Art. 6.
  Procedura di assegnazione delle risorse e validita' temporale della
                        graduatoria di merito
  Ai   fini  della  valutazione  delle  istanze  presentate  e  della
definizione  del  piano  di  riparto delle risorse, le istanze di cui
all'art.  1 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui
all'art.  3  della legge n. 204/1995 che entro sessanta giorni dovra'
completare   la  propria  istruttoria  presentando  al  Ministro  dei
trasporti e della navigazione due graduatorie di merito, una relativa
alle risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10.
  La  commissione di alta vigilanza dovra' definire i criteri in base
ai  quali  gli  interventi, oggetto di finanziamento, potranno essere
inseriti nelle suddette graduatorie.
  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici trasmettera' al CIPE i conseguenti piani
di riparto delle risorse per la successiva approvazione.
  Le  graduatorie  rimarranno  valide  ai fini dell'allocazione delle
eventuali  risorse  finanziarie  la cui copertura venisse autorizzata
con  dispositivi  di  legge  emanati  entro  il 31 dicembre 2000, ivi
comprese  quelle  conseguenti  a definanziamenti per mancato rispetto
delle scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi.
  Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati tutti i progetti
in graduatoria si procedera' con una nuova apertura dei termini.