Art. 2.
                     Presentazione delle istanze
  Le  istanze  per  la  richiesta  di  finanziamento  dovranno essere
presentate   al   Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  -
Dipartimento  trasporti  terrestri  -  Unita'  di  gestione trasporti
impianti   fissi   (T.I.F.)   -   entro   centottanta   giorni  dalla
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto.
  Tali  istanze  dovranno  essere  corredate  di  quanto  il suddetto
ufficio  richiedera'  con  apposito provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta   Ufficiale  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente   decreto.  Tale  provvedimento  fornira'  anche  specifiche
direttive per disciplinare i casi in cui l'intervento proposto faccia
riferimento  ad  una  tecnologia  innovativa,  la  cui individuazione
richieda  il  ricorso  ad  una  procedura  di appaltoconcorso secondo
quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158,  e  all'art. 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
  Nel  caso  in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento
superi  l'ammontare di lire 400 miliardi, esso dovra' necessariamente
essere  suddiviso  in  lotti  funzionali  che verranno esaminati alla
stregua di singoli interventi.
  Qualora  l'intervento  interessi  diversi  soggetti  il progetto e'
presentato  unitamente  all'accordo  di  programma  che  definisce le
relative  competenze  cosi'  come  previsto  dall'art. 3 della citata
legge n. 211/1992.