Art. 2. Presentazione delle istanze Le istanze per la richiesta di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione trasporti impianti fissi (T.I.F.) - entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Tali istanze dovranno essere corredate di quanto il suddetto ufficio richiedera' con apposito provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Tale provvedimento fornira' anche specifiche direttive per disciplinare i casi in cui l'intervento proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa, la cui individuazione richieda il ricorso ad una procedura di appaltoconcorso secondo quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e all'art. 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di lire 400 miliardi, esso dovra' necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati alla stregua di singoli interventi. Qualora l'intervento interessi diversi soggetti il progetto e' presentato unitamente all'accordo di programma che definisce le relative competenze cosi' come previsto dall'art. 3 della citata legge n. 211/1992.