(all. 1 - art. 1)
                                                     Allegato tecnico

  Paragrafo  1:  Assolvimento dell'obbligo formativo nella formazione
professionale.

  1.  L'obbligo  di  frequenza  di  attivita'  formative,  di seguito
denominato  obbligo  formativo  puo'  essere  assolto  nel sistema di
formazione  professionale  regionale  attraverso  la  frequenza delle
attivita' formative disciplinate dalla vigente legislazione.
  2.  I  percorsi  regionali  di  formazione rivolti all'assolvimento
dell'obbligo  formativo  si  articolano  attraverso i cicli formativi
previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia. A conclusione di
ciascun  ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che
costituiscono  titolo  per  l'accesso  ai cicli successivi omogenei o
credito  per  l'accesso  a  cicli  diversi  o  per la transizione nel
sistema  di  istruzione  o  nell'esercizio  dell'apprendistato, fatta
salva   la   possibilita'   di   certificazione,   ad  istanza  degli
interessati,  di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei
corsi per periodi piu' brevi.
  3.  L'accesso  ai  cicli della formazione e' garantito a coloro che
hanno  assolto  l'obbligo  di  istruzione ed e' consentito sulla base
delle  conoscenze,  competenze  e  capacita'  possedute dai singoli e
sulla   base   del  riconoscimento  di  crediti  formativi  acquisiti
attraverso  percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze
di  apprendistato  e  di  lavoro.  A  tal  fine  le agenzie formative
predispongono  moduli  di  accoglienza comprensivi di un servizio per
l'accertamento  di  conoscenze, capacita', competenze acquisite e per
il   riconoscimento   di  eventuali  crediti  formativi.  I  percorsi
formativi  saranno  programmati tenendo conto anche delle indicazioni
degli  enti  locali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza
con le politiche di sviluppo locale e con le esigenze del mercato del
lavoro.
  4.  Per  conseguire  una  qualifica  professionale  valida  ai fini
dell'assolvimento  dell'obbligo  formativo  i  percorsi di formazione
professionale  da  frequentare  non  possono avere durata complessiva
inferiore  a  due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti.
Il  conseguimento  della qualifica puo' dare accesso ad un successivo
ciclo di specializzazione.
  5.  Al  fine  diffondere  standard  formativi  omogenei  a  livello
nazionale,  nella  strutturazione  dei percorsi formativi si persegue
l'obiettivo  dello  sviluppo  di  competenze  di  base, di competenze
tecnico-professionali  e  di competenze trasversali anche mediante le
attivita'  di  tirocinio, al fine di realizzare un percorso educativo
unitario.
  6.  I  percorsi  formativi  devono  inoltre  assicurare  misure  di
accompagnamento finalizzate a favorire l'inserimento professionale in
relazione al contesto lavorativo locale. I percorsi formativi saranno
programmati  tenendo  conto anche delle indicazioni provenienti dagli
enti locali.
  7.  Le agenzie di formazione svolgono verifiche in itinere e finali
per accertare il conseguimento delle competenze di cui al punto 5.
  8.  Nei  percorsi  per l'assolvimento dell'obbligo formativo devono
essere create condizioni didattiche e logistiche tali da consentire a
soggetti  svantaggiati  e  portatori  di  handicap  di fruire a pieno
titolo  delle  opportunita'  formative.  A  tale  scopo devono essere
adottate  modalita'  di  personalizzazione  dei  percorsi  ed offerti
moduli e servizi di sostegno.
  9.  Le agenzie formative, sulla base degli indirizzi espressi dalle
regioni  o  dalle  province  delegate adottano sistemi di valutazione
della  qualita'  dell'offerta  formativa erogata e percepita nei suoi
esiti.
  10.  Le  regioni  o le province delegate regolamentano i tempi e le
modalita'  di  comunicazione  tra le scuole, le agenzie formative e i
servizi   per   l'impiego   competenti  per  territorio,  di  seguito
denominati  servizi  per  l'impiego,  delle  informazioni relative ai
giovani  soggetti  a  obbligo  formativo  che abbandonano il percorso
scolastico o formativo.
  11  . Per i giovani soggetti ad obbligo formativo che si trovano in
condizione  lavorativa  con  contratto  diverso dall'apprendistato le
regioni  o  le  province  delegate  programmano  specifiche attivita'
formative  finalizzate all'assolvimento dell'obbligo anche sulla base
di  intese  con le istituzioni scolastiche. Nell'ambito del modulo di
accoglienza  di  cui  al  punto  3  verranno definite le modalita' di
frequenza del percorso formativo.

  Paragrafo 2: Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato.

  1. L'obbligo formativo puo' essere assolto all'interno del percorso
di  apprendistato  come  disciplinato  dall'articolo  16  della legge
24 giugno  1997,  n.  196  e successive modifiche e dai provvedimenti
attuativi.
  2.  Nei  percorsi  di  apprendistato rivolti ai giovani soggetti ad
obbligo  formativo  vengono  organizzati, per la durata di almeno 120
ore   annue,   moduli   aggiuntivi   di   sostegno   finalizzati   al
consolidamento  ed  all'eventuale  recupero  delle conoscenze e delle
competenze  di  base e trasversali sulla base dell'accertamento delle
competenze  possedute  dagli  apprendisti  e  dell'individuazione dei
fabbisogni  formativi.  I  contratti  collettivi  nazionali di lavoro
disciplinano la ripartizione di tale monte ore tra formazione esterna
e  formazione sul luogo di lavoro, assicurando comunque alla prima un
congruo numero di ore.
  3.  Per  i  soggetti  portatori  di  handicap  devono essere create
condizioni  didattiche, educative, organizzative e logistiche tali da
assicurare  la  frequenza a pieno titolo delle opportunita' formative
in  funzione  del  successo  formativo.  A  tale  scopo devono essere
adottate modalita' di personalizzazione dei percorsi, e devono essere
offerti moduli e servizi di sostegno.
  4. Allo scopo di facilitare a livello locale l'incontro tra domanda
e  offerta,  i  servizi per l'impiego decentrati organizzano apposite
banche-dati   contenenti  i  curricoli  dei  giovani  che  desiderano
assolvere   l'obbligo   formativo  in  apprendistato  e  le  relative
richieste di assunzione delle imprese.
  5.  La cessazione dal rapporto di lavoro in apprendistato va quanto
prima comunicata ai Servizi per l'impiego, che contattano i giovani a
fini di orientamento.

  Paragrafo 3: Organizzazione dei servizi per l'impiego.

  1.  I  servizi  per  l'impiego  predispongono,  relativamente  alle
funzioni di loro competenza, una anagrafe regionale contenente i dati
dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.
  2.  Le  regioni,  le  province  delegate  ed i comuni disciplinano,
relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle
banche  dati  e le modalita' di scambio di informazioni tra i servizi
per l'impiego decentrati, gli assessorati alla formazione, le agenzie
formative  e  le  scuole per favorire l'orientamento dei giovani e la
predisposizione di una adeguata offerta formativa.
  3.   I  servizi  per  l'impiego  convocano,  per  un  colloquio  di
informazione  e  di  orientamento,  i  giovani  soggetti  ad  obbligo
formativo  e  che  hanno  comunicato  l'intenzione  di abbandonare il
percorso  scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare
la scuola o le attivita' formative.
  4. I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:
    a) ad  individuare  le  competenze, le capacita', le attitudini e
gli interessi dei giovani;
    b) ad  informare  i  giovani  sulle  opportunita'  formative e di
lavoro  in  apprendistato  esistenti  sul  territorio,  nonche' sugli
interventi per il sostegno finanziario alla frequenza formativa;
    c) ad  assicurarne  l'iscrizione  ad  un  percorso  di formazione
professionale  qualora  il  giovane  non  risulti  gia'  assunto come
apprendista.
  5.  Al  fine  di  assicurare  la  personalizzazione dell'intervento
orientativo  i servizi per l'impiego decentrati nominano un tutor per
i  giovani  di  cui  al  punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del
percorso  formativo  dei  giovani  provvedendo  anche a contattare le
famiglie  o  ad  attivare  altri  servizi  di  intervento sociale ove
ritenuto necessario.

  Paragrafo 4: Interazione fra istruzione e formazione professionale.

  1.   Le   regioni   e   le   province   delegate,   promuovono  con
l'amministrazione   scolastica   apposite   intese   per   promuovere
l'integrazione   tra   i   percorsi   scolastici   e   di  formazione
professionale. Attraverso tali intese vengono:
    a) progettate  iniziative  di  formazione  integrata tra scuole e
agenzie di formazione professionale;
    b) stabiliti  il  valore dei crediti formativi maturati presso la
formazione   professionale   a   tempio   pieno   oppure  all'interno
dell'apprendistato  per  il  rientro  nei diversi indirizzi di scuola
secondaria  superiore  ed  il  valore  dei crediti formativi maturati
presso  la  scuola  secondaria  ai  fini  del passaggio al sistema di
formazione professionale o all'apprendistato.

  Paragrafo 5: Certificazioni finali.

  1.  L'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivita' formative
mediante conseguimento della qualifica professionale e' attestato con
apposita  nota inserita nelle certificazioni rilasciate. In tutti gli
altri  casi  di  assolvimento  dell'obbligo formativo all'interno del
sistema  della  formazione  professionale  regionale o nell'esercizio
dell'apprendistato   l'attestazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
approvati  con  decreto adottato d'intesa tra i Ministri del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  della  pubblica istruzione, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali.

  Paragrafo 6: Monitoraggio della legge.

  1. Le amministrazioni regionali predispongono entro il 30 giugno di
ogni  anno una relazione sull'attuazione dell'obbligo formativo sotto
l'aspetto  quantitativo  e sul suo impatto sull'utenza e sull'offerta
formativa,  ai  fini  dell'elaborazione  da  parte  del  Governo, con
l'assistenza   tecnica   dell'Isfol,   di   una   relazione  generale
sull'attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  Paragrafo 7: Esercizio progressivo delle funzioni.

  1.   Le  funzioni  amministrative  oggetto  del  presente  atto  di
indirizzo  e  coordinamento  si  attuano  progressivamente  a partire
dall'anno 2000 per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale
che:
    a) nell'anno  2000  compiono 15 anni ed hanno assolto all'obbligo
di istruzione;
    b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
    c) a  decorrere  dall'anno  2002  compiono  15 anni, 16 anni e 17
anni.