Art. 7. (( Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati )) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 (a), recante regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni."; b) i commi 5 e 6 dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti: "5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (b), secondo le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione."; c) il comma 1 dell'articolo 14 e' abrogato. (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, reca: "Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413". (b) Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 14 e 15 del suddetto decreto del Presidente della Republica: "Art. 2 (Termini e modalita' di presentazione della dichiarazione). - 1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni. 2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi una apposita dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'. 3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalita' stabilite dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori. 4. L'apposita dichiarazione, il cui modello e' approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata. 5. La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili ne' altra documentazione. Tale documentazione dovra' essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3. 7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalita' del contribuente. 8. La dichiarazione di cui al comma 2 puo' comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalito'a' di cui all'art. 12 dello stesso decreto. 9. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto". "Art. 14 (Termini e modalita' di presentazione della dichiarazione dei redditi). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. I soggetti di cui all'art. 7, agli effetti di quanto disposto dal titilo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonche' la busta contenente la scheda di cui all'art. 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto di'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'art. 16, comma 2. 5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'art. 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione, hanno in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'art. 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo piu' elevato. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9". "Art. 15 (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale). - 1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalita' previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita' formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto. 2. Il centro di assistenza comunica al sostituto indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, e' consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2. 3. Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti. 4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10. 5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione". (b) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici): "Art. 1. - All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonche' della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente puo' destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici". (c) Per il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi in note all'art. 3.