Art. 3. Settori di intervento Le istanze di cui all' art. 1 devono riguardare le seguenti tipologie di sistema: per le finalita' di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, sistemi di trasporto a guida vincolata, cosi' come previsto all'art. 1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonche' sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, cosi' come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998; per le finalita' di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, le tipologie di sistema previste nell'ambito dello stesso articolo.