Art. 2.
         (( Termini per la presentazione della dichiarazione
         in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ))
  1.  Le  persone  fisiche  e  le  societa'  o le associazioni di cui
all'articolo   6,   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973, n. 600 (a), presentano la dichiarazione, compresa
quella unificata annuale, tra il 1o maggio ed il 30 giugno di ciascun
anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa
quella unificata, e' effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche,
tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o  del  rendiconto  entro un
termine  stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la
dichiarazione,  compresa  quella  unificata  annuale,  entro  un mese
dall'approvazione  del  bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non
e'  stato  approvato  nel  termine  stabilito,  la  dichiarazione  e'
presentata  entro  un  mese  dalla  scadenza  del  termine stesso. La
trasmissione  della  dichiarazione in via telematica, compresa quella
unificata,   e'  effettuata  entro  due  mesi  dall'approvazione  del
bilancio  o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per
l'approvazione.
  3.  Gli  altri  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  presentano  la  dichiarazione,  compresa quella unificata
annuale,  entro  sei  mesi  dalla  fine  del  periodo  d'imposta.  La
trasmissione  della  dichiarazione in via telematica, compresa quella
unificata,  e'  effettuata  entro  sette  mesi dalla fine del periodo
d'imposta.
((    4.  Se  il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa
quella  unificata,  scade  tra  il  1o gennaio  ed  il  31 maggio, la
presentazione  delle  stesse  e'  effettuata  nel mese di maggio e la
trasmissione  telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si
applica  nel  caso  in  cui  la dichiarazione deve essere redatta, ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  sui  modelli  approvati entro il
15 febbraio  dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di
presentazione.
  4-bis.  Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle
dichiarazioni  in  via telematica non rilevano ai fini dei versamenti
delle  imposte,  che  sono  comunque  effettuati  entro  gli ordinari
termini di scadenza.
  5.  I  sostituti  di imposta che non sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra
il  1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno
solare   precedente.  La  trasmissione  della  dichiarazione  in  via
telematica e' effettuata nel mese di giugno. ))
  6.  Per  gli  interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a
3-bis  dell'articolo  26  del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600  (b),  e  per  quelli  assoggettati alla
ritenuta  a  titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo  e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996,  n.  425  (c),  nonche'  per  i  premi  e per le vincite di cui
all'articolo   30,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600  (d), i soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente
alla dichiarazione dei redditi propri.
  7.  Sono  considerate  valide  le dichiarazioni presentate (( entro
novanta   giorni  ))  dalla  scadenza  del  termine,  salva  restando
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  per  il  ritardo. Le
dichiarazioni presentate con ritardo (( superiore a novanta giorni ))
si  considerano  omesse,  ma  costituiscono,  comunque, titolo per la
riscossione  delle  imposte  dovute  in  base agli imponibili in esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
  8.   Salva   l'applicazione   delle   sanzioni  amministrative,  la
dichiarazione  dei  redditi,  la dichiarazione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta
possono  essere integrate per correggere errori od omissioni mediante
successiva  dichiarazione  da redigere secondo le modalita' stabilite
per  le  medesime  dichiarazioni  e da presentare all'amministrazione
finanziaria  per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a.
convenzionata.
  9.  I  termini  di  presentazione  ((  e  di  trasmissione )) della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo
giorno feriale successivo.
              (a) Si  riporta  il  testo  dell'art. 6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
              "Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
          societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e in accomandita
          semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  le  societa' e le
          associazioni  ad  esse  equiparate  a  norma  dello  stesso
          articolo  devono  presentare  la dichiarazione agli effetti
          dell'imposta  locale  sui  redditi  da  esse  dovuta e agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovute
          dai soci o dagli associati.
              2.  La  dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni
          prescritte  nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
          dell'art. 4.
              3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
          da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
          indicato  nell'art.  22,  il bilancio, composto dallo stato
          patrimoniale  e  dal  conto  dei  profitti e delle perdite,
          relativo  al  periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi, le
          rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari,  secondo  le
          disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  per  la
          determinazione  dell'imponibile  devono  essere indicati in
          apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
              4.  Le  disposizioni  del  comma  3 non si applicano ai
          soggetti  che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
          hanno  optato  per  il  regime  di  contabilita' ordinaria,
          nonche'   alle   societa'   semplici  e  alle  societa'  ed
          associazioni ad esse equiparate.
              5.  I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
          il  periodo  previsto  dall'art.  43, le certificazioni dei
          sostituti  di imposta, i documenti probatori dei crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili,  nonche'  ogni  altro  documento  previsto  dal
          decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti
          devono   essere   esibiti   o   trasmessi,   su  richiesta,
          all'ufficio competente".
              (b) Si  riporta  il  testo  dell'art.  26, commi da 1 a
          3-bis  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600:
              "Art.  26.  -  I  soggetti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  23,  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
          similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
          di  rivalsa,  sugli interessi ed altri proventi corrisposti
          ai  possessori.  L'aliquota  della  ritenuta  e' ridotta al
          12,50  per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
          scadenza  non  inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
          finanziarie.  Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
          periodo  sono  emessi  da  societa'  od enti, diversi dalle
          banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato da azioni non
          negoziate  in  mercati  regolamentati  italiani  ovvero  da
          quote,   l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a
          condizione  che,  al  momento  di  emissione,  il  tasso di
          rendimento  effettivo non sia superiore al doppio del tasso
          ufficiale  di  sconto,  per  le  obbligazioni  ed  i titoli
          similari   negoziati  in  mercati  regolamentati  di  Paesi
          aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
          pubblico  ai  sensi  della disciplina vigente al momento di
          emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
          due  terzi,  per  le obbligazioni e titoli similari diversi
          dai  precedenti.  Qualora  il rimborso delle obbligazioni e
          dei  titoli  similari con scadenza non inferiore a diciotto
          mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
          altri  proventi  maturati  fino  al momento dell'anticipato
          rimborso  e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
          cento.
              2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano una
          ritenuta  del  27  per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
          italiane;
                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
          l'ente Poste italiane;
                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di
          cui  al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
          43,  e  sugli  altri  fondi  finalizzati  alla gestione del
          debito pubblico.
              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al
          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso
          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non
          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi
          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento
          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai
          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti.
              3-bis.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art.
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e  g-ter)  del  comma  1 dell'art. 41 del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  ovvero
          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
          ovvero   con   la maggiore   aliquota   a   cui   sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
          predetti rapporti".
              (c) Il   testo   dell'art.   7,   commi   1  e  2,  del
          decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della finanza
          pubblica", e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Sui proventi derivanti da depositi di
          denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle
          azioni  e  da  titoli similari, a garanzia di finanziamenti
          concessi    ad    imprese   residenti,   effettuati   fuori
          dall'esercizio di attivita' produttive di reddito d'impresa
          da  parte  di persone fisiche, nonche' da parte di societa'
          semplici  ed  equiparate  di cui all'art. 5 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, di
          enti  non  commerciali  o  di  soggetti non residenti senza
          stabile   organizzazione   nel   territorio   dello  Stato,
          indipendentemente  da  ogni altro tipo di prelievo previsto
          per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
          cento  degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta. I
          soggetti  indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il
          giorno  15  del  mese successivo a quello in cui i proventi
          sono   erogati,   al  versamento  diretto  della  somma  al
          concessionario della riscossione, competente in ragione del
          loro   domicilio   fiscale,   trattenendone  l'importo  sui
          proventi  corrisposti.  In  caso di estinzione del deposito
          prima  della  corresponsione dei proventi; l'avente diritto
          e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella
          misura  del  20  per  cento  degli  importi  maturati e non
          corrisposti  nel  periodo  di  durata  del deposito. (Comma
          cosi'  modificato,  in  sede  di  conversione,  dalla legge
          8 agosto 1996, n. 425).
              2.  Per  i  depositi  effettuati  presso  soggetti  non
          residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
          di  altro  intermediario finanziario, a carico dei relativi
          proventi  all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero
          ricevendone  provvista dall'avente diritto. Il prelievo non
          deve  essere  eseguito qualora il depositario non residente
          certifichi con atto redatto in forma autentica su richiesta
          del  depositante,  che  il  deposito  non  e'  finalizzato,
          direttamente   o   indirettamente,   alla   concessione  di
          finanziamenti  ad  imprese residenti. La certificazione non
          puo' essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i
          quali  la  Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni
          contro  le  doppie  imposizioni  e  ai  fini sanzionatori e
          equiparata  alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
          I  proventi  non  percepiti  per  il tramite di banche o di
          altri  intermediari finanziari devono essere indicati nella
          dichiarazione  dei  redditi e su di essi e' dovuta la somma
          determinata ai sensi del comma 1".
              (d) Il  testo  dell'art.  30 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente:
              "Art.  30  (Ritenuta  sui  premi  e sulle vincite). - I
          premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
          per  i  quali  gli  stessi assumono rilevanza reddituale ai
          sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi diversi da quelli
          su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di
          abilita',   quelli  derivanti  da  concorsi  a  premio,  da
          pronostici  e  da  scommesse,  corrisposti  dallo Stato, da
          persone  giuridiche  pubbliche  o  private  e  dai soggetti
          indicati  nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una
          ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta, con facolta' di
          rivalsa,  con esclusione dei casi in cui altre disposizioni
          gia  prevedano  l'applicazione  di  ritenute alla fonte. Le
          ritenute   alla   fonte  non  si  applicano  se  il  valore
          complessivo  dei  premi  derivanti  da  operazioni a premio
          attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al
          medesimo  soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il
          detto  valore  e'  superiore al citato limite, lo stesso e'
          assoggettato  interamente  a  ritenuta. Le disposizioni del
          periodo  precedente  non  si  applicano  con riferimento ai
          premi  che  concorrono  a  formare  il  reddito  di  lavoro
          dipendente
              L'aliquota  della  ritenuta  e' stabilita nel dieci per
          cento  per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
          di  beneficenza  autorizzati a favore di enti e comitati di
          beneficenza,  nel  venti  per  cento  sui  premi dei giochi
          svolti   in   occasione   di  spettacoli  radio-televisivi,
          competizioni  sportive  o manifestazioni di qualsiasi altro
          genere  nei  quali  i  partecipanti si sottopongono a prove
          basate   sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,  nel
          venticinque per cento in ogni altro caso.
              Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da  servizi,  i  vincitori, hanno facolta', se chi eroga il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto  possibile,  rispetto  al  primo, di un importo pari
          all'imposta  gravante  sul  premio originario. Le eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro.
              La  ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle
          lotterie  nazionali,  dei giochi di abilita' e dei concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di gioco.
              La  ritenuta sulle vincite dei giochi di abilita' e dei
          concorsi   pronostici   esercitati  dal  Comitato  olimpico
          nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze
          equine  e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi
          vigenti.
              L'imposta    sulle    vincite    nelle   scommesse   al
          totalizzatore  ed  al  libro  e'  compresa nell'importo dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.
              La  ritenuta  sulle  vincite  corrisposte dalle case da
          gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli
          di   cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".