IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                            d'intesa con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Vista  la  legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse
per  la  realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi
di  massa  al  fine  di  migliorare  la  mobilita'  e  le  condizioni
ambientali nei centri urbani;
  Vista  la  legge  30 maggio  1995,  n.  204,  con la quale e' stata
istituita  la  commissione  di alta vigilanza preposta alla vigilanza
sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/1986
e n. 211/1992;
  Vista  la  legge  27 febbraio  1998,  n.  30,  che  all'art.  10 ha
individuato  ulteriori  risorse per la realizzazione degli interventi
finanziati  ai sensi della legge n. 211/1992 e ha modificato l'art. 1
della legge n. 211/1992;
  Vista  la  legge 7 dicembre 1999, n. 472, che all'art. 13, comma 8,
ha  previsto  la sostituzione delle parole "di massima" con la parola
"definitiva"  nell'art.  3,  comma  1),  lettera  a),  della legge n.
211/1992;
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1,
ha  autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli
interventi  di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, come
riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;
  Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per
la  prosecuzione  degli  interventi  di cui all'art. 9 della legge n.
211/1992, pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000
milioni  a  partire  dal  2002,  consente  di  attivare  risorse,  in
considerazione  degli  attuali  tassi, per un investimento globale di
lire 767.000 milioni;
  Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per
la  prosecuzione  degli  interventi di cui all'art. 10 della legge n.
211/1992,  pari a lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000
milioni  a  partire  dal  2002,  consente  di  attivare  risorse,  in
considerazione  degli  attuali  tassi, per un investimento globale di
lire 189.000 milioni;
  Ritenendo  di  dover  procedere  all'allocazione  delle  risorse in
argomento;
  Ritenendo,  inoltre, necessario impartire delle direttive in merito
alla  presentazione  delle  istanze di finanziamento e delle relative
documentazioni  progettuali,  stabilendo  anche  metodi e tempistiche
relativamente alle procedure attuative del programma;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  Al  fine  di  procedere  al  piano  di riparto delle risorse di cui
all'art.  54,  comma  1,  della  legge  n. 488/1999, finalizzate alla
prosecuzione  del  programma di interventi nel settore dei sistemi di
trasporto  rapido  di  massa  di  cui alla legge n. 211/1992, possono
presentare  istanza  per  la richiesta di finanziamento i soggetti di
seguito individuati:
    per  le  finalita'  di  cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, i
soggetti  previsti  dall'art.  1  della  legge  stessa  e  le aziende
esercenti  il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati
dai relativi enti locali;
    per  le  finalita'  di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, i
soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10.