Art. 3.
                (( Presentazione delle dichiarazioni
         in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ))
  1. La dichiarazione e' presentata gratuitamente all'amministrazione
finanziaria,  per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla presentazione della
dichiarazione  dei  redditi,  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive,  della  dichiarazione  annuale  ai  fini dell'imposta sul
valore  aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano
effettuato  ritenute  alla fonte nei riguardi di (( non piu' di venti
soggetti,  ))  presentano  la  dichiarazione unificata annuale. (( E'
esclusa  dalla  dichiarazione  unificata  la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che
si  sono  avvalsi  della  procedura  di liquidazione dell'imposta sul
valore  aggiunto  di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
))  Con  decreto dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione
unificata  la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga
particolari tipologie di ritenute alla fonte.
((     2.   La   dichiarazione   e'   presentata  in  via  telematica
all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato
indicato  al comma 3, dalle societa' di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b),
con  capitale  sociale  superiore a 5 miliardi di lire al termine del
periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in
cui  deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di
cui  al  comma  1,  lettera  b),  dello  stesso  articolo 87 (b), con
patrimonio  netto  superiore  a  5  miliardi  di  lire al termine del
menzionato  periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma
3  trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di
cui  al  primo  periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
dipendenti  non  superiore  a  50.  Il  collegamento  telematico  con
l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
  2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una societa' o ente
possiede  i  requisiti  di  cui  al comma precedente, la trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni  di  soggetti appartenenti al gruppo
puo'  essere  effettuata  da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo,
anche  non  in  possesso  dei  menzionati  requisiti.  Si considerano
appartenenti  al  gruppo  l'ente  o  la  societa'  controllante  e le
societa'  da  questi  controllate come definite dall'articolo 43-ter,
quarto   comma,   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (c).
  2-ter.  La  dichiarazione  puo' essere presentata in via telematica
direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e
2-bis. ))
  3.   Ai  soli  fini  della  presentazione  delle  dichiarazioni  si
considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
    a) gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
    b) i  soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
    c) le  associazioni  sindacali  di  categoria tra imprenditori ((
indicate  nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c); del decreto
legislativo  9 luglio  1997, n. 241 (d), nonche' quelle che associano
soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; ))
    d) i  centri  autorizzati  di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
    e) gli  altri  incaricati  individuati  con  decreto del Ministro
delle finanze.
  4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione
finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni.
L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione  delle  dichiarazioni  vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita',  ovvero  in  presenza  di provvedimenti di sospensione
irrogati  dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di
revoca  dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
centri autorizzati di assistenza fiscale.
  5.  La  dichiarazione  puo'  essere  presentata all'amministrazione
finanziaria   anche   mediante   spedizione  effettuata  dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale
risulti con certezza la data di spedizione.
  6.  Le  banche  e  gli  uffici  postali  rilasciano,  anche  se non
richiesta,  ricevuta  di  presentazione  della  dichia-razione.  (( I
soggetti  di  cui  ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al
sostituto  di  imposta  ricevuta di presentazione della dichiarazione
nonche'  copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere
in  via  telematica  all'amministrazione  finanziaria  i dati in essa
contenuti. ))
  7.  Le  banche  e  la  Poste  italiane  S.p.a.  trasmettono  in via
telematica  le  dichiarazioni  all'amministrazione  finanziaria entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
((    7-bis.  Gli  intermediari  e  i soggetti di cui all'articolo 3,
commi  2,  2-bis  e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle
dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la
trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
  7-ter.    Le    dichiarazioni    presentate    agli    intermediari
successivamente  al termine previsto per la presentazione alle banche
e  agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese
dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine
scade   successivamente   a   quello  previsto  per  la  trasmissione
telematica delle medesime dichiarazioni.
  8.  La  dichiarazione  si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata  dal  contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno
dei  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  ovvero  e'  trasmessa
direttamente   all'amministrazione   finanziaria  mediante  procedure
telematiche. ))
  9.  Le  societa'  e  gli  enti  che  trasmettono  la  dichiarazione
direttamente  all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati
della  predisposizione  della dichiarazione conservano per il periodo
previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n.  600  (e),  la  dichiarazione  della  quale
l'amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  o  la
trasmissione,  debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme
a  quello approvato con il decreto di cui all'articolo 1. I documenti
rilasciati  dal  soggetto  incaricato di predisporre la dichiarazione
sono  conservati  dal  contribuente  o dal sostituto d'imposta per il
periodo  previsto  dall'articolo  43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
((    10.  La  prova  della presentazione della dichiarazione e' data
dalla  ricevuta  della  banca,  dell'ufficio  postale  o  di  uno dei
soggetti  di  cui  ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della
raccomandata   di   cui   al  comma  5,  ovvero  dalla  comunicazione
dell'amministrazione  finanziaria  attestante  l'avvenuto ricevimento
della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. ))
  11.  Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono
stabilite  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale.  Le  modalita'  di  svolgimento  del servizio di ricezione
delle  dichiarazioni  da  parte  delle  banche e della Poste italiane
S.p.a.,  comprese  la  misura del compenso spettante e le conseguenze
derivanti   dalle   irregolarita'   commesse  nello  svolgimento  del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. La misura del
compenso  e'  determinata  tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
  12.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti  imposte sostitutive
delle imposte sui redditi.
  13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica
l'articolo   12-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600  (f), e per le convenzioni e
decreti  ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e
i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.
              (a) Si  riporta  il  testo dell'art. 73 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              "Art.  73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
          delle  finanze,  con  propri  decreti,  puo' determinare le
          modalita' ed i termini:
                a) per   l'emissione,   numerazione,   registrazione,
          conservazione  delle  fatture  o  per  la registrazione dei
          corrispettivi   relativi  ad  operazioni  effettuate  dalla
          stessa  impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  ad
          operazioni  effettuate  a mezzo di sedi secondarie od altre
          dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35 e di
          commissionari,  nonche'  per  la registrazione dei relativi
          acquisti;
                b) per  l'emissione delle fatture relative a cessioni
          di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori, a cessioni di
          imballaggi  e  recipienti  di  cui  all'art. 15, n. 4), non
          restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
          cessioni  di  beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
          non  ancora  conosciuti  alla  data  di effettuazione della
          operazione;
                c) per   l'emissione,  numerazione,  registrazione  e
          conservazione  delle  fatture  relative  a  prestazioni  di
          servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
          le   quali  risulti  particolarmente  onerosa  e  complessa
          l'osservanza  degli  obblighi  di cui al titolo secondo del
          presente decreto;
                d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
          da   parte   dei   contribuenti   che  utilizzano  macchine
          elettro-contabili,   fermo  restando  l'obbligo  di  tenere
          conto,  nelle  dichiarazioni  annuali  e nelle liquidazioni
          periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
          nel  periodo  cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si
          riferiscono;
                e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
          fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
          alle  somministrazioni  di  acqua, gas, energia elettrica e
          simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
              Con  decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
          essere   determinate   le   formalita'  che  devono  essere
          osservate  per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
          la  restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
          gratuita   di   beni  invenduti  previste  da  disposizioni
          legislative,  usi  commerciali o clausole contrattuali. Per
          determinate  categorie  di  beni,  contenuti in recipienti,
          imballaggi  e  simili  per  la  diretta vendita al consumo,
          potra'  essere  disposta  l'applicazione di contrassegni di
          Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
              Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre con propri
          decreti,   stabilendo   le   relative   modalita',  che  le
          dichiarazioni  delle  societa' controllate siano presentate
          dall'ente  o  societa' controllante all'ufficio del proprio
          domicilio  fiscale  e che i versamenti di cui agli articoli
          27,  30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
          complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
          dalle   societa'  controllate,  al  netto  delle  eccedenze
          detraibili.  Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
          o  societa'  controllante,  devono  essere presentate anche
          agli   uffici   del   domicilio   fiscale   delle  societa'
          controllate,   fermi  restando  gli  altri  obblighi  e  le
          responsabilita'   delle   societa'   stesse.  Si  considera
          controllata   la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
          possedute  dall'altra  per  oltre  la meta' fin dall'inizio
          dell'anno solare precedente".
              (b) Si  riporta il testo dell'art. 87, comma 1, lettere
          a)  e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  87. - 1.  Sono  soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;".
              (c) Si riporta il testo dell'art. 43-ter, quarto comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
          sul reddito):
              "4.  Agli effetti del presente articolo appartengono al
          gruppo  l'ente  o  societa'  controllate  e  le societa' da
          questo  controllate; si considerano controllate le societa'
          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
          societa'  controllante o tramite altra societa' controllata
          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una
          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin
          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle
          societa'  e  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle   imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".
              (d)  Il  testo  dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
          c),  del  citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e' il seguente:
              "Art.  32. - 1.  I  centri  di  assistenza  fiscale, di
          seguito  denominati "Centri , possono essere costituiti dai
          seguenti soggetti:
                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da
          quelle  indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto del
          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari   al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa
          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla
          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture
          organizzate in almeno 30 province;
                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui
          alle   lettere   a)  e  b),  previa  delega  della  propria
          associazione nazionale".
              (e) Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
              Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte".
              (f)  Si riporta il testo dell'art. 12-bis, comma 1, del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600:
              "Art.  12-bis. - 1. I sostituti d'imposta ed i soggetti
          comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la
          dichiarazione   all'amministrazione   finanziaria,  possono
          trattare  i  dati  connessi  alle dichiarazioni per le sole
          finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio'
          necessario,  adottando  specifiche misure individuate nelle
          convenzioni  di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte
          ad   assicurare   la  riservatezza  e  la  sicurezza  delle
          informazioni  anche  con  riferimento  ai  soggetti da essi
          designati  come  responsabili  o  incaricati ai sensi della
          legge  31 dicembre  1996,  n. 675. Con il decreto di cui al
          comma  11  dell'art.  12  sono  individuate,  altresi',  le
          modalita'   per   inserire  nei  modelli  di  dichiarazione
          l'informativa  all'interessato e l'espressione del consenso
          relativo  ai  trattamenti,  da parte dei soggetti di cui al
          precedente  periodo, dei dati personali di cui all'art. 22,
          comma  1,  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, connessi
          alle dichiarazioni".