(all. 4 - art. 1)
                                                           Allegato C
                Dispositivo di certificazione finale
                   dei percorsi IFTS e linee guida

Certificazione finale.
  Le regioni rilasciano, al termine di ciascun percorso dell'IFTS, la
certificazione  finale  secondo  l'unito  dispositivo corredato dalle
relative linee guida.
  Le   regioni  possono  altresi'  rilasciare  contemporaneamente  un
attestato di qualifica professionale di secondo livello, valido anche
ai  fini  dell'iscrizione al Centro per l'impiego, redatto secondo il
modello indicato con decreto del Ministero del lavoro 26 marzo 1996.
  L'attestato  di  qualifica  viene  rilasciato  secondo  criteri  di
equipollenza  e  al  fine  di  favorire  l'integrazione tra i sistemi
formativi ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
     ----> vedere allegato da pag. 67 a pag. 70 della G.U. <----


                            Linee guida.
  Gli  indicatori  contenuti  nel  modello  di  certificazione  hanno
l'obiettivo   di   dare   in   forma   sintetica  informazioni  utili
sull'esperienza formativa, sulle conoscenze e le competenze acquisite
e  infine  sulle principali caratteristiche di percorso. Tale modello
e'  stato elaborato in coerenza con le indicazioni fornite in materia
dall'Unione   europea.   Di  seguito  vengono  dati  chiarimenti  sul
significato di alcune delle voci contenute nel certificato.

Logo delle istituzioni che rilasciano il certificato.
  Il  logo  permette  l'identificazione  dei  referenti istituzionali
conferendo  la  valenza  di  "atto  pubblico" al certificato. Occorre
aggiungere  anche  il  logo  dell'Unione  europea, nel caso in cui le
iniziative siano cofinanziate dal FSE.

Denominazione del certificato.
  Informazione  che definisce la natura del documento, consentendo di
riconoscere   la   sua  collocazione  e  il  suo  valore,  formale  e
sostanziale,   all'interno   di   un   sistema  piu'  complessivo  di
certificazione.  La  denominazione  del  certificato dovra' riferirsi
alla   figura   professionale   e   la   sua   correlazione   con  la
classificazione  ISTAT  (metodi e norme, serie C - n. 112 - ed. 1991)
almeno fino al terzo digit.

Livello europeo.
  Il certificato finale IFTS corrisponde, di norma, al quarto livello
della classificazione dell'Unione europea. Tale classificazione delle
certificazioni  europee e' stata definita con decisione del Consiglio
della  CEE (85/368/CEE) relativa alla corrispondenza delle qualifiche
di  formazione  professionale  tra  gli  Stati membri delle Comunita'
europee.

Nome, data e luogo di nascita.
  Coerentemente  con  gli  orientamenti  che  emergono anche in altri
Paesi europei, deve essere presente la preoccupazione di non inserire
nell'attestato  di  certificazione  attributi  personali  che possano
introdurre  elementi  di  potenziale  discriminazione  individuale  e
sociale  rispetto alla possibilita' di essere presi in considerazione
per una occupazione.
  Proprio per questo esse devono limitarsi agli elementi strettamente
necessari  ad  identificare  il  titolare  del certificato. In questo
senso  va  intesa la presenza di descrittori come il nome, la data di
nascita, il luogo di nascita.

Nome della/e struttura/e formativa/e.
  Il  nome  della struttura che ha gestito il percorso e dei soggetti
che   vi  hanno  partecipato  sottoscrivendo  uno  specifico  accordo
organizzativo,  o  costituendo  una  specifica  associazione anche in
forma  consortile,  con  le indicazioni integrative del luogo e della
data   di  rilascio  del  certificato,  e'  considerato  un  elemento
significativo,  soprattutto  per le imprese. Infatti, al di la' delle
indicazioni  piu'  dettagliate  sulle  caratteristiche  del  percorso
formativo,  l'immagine  di  qualita' ed affidabilita' della struttura
formativa   che  ha  consentito  di  arrivare  al  conseguimento  del
certificato  costituisce  per  gli  imprenditori  la  piu'  immediata
garanzia che alle acquisizioni certificate formalmente corrisponda un
effettiva capacita' professionale del soggetto che ne e' titolare.

Ruolo istituzionale del/dei firmatario/i.
  Il   certificato  deve  essere  firmato  dal  competente  dirigente
regionale e dal presidente della commissione giudicatrice.
1) Figura professionale di riferimento.
  In   quest'ambito   si   tratta   di   evidenziare   le  principali
caratteristiche  della  figura professionale assunta come riferimento
del percorso formativo.
  I   risultati  relativi  alla  raccolta  di  informazioni  ritenute
rilevanti  per  la  descrizione della figura professionale variano in
funzione  dei  modelli di analisi del lavoro e della professionalita'
che vengono di volta in volta adottati.
2) Competenze acquisite.
  Tutti  i  documenti  di  lavoro  relativi all'attivazione del IFTS,
facendo  propria  anche  una  indicazione  chiaramente espressa dalla
normativa  recente, sottolineano come le competenze debbano essere il
principale  elemento di riferimento per la progettazione dei percorsi
di  questo  nuovo  canale  formativo  e  per  certificare  e  rendere
riconoscibili le acquisizioni delle persone che vi partecipano.
  Il concetto di "competenza" assume connotazioni e sfumature diverse
a  seconda  dei  diversi  approcci  e  modelli  che si utilizzano per
definirlo.  A fini della certificazione si intende con questo termine
identificare l'insieme di risorse (conoscenze, abilita', ecc.) di cui
un  soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento
in  un  contesto  lavorativo,  e  piu'  in generale per affrontare il
proprio sviluppo professionale e personale.
  Al  di  la' di come i vari modelli definiscono e descrivono in modo
piu'  specifico  il  concetto  di  "competenza",  e'  qui  importante
evidenziare    due    elementi   caratteristici,   che   lo   rendono
particolarmente   rilevante   per   la  certificazione  dei  processi
formativi ai fini di una loro trasparenza sul mercato del lavoro.
  La  competenza  esprime  una  "relazione"  tra  un  soggetto  e una
specifica  situazione.  In questo senso essa non e' ricavabile da una
esclusiva  analisi  della  natura  tecnica  dei compiti lavorativi, e
neppure  dalla  definizione  di  una  somma di conoscenze e capacita'
astrattamente  possedute  da  un  soggetto.  Essa  scaturisce  invece
dall'analisi  del "soggetto in azione", dalla considerazione del tipo
di  risorse  che  mette in campo e delle modalita' con cui le combina
per fronteggiare situazioni relazionali e professionali.
  Per  questi motivi la competenza costituisce un concetto sistemico,
un  mix integrato di risorse di natura diversa (conoscenze, abilita',
risorse  personali,  ecc.)  che  vengono  dinamicamente combinati dal
soggetto nell'esercizio delle attivita' lavorative.
  La  natura  del  concetto  di  competenza fa si' che essa si presti
efficacemente  a  fare  da "interfaccia" tra mondo del lavoro e mondo
della   formazione,   favorendo  la  definizione  di  un  riferimento
linguistico  comune  che  rende  piu'  facilmente riconoscibili anche
all'interno  delle  realta'  produttive  le  acquisizioni che vengono
certificate al termine dei percorsi formativi.
  Infatti le competenze costituiscono al tempo stesso:
    il  punto  di  arrivo  dei  processi  di  analisi del lavoro e di
descrizione della professionalita' richiesta;
    il punto di partenza per stabilire i risultati attesi dall'azione
formativa e definire le modalita' piu' coerenti per raggiungerli.
  Ai  fini  della progettazione formativa, l'insieme di competenze e'
stato   classificato   in  una  tipologia  comprendente  tre  diverse
categorie  (competenze di base, trasversali e tecnico-professionali),
che  corrispondono  ai tre tipi di risorse (di diversa natura) che un
soggetto   combina   nell'esercizio   di   una  prestazione  efficace
all'interno di un contesto lavorativo:
    competenze   di   base:  costituiscono  le  risorse  fondamentali
comunque  necessarie  ad un individuo per l'accesso alla formazione e
al  lavoro,  oltre  che  per  lo  sviluppo  di  un  proprio  percorso
individuale e professionale.
  E'  opportuno  a  tale  riguardo  precisare che, nell'ambito di una
riflessione che riconosca il contributo che anche i canali scolastico
e  universitario  offrono  allo  sviluppo  delle professionalita' dei
soggetti,    e'    necessario   dare   una maggiore   visibilita'   e
considerazione  alle  competenze  di  base. Per competenze di base si
intende  quindi  l'insieme  delle  conoscenze (e della loro capacita'
d'uso)  che  costituiscono sia il requisito per l'accesso a qualsiasi
percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per l'accesso al
lavoro  e  alle  professioni,  costituendo  in questo modo un moderno
diritto  di  cittadinanza.  Lingue,  informatica  di  base, economia,
legislazione  e  contrattualistica  del  lavoro  sono soltanto alcuni
degli  esempi  possibili di tali competenze. In tal senso lo sviluppo
di  un'ampia gamma di competenze di base e' oggi obiettivo congiunto,
ciascuno   nel   proprio   ambito,  della  scuola,  della  formazione
professionale e dell'universita';
    competenze   trasversali,   sono   le  competenze  (comunicative,
relazionali,  di  problem  solving,  ecc.) che entrano in gioco nelle
diverse  situazioni  lavorative  e  che  consentono  al  soggetto  di
trasformare  i  saperi  in un comportamento lavorativo efficace in un
contesto specifico.
  E'   importante  sottolineare  come  all'interno  delle  competenze
trasversali  occorre anche considerare tutto quell'insieme di risorse
cognitive e metodologiche che l'esperienza scolastica e universitaria
consente  di  sviluppare  e  rendere patrimonio stabile del soggetto,
anche se spesso esso viene declinato con linguaggi diversi.
    competenze  tecnico-professionali,  costituite dai saperi e dalle
tecniche  connesse  all'esercizio delle attivita' operative richieste
dai  processi  di  lavoro  a  cui  ci si riferisce nei diversi ambiti
professionali.   A   tale   riguardo   e'  necessario  richiamare  le
specificita'  che  caratterizzano  i  diversi  contributi che possono
venire  dal  sistema  scolastico,  universitario  e  dalla formazione
professionale    regionale    allo    sviluppo    delle    competenze
tecnicoprofessionali.
  Ai  fini della certificazione, le competenze distinte in queste tre
tipologie  possono  essere  convenzionalmente  strutturate  in unita'
(capitalizzabili):   cio'  consentirebbe  di  evitare  una  eccessiva
frammentazione nella descrizione delle competenze stesse.
  La  aggregazione delle competenze in unita' capitalizzabili e' gia'
utilizzata  in  molti  paesi  europei  (come  ad  esempio in Francia,
Belgio,  Spagna,  U.K.):  anche  tenendo  in considerazione i modelli
messi   a   punto   negli   altri   paesi   l'unita'   di  competenza
(capitalizzabile) e' stata concepita nel nostro Paese come un insieme
di    competenze   autonomamente   significativo   (autoconsistente),
riconoscibile  dal  mondo  del  lavoro  come  componente specifico di
professionalita',   ed   identificabile  (dall'impresa,  dal  sistema
formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.
  A   livello   di   percorso   formativo,  le  competenze  divengono
l'obiettivo  di  riferimento delle diverse sequenze didattiche di cui
si compone il percorso stesso.
  Tali  sequenze  assumono  la denominazione di "unita' formative", e
possono  o  meno  corrispondere  ad  una  unita'  capitalizzabile  di
competenza.
  Ciascuna   unita'   formativa  e'  definita  da  una  denominazione
specifica  (titolo),  dalle competenze-obiettivo dai contenuti, dalla
durata,  dalle  modalita'  formative e dalle modalita' di valutazione
previste.
  Dal  momento  che una unita' formativa e' finalizzata allo sviluppo
di  competenze,  potra' essere che per raggiungere tale obiettivo sia
opportuno articolare l'unita' stessa in "moduli formativi".
  Il   "modulo  formativo"  puo'  essere  definito  come  un  insieme
strutturato  di  esperienze  di  apprendimento ben identificato nelle
condizioni di partenza e negli obiettivi di arrivo.
  In  tale senso, il concetto di "modulo" potrebbe essere considerato
corrispondente  a  quello  di  "unita'  formativa": ma da un punto di
vista operativo puo' essere opportuno tenerli distinti, conferendo al
secondo   il  carattere  di  strumento  per  la  progettazione  e  la
programmazione  didattica,  e  non  attribuendo ad esso il rilievo ai
fini  della  certificazione  che  invece  puo'  essere conferito alla
unita' formativa.
  Nel  certificato  e'  necessario  precisare  quali unita' formative
concorrano    all'acquisizione    delle    unita'    di    competenza
(capitalizzabili) certificate.
  Se  anziche'  in  unita'  formative il percorso fosse articolato in
moduli  (praticando  quindi  una sostanziale corrispondenza tra i due
concetti),   e'   necessario   precisare   quali   moduli  concorrano
all'acquisizione delle unita' di competenza.
  Si   sottolinea  che  in  assenza  di  uno  standard  convenzionale
condiviso,  il  legame  con  le  unita'  formative  (o con i moduli),
diviene,   in   via   transitoria,  un  elemento  qualificante  delle
competenze  certificate,  e  la  base  indispensabile  per  una  loro
capitalizzazione  ed  un loro successivo riconoscimento quale credito
formativo.
3) Percorso  formativo. Delibera di approvazione del progetto, durata
del corso, titolo delle unita' formative (moduli), durata in ore, con
testi di apprendimento, modalita' di valutazione.
  L'indicazione   degli   estremi   della   delibera   regionale   di
approvazione  del  progetto costituisce una ulteriore informazione ed
una ulteriore garanzia di trasparenza.
  La  durata  del  corso  costituisce il piu' immediato attributo del
percorso  formativo  che  e'  possibile  considerare  per  una  prima
generale   valutazione   della  sua  coerenza  con  le  conoscenze  e
competenze  che  si  intendono  certificare. In questa prospettiva si
tratta   quindi  di  una  informazione  che  consente  una  indiretta
valutazione della qualita' e affidabilita' del percorso formativo.
  Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida per la
progettazione  dei  percorsi  formativi  IFTS,  che  raccomandano una
scansione  modulare  in  unita' di apprendimento in se' concluse, nel
certificato  si  assume l'unita' formativa come elemento di scansione
del  percorso.  Pertanto  ne  va  indicata la denominazione e la loro
durata in ore.
  E'  necessario  inoltre indicare per ogni unita' formativa quale e'
stato  il/i  contesto/i  di  apprendimento (aula, laboratorio, lavoro
individuale,  project  work,  ecc.)  e  le  modalita'  di valutazione
(colloqui,    prova   scritta,   prova   pratica   e/o   simulazione,
esercitazioni,   test,   ecc.)   anche   al   fine  di  agevolare  il
riconoscimento di crediti formativi verso altri sistemi (es.: sistema
universitario).
  I  descrittori  del  percorso  formativo  possono essere utilizzati
anche  per  evidenziare eventuali crediti in ingresso. In questo caso
e'  necessario  indicare il titolo dell'unita' formativa riconosciuta
quale  credito, omettendo la durata in ore e indicando il contesto di
apprendimento  (esterno  al percorso) in cui le competenze sono state
maturate  (es.:  lavoro,  autoformazione,  formazione  professionale,
ecc.)  e  le modalita' di accertamento del credito stesso in ingresso
(es: valutazione/bilancio di competenze).

Tirocinio.  Sede/i  di  svolgimento  del  tirocinio,  durata, settore
comparto  di  attivita',  funzione/processo organizzativo e attivita'
svolte.

  Un  elemento  di  particolare rilevanza e' attribuito alla puntuale
descrizione  delle  situazioni  di  tirocini presenti all'interno del
percorso  formativo,  e  quindi  a tutte quelle informazioni (durata,
tipo  di  imprese  coinvolte, ecc.) che possono contribuire a rendere
trasparente  le caratteristiche e la qualita' di queste esperienze. A
tale  scopo  e'  necessario  indicare  la  denominazione del soggetto
ospitante   e   il   luogo   di   svolgimento   del   tirocinio;   il
settore/comparto di riferimento del soggetto ospitante; la dimensione
indicativa  del  soggetto ospitante utilizzando la tipologia piccola,
media  e  grande  impresa (p - m - g) e la funzione/i o il processo/i
dove  si  sono svolte le attivita' del tirocinante. Tali informazioni
andranno ripetute nel caso in cui l'esperienza di tirocinio sia stata
svolta  in piu' soggetti ospitanti. E' inoltre necessario indicare le
attivita'  o  le  aree  di  attivita'  in cui il tirocinante e' stato
coinvolto.
4) Modalita' di valutazione finali.
  E' necessario specificate il tipo di prove di valutazione (colloqui
e  prova  di simulazione) usate per accertate il raggiungimento delle
conoscenze e delle competenze a conclusione del percorso formativo.
5) Crediti formativi.
  Come  definito  nelle linee guida per la progettazione dei percorsi
formativi IFTS le competenze acquisite nei percorsi formativi possono
valere  quale  credito  formativo  rispetto ad altri sistemi (scuola,
universita',   formazione   professionale),   ferma   restando   ogni
determinazione   che  le  singole  istituzioni  adottano  nella  loro
autonomia.
  Nel caso fosse stato previsto preventivamente, in sede progettuale,
un  rapporto  di  corrispondenza  tra  il percorso formativo IFTS e i
percorsi  di  formazione professionale e/o i percorsi universitari e'
possibile  dichiarare  il valore del credito rispetto alla formazione
professionale  e/o  esprimere  tale corrispondenza con riferimento al
sistema  di  crediti ECTS nell'ambito universitario. Tale indicazione
di   credito   dovra'   essere   riferita  oltre  che  all'ambito  di
spendibilita',   anche  alla  specifica  struttura/strutture  che  si
impegnano a riconoscerlo, verso quale percorso formativo/accademico e
la validita' nel tempo del credito stesso.
  Qualora  il  valore di credito delle diverse unita' o moduli in cui
si  struttura il percorso formativo non sia preventivamente definito,
esso  sara'  invece  determinato  di  volta  in volta dal sistema che
riceve in ingresso l'allievo in uscita dal percorso IFTS.
6) Annotazioni integrative.
  Altre informazioni.
  Aggiungere,   se  necessario,  ulteriori  informazioni  qualitative
riguardanti  l'esperienza  e le modalita' di svolgimento del percorso
(ad   esempio:   la   personalizzazione   del  percorso,  metodologie
didattiche innovative, ecc.).