IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
  Visto  l'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista   la   legge   10 dicembre   1957,   n.  1248,  e  successive
modificazioni,   concernente   aumento   della  misura  dei  soccorsi
giornalieri   alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati  o
trattenuti alle armi;
  Considerata   la  necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  ed
addestramento  del  personale  in  congedo illimitato ancora soggetto
agli obblighi militari;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2000 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in  congedo  illimitato  ancora soggetto agli obblighi
militari, per aggiornamento ed addestramento:
    per  l'Esercito,  109  ufficiali  per periodi di trenta giorni; 8
ufficiali, 5 unita' di personale non direttivo e 5 militari di truppa
per periodi di cinquanta giorni.
  I  suddetti  richiami sono pari a circa 10 ufficiali, una unita' di
personale non direttivo e un militare di truppa in ragione d'anno;
    per la Marina militare, 36 ufficiali e 15 unita' di personale non
direttiva  per periodi di trenta giorni, pari a circa 3 ufficiali e 2
unita' di personale non direttivo in ragione d'anno,
    per l'Aeronautica militare, 20 ufficiali e 20 unita' di personale
non  direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa 2 ufficiali
e 2 unita' di personale non direttivo in ragione d'anno.