Art. 6. (( Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi )) 1. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), in forma congiunta sempreche' non siano possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), o dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. (a) Il comma 10 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e' stato prima modificato dall'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, e poi abrogato dall'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490. (b) - Si riporta il testo degli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 49. - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5". "Art. 51 (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizo delle attivita' agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo".