Allegato B Costituzione della commissione d'esame La commissione d'esame e' istituita con atto formale da ciascuna regione. Essa e' costituita da componenti rappresentativi dei quattro soggetti formativi dell'IFTS (scuola, universita', formazione professionale, mondo del lavoro e delle professioni), che abbiano adeguati requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo del corso, nel modo seguente: il presidente, nominato dalla regione, previo parere del comitato regionale di promozione, programmazione, monitoraggio e valutazione; due membri, individuati tra i docenti del corso, rappresentativi delle diverse componenti presenti nel comitato tecnico-scientifico di ciascun corso, proposti dal direttore del corso al competente assessorato regionale; due esperti del mondo del lavoro, che abbiano attinenza con il profilo del corso, da individuare, previo parere del citato comitato regionale. Con riferimento alla provenienza sia del presidente sia degli altri due membri, designati dal comitato tecnico-scientifico di ciascun corso, la regione provvede alla costituzione di ciascuna commissione d'esame, garantendo in ogni caso la presenza dei rappresentanti della scuola, dell'universita' e della formazione professionale, oltreche' dei citati esperti. La regione provvede, altresi', alla notifica della nomina ai suoi componenti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la valutazione finale. Il presidente convoca la riunione di insediamento della commissione almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove, ai fini dell'esame preliminare della documentazione relativa al corso, dei documenti presentati dai docenti del corso e dai candidati, della definizione delle prove di esame e del relativo calendario, nonche' dei criteri di valutazione delle prove stesse. Ciascuna regione impartisce proprie istruzioni per la tenuta dei verbali delle prove d'esame e l'archiviazione della relativa documentazione. Per ogni altro aspetto amministrativo, le regioni fanno riferimento alla normativa emanata in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le spese relative alla valutazione finale e alla certificazione sono a carico degli specifici finanziamenti impegnati per l'istituzione di ciascun corso dell'IFTS.