Art. 4. Disponibilita' finanziarie e ripartizione risorse Per le finalita' di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 488/1999, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali cosi' ripartiti: per le finalita' di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002; per le finalita' di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002. L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse e' da destinarsi in ragione dell'80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale. Il contributo statale potra' essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.