(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato B
               Costituzione della commissione d'esame

  La  commissione  d'esame  e' istituita con atto formale da ciascuna
regione. Essa e' costituita da componenti rappresentativi dei quattro
soggetti   formativi   dell'IFTS   (scuola,  universita',  formazione
professionale,  mondo  del  lavoro  e delle professioni), che abbiano
adeguati  requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo
del corso, nel modo seguente:
    il presidente, nominato dalla regione, previo parere del comitato
regionale di promozione, programmazione, monitoraggio e valutazione;
    due  membri, individuati tra i docenti del corso, rappresentativi
delle diverse componenti presenti nel comitato tecnico-scientifico di
ciascun  corso,  proposti  dal  direttore  del  corso  al  competente
assessorato regionale;
    due  esperti  del  mondo del lavoro, che abbiano attinenza con il
profilo  del corso, da individuare, previo parere del citato comitato
regionale.
  Con riferimento alla provenienza sia del presidente sia degli altri
due  membri,  designati  dal  comitato tecnico-scientifico di ciascun
corso,  la regione provvede alla costituzione di ciascuna commissione
d'esame, garantendo in ogni caso la presenza dei rappresentanti della
scuola,  dell'universita' e della formazione professionale, oltreche'
dei citati esperti.
  La  regione  provvede, altresi', alla notifica della nomina ai suoi
componenti  con  congruo  anticipo rispetto alla data prevista per la
valutazione finale.
  Il presidente convoca la riunione di insediamento della commissione
almeno  15  giorni  prima  della data stabilita per le prove, ai fini
dell'esame  preliminare  della  documentazione relativa al corso, dei
documenti  presentati  dai  docenti  del corso e dai candidati, della
definizione  delle  prove di esame e del relativo calendario, nonche'
dei criteri di valutazione delle prove stesse.
  Ciascuna  regione  impartisce  proprie istruzioni per la tenuta dei
verbali   delle   prove  d'esame  e  l'archiviazione  della  relativa
documentazione.  Per  ogni  altro  aspetto amministrativo, le regioni
fanno  riferimento alla normativa emanata in applicazione della legge
21 dicembre 1978, n. 845.
  Le  spese  relative  alla  valutazione finale e alla certificazione
sono   a   carico   degli   specifici   finanziamenti  impegnati  per
l'istituzione di ciascun corso dell'IFTS.