Art. 4.
             (( Dichiarazione dei sostituti d'imposta ))
  1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti
indicati  nel  titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600  (a), obbligati ad operare ritenute alla
fonte,  che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute  alla  fonte  secondo  le  disposizioni dello stesso titolo,
presentano  annualmente  una  dichiarazione  unica, anche ai fini dei
contributi  dovuti  all'Istituto  nazionale per la previdenza sociale
(INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni
contro   gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  relativa  a  tutti  i
percipienti.
  2.  La  dichiarazione  indica  i  dati e gli elementi necessari per
l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,  per  la  determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle
ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei
controlli   e   gli   altri   elementi   richiesti   nel  modello  di
dichiarazione,  esclusi  quelli  che  l'amministrazione  finanziaria,
l'INPS   e   l'INAIL  sono  in  grado  di  acquisire  direttamente  e
sostituisce   le   dichiarazioni  previste  ai  fini  contributivi  e
assicurativi.
  3.  Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e  del  lavoro  e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui  al  comma  1  puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli
altri enti e casse.
  4.  Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni
altro  documento  previsto  dal  decreto  di  cui all'articolo 1 sono
conservati  per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, (b), e sono
esibiti   o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio  competente.  La
conservazione  delle attestazioni relative ai versamenti contributivi
e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
((   5. (Soppresso). ))
((   6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(c),  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta  alla  fonte  comunicano  i  dati  fiscali,  contributivi  e
assicurativi   di  tutti  i  i  percipienti  utilizzando  il  modello
approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1,
secondo periodo.
  6-bis.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(c),  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta  alla  fonte  comunicano  all'anagrafe  tributaria  mediante
appositi  elenchi  i  dati  fiscali  dei percipienti. Con decreto del
Ministero  delle  finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le
modalita'  delle  comunicazioni,  previa  intesa  con  le  rispettive
Presidenze  e  con  il  segretario  generale  della  Presidenza della
Repubblica,  per  quanto  concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto
puo'  essere  previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. ))
              (a)  Il  titolo  III  del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Ritenute
          alla fonte".
              (b)  Per  il  testo dell'art. 43 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          vedasi in note all'art. 3.
              (c)  Il  testo  dell'art. 29 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente:
              "Art.   29  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti  dallo  Stato).  -  1. Le amministrazioni dello
          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che
          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita':
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle successive lettere b) e c), aventi carattere
          fisso  e  continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
          al comma 2 dell'art. 23;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelle  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle  indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8 del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del  percipiente all'atto del pagamento o in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendento  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lovoro dipendente
          corrisposti dal sostituto nel biennio precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico con i criteri di cui all'art. 17,
          dello stesso testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il
          primo scaglione di reddito.
              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare
          entro  il  28 febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data di
          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
          il  conguaglio  di  cui  al  comma  3  dell'art.  23 con le
          modalita'  in  esso  stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste  al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
          in  caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire il
          prelievo   delle  imposte.  Ai  fini  delle  operazioni  di
          conguaglio  i soggetti e gli altri organi che corrispondono
          compensi  e  retribuzioni  non  aventi  carattere  fisso  e
          continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
          fine   dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  12 gennaio
          dell'anno  successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
          l'importo   degli   eventuali  contributi  previdenziali  e
          assistenziali,  compresi  quelli  a  carico  del  datore di
          lavoro  e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
          carattere   ricorrente   la   comunicazione   deve   essere
          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla  data di cessazione del rapporto di lavoro, l'amontare
          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
              3.  Le  amministrazioni  della Camera dei deputati, del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di cui al comma 2.
              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui  ai  commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
          e'  tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
              5.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1, e quelle di
          cui  al  comma  3,  che corrispondono i compensi e le altre
          somme  di  cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 28 effettuano
          all'atto   del   pagamento   le  ritenute  stabilite  dalle
          disposimioni stesse".