Art. 5.
            Pareri regionali sulla priorita' d'intervento
  I  soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive regioni,
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del presente decreto, una documentazione
preliminare  dell'intervento  che  intendono proporre, cio' affinche'
ciascuna  amministrazione  regionale  possa  nei  successivi sessanta
giorni esprimere delle priorita' nell'ambito delle proposte ricadenti
nel territorio di rispettiva pertinenza.
  Ove   il  soggetto  proponente  non  rispettasse  tale  obbligo  la
presentazione   al   Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione
dell'istanza di finanziamento verra' considerata non esaminabile.
  Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza,
il  Ministero dei trasporti e della navigazione valutera' le proposte
anche in assenza di tale provvedimento.