Art. 4.
          Disponibilita' finanziarie e ripartizione risorse
  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 54 della
legge   n.   488/1999,  sono  stati  autorizzati  limiti  di  impegno
quindicennali cosi' ripartiti:
    per  le  finalita' di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 lire
37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal
2002;
    per  le finalita' di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 lire
9.000  milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal
2002.
  L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le
suddette  risorse  e'  da  destinarsi  in  ragione dell'80% alle aree
metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.
  Il  contributo  statale potra' essere concesso nella misura massima
del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.