Art. 6.
   (( Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi ))
  1.   I  coniugi  non  legalmente  ed  effettivamente  separati  dei
lavoratori   dipendenti   e  dei  pensionati  possono  presentare  la
dichiarazione  dei  redditi  di  cui all'articolo 78, comma 10, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), in forma congiunta sempreche' non
siano  possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e
51  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), o dei
redditi  la  cui  dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi
formali.
              (a) Il  comma  10  dell'art. 78 della legge 30 dicembre
          1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
          per  razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti  tributari  pendenti;  delega  al Presidente della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari;  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e
          del  conto  fiscale), e' stato prima modificato dall'art. 7
          del  decreto-legge  8 agosto  1996,  n. 437, e poi abrogato
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
          490.
              (b) - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 49, primo
          comma,  e  51  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  49.  - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli
          che  derivano  dall'esercizio  di  arti  e professioni. Per
          esercizio  di arti e professioni si intende l'esercizio per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'
          di  lavoro  autonomo diverse da quelle considerate nel capo
          VI,  compreso  l'esercizio  in  forma associata di cui alla
          lettera c) del comma 3 dell'art. 5".
              "Art.   51  (Redditi  d'impresa).  -  1.  Sono  redditi
          d'impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio di imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  delle  attivita'  indicate  nell'art.  2195 del
          codice  civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e
          c)  del  comma  2  dell'art.  29  che eccedono i limiti ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
              2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
                a) i  redditi  derivanti  dall'esercizio di attivita'
          organizzate  in forma d'impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
                b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
          cave,   torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre  acque
          interne;
                c) i  redditi  dei  terreni,  per  la parte derivante
          dall'esercizo  delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
          pur  se  nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti
          indicati  nelle  lettere  a)  e b) del comma 1 dell'art. 87
          nonche'  alle  societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice.
              3.  Le  disposizioni  in materia di imposte sui redditi
          che   fanno   riferimento  alle  attivita'  commerciali  si
          applicano,   se   non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita' indicate nel presente articolo".