Art. 5.
               Dichiarazione nei casi di liquidazione
  1.  In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta
sul  reddito  delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di
cui  all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917 (a), e di imprese individuali, il liquidatore nominato
con  provvedimento dell'autorita' giudiziaria presenta, entro quattro
mesi  dalla  data  in  cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in
liquidazione,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo  compreso tra
l'inizio   del   periodo  d'imposta  e  la  data  stessa.  Lo  stesso
liquidatore  presenta  la  dichiarazione relativa al risultato finale
delle  operazioni  di  liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura
della  liquidazione  stessa  o  dal  deposito del bilancio finale, se
prescritto.
  2.   Nel   caso   in  cui  il  liquidatore  non  sia  nominato  con
provvedimento  dell'autorita' giudiziaria lo stesso, o in mancanza il
rappresentante  legale,  presenta  le dichiarazioni di cui al comma 1
entro  l'ordinario  termine  per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi.
  3.  Se  la  liquidazione  si prolunga oltre il periodo d'imposta in
corso  alla  data  indicata  nel comma 1 sono presentate, nei termini
stabiliti  dall'articolo  2,  la  dichiarazione relativa alla residua
frazione  del  detto  periodo  e  quelle  relative ad ogni successivo
periodo d'imposta.
  4.  Nei  casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1 sono presentate, anche se si
tratta  di  imprese  individuali,  dal  curatore  o  dal  commissario
liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro
quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le
dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate (( escluisivamente ai
fini  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) e soltanto
se vi e' stato esercizio provvisorio.
  5.  Resta  fermo,  anche  durante  la  liquidazione,  l'obbligo  di
presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              (a)  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa  semplici,  in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa'  semplici,  ma  l'atto  o  la  scrittura di cui al
          secondo  comma  puo' essere redatto fino alla presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e   in   mancanza,   in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati  a ciascun familiare che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado".