Art. 6. Procedura di assegnazione delle risorse e validita' temporale della graduatoria di merito Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 1 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro sessanta giorni dovra' completare la propria istruttoria presentando al Ministro dei trasporti e della navigazione due graduatorie di merito, una relativa alle risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10. La commissione di alta vigilanza dovra' definire i criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento, potranno essere inseriti nelle suddette graduatorie. Il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici trasmettera' al CIPE i conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione. Le graduatorie rimarranno valide ai fini dell'allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31 dicembre 2000, ivi comprese quelle conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi. Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati tutti i progetti in graduatoria si procedera' con una nuova apertura dei termini.