Art. 5. Pareri regionali sulla priorita' d'intervento I soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive regioni, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, cio' affinche' ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi sessanta giorni esprimere delle priorita' nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza. Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei trasporti e della navigazione dell'istanza di finanziamento verra' considerata non esaminabile. Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero dei trasporti e della navigazione valutera' le proposte anche in assenza di tale provvedimento.