal suo insediamento, formuli proposte sui seguenti aspetti: a) una definizione comune delle singole voci della summenzionata matrice di disaggregazione; b) il "set" minimo di elementi di rete e voci di costo, nonche' il contenuto dei servizi di cui all'articolo 2 della presente delibera; c) la verifica della necessita' di procedere all'articolazione dei costi medi in base a volumi di traffico "peak" ed "off peak"; d) l'evidenza dei costi ed i ricavi attribuibili alle seguenti prestazioni di rete, ai fini della verifica di congruita' dei criteri di allocazione dei costi dei servizi di terminazione . Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Roma, 9 giugno 2000. Il presidente: Cheli