IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE d'intesa con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilita' e le condizioni ambientali nei centri urbani; Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204, con la quale e' stata istituita la commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/1986 e n. 211/1992; Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che all'art. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e ha modificato l'art. 1 della legge n. 211/1992; Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che all'art. 13, comma 8, ha previsto la sostituzione delle parole "di massima" con la parola "definitiva" nell'art. 3, comma 1), lettera a), della legge n. 211/1992; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge; Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 767.000 milioni; Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, pari a lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 189.000 milioni; Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento; Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche relativamente alle procedure attuative del programma; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992, possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti di seguito individuati: per le finalita' di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, i soggetti previsti dall'art. 1 della legge stessa e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai relativi enti locali; per le finalita' di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10.