IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2000 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: per l'Esercito, 109 ufficiali per periodi di trenta giorni; 8 ufficiali, 5 unita' di personale non direttivo e 5 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni. I suddetti richiami sono pari a circa 10 ufficiali, una unita' di personale non direttivo e un militare di truppa in ragione d'anno; per la Marina militare, 36 ufficiali e 15 unita' di personale non direttiva per periodi di trenta giorni, pari a circa 3 ufficiali e 2 unita' di personale non direttivo in ragione d'anno, per l'Aeronautica militare, 20 ufficiali e 20 unita' di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 unita' di personale non direttivo in ragione d'anno.