Art. 4.
                        Disposizioni generali
  1.  Le societa' Tim e Omnitel dovranno fornire i rispettivi sistemi
contabili  basati  sui  criteri  indicati  nel presente provvedimento
entro  il 30 settembre 2000 e gia' certificati dalle proprie societa'
di revisione contabile.
  2.  L'Autorita'  istituisce  un  gruppo  tecnico  congiunto  con le
societa'  Tim  ed  Omnitel,  che,  entro  quattro  settimane  dal suo
insediamento, formuli proposte sui seguenti aspetti:
    a)  una definizione comune delle singole voci della summenzionata
matrice di disaggregazione;
    b)  il  "set" minimo di elementi di rete e voci di costo, nonche'
il  contenuto  dei  servizi  di  cui  all'articolo  2  della presente
delibera;
    c)  la  verifica  della necessita' di procedere all'articolazione
dei costi medi in base a volumi di traffico "peak" ed "off peak";
    d)  l'evidenza  dei  costi ed i ricavi attribuibili alle seguenti
prestazioni di rete, ai fini della verifica di congruita' dei criteri
di allocazione dei costi dei servizi di terminazione .
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
ed  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
T.A.R.  del  Lazio  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  26,  della legge
31 luglio 1997, n. 249.
    Roma, 9 giugno 2000.
                                                 Il presidente: Cheli