Art. 3.
                        Settori di intervento
  Le  istanze  di  cui  all'  art.  1  devono  riguardare le seguenti
tipologie di sistema:
    per  le  finalita'  di  cui  all'art.  9 della legge n. 211/1992,
sistemi  di trasporto a guida vincolata, cosi' come previsto all'art.
1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui
all'art.  10  della  legge  n.  30/1998 ed anche sistemi di trasporto
pubblico  urbano  con  trazione  a  fune  nonche'  sistemi  urbani di
connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, cosi' come
integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998;
    per  le  finalita' di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, le
tipologie di sistema previste nell'ambito dello stesso articolo.