Art. 7.
((   Centri   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  e
                            pensionati ))
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n.
395  (a),  recante  regolamento  concernente  l'assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "1.   I  sostituti  d'imposta  che  prestano  l'assistenza  fiscale
possono,  entro  il  15 gennaio  di ogni anno, richiedere ai soggetti
interessati  la  preventiva  comunicazione  che  gli stessi intendono
avvalersi  della  detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire
entro i successivi trenta giorni.";
    b) i commi 5 e 6 dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:
  "5.  Entro  il  mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per
lavoratori  dipendenti  e  pensionati  trasmette  in  via  telematica
all'amministrazione   finanziaria   le   dichiarazioni   dei  redditi
comprensive  delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  scelte
effettuate  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio
1997,  n.  2  (b),  secondo  le  modalita'  stabilite nel decreto del
Presidente   della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600  (c),  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  6.  Le  apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di
liquidazione  delle  somme dovute in base alle stesse e le schede per
l'effettuazione  delle  scelte  di cui al comma 2 sono conservati, da
parte  del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo
43  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600    (c),    e    successive    modificazioni    ed   integrazioni.
L'amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  o  la
trasmissione  delle  dichiarazioni,  delle  schede e dei prospetti di
liquidazione.";
    c) il comma 1 dell'articolo 14 e' abrogato.
              (a) Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          4 settembre  1992,  n.  395, reca: "Regolamento concernente
          l'assistenza  fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati
          da  parte  dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati
          di  assistenza  fiscale,  in attuazione dell'art. 78, comma
          18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
              (b) Si  riporta il testo vigente degli articoli 2, 14 e
          15 del suddetto decreto del Presidente della Republica:
              "Art.  2  (Termini  e  modalita' di presentazione della
          dichiarazione).  -  1.  I  sostituti d'imposta che prestano
          l'assistenza  fiscale  possono, entro il 15 gennaio di ogni
          anno,  richiedere  ai  soggetti  interessati  la preventiva
          comunicazione  che  gli  stessi  intendono  avvalersi della
          detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i
          successivi trenta giorni.
              2.  I  soggetti  indicati  nel comma 1, agli effetti di
          quanto  disposto  dal  titolo  I del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  adempiono  all'obbligo di
          dichiarazione  dei redditi presentando ai soggetti eroganti
          i  redditi  stessi una apposita dichiarazione entro il mese
          di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
          si  riferisce.  Tale  dichiarazione,  redatta  su  stampato
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle  finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve
          essere  sottoscritta  dal  contribuente  o  da chi ne ha la
          rappresentanza   legale  o  negoziale,  che  ne  assume  la
          responsabilita'.
              3.  Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli
          uffici  comunali e gli uffici delle entrate; possono essere
          anche   distribuiti   secondo   modalita'   stabilite   dal
          dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          ovvero  acquistati  presso  le  rivendite  autorizzate.  Il
          Ministro  delle  finanze, con il decreto di cui al comma 2,
          fissa  il  prezzo  di vendita degli stampati ed il compenso
          spettante ai rivenditori.
              4.   L'apposita   dichiarazione,   il  cui  modello  e'
          approvato  con  il  decreto  previsto  dal  comma  2,  deve
          contenere  gli elementi necessari per la determinazione dei
          redditi,   esclusi   quelli  che  sono  stati  erogati  dal
          sostituto al quale la dichiarazione viene presentata.
              5. La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti gli
          elementi  necessari per la liquidazione delle imposte e del
          contributo   per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              6.  Alla  dichiarazione  non  devono  essere allegati i
          certificati  dei  sostituti  di  imposta,  le  attestazioni
          relative   alle  detrazioni  per  carichi  di  famiglia,  i
          documenti   probatori  degli  oneri  deducibili  ne'  altra
          documentazione.    Tale    documentazione   dovra'   essere
          conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per
          la  durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni     ed     integrazioni.    L'amministrazione
          finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione o la trasmissione
          dell'originale    o   di   copia   autenticata   di   detta
          documentazione,  unitamente  a  copia  della  dichiarazione
          contenente  il  prospetto  di liquidazione delle imposte di
          cui all'art. 3, comma 3.
              7.  I  soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano
          la  scelta  ai  fini  della  destinazione  dell'8 per mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche prevista
          dall'art.  47,  legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
          che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
          all'art.  8,  terzo  comma, della Costituzione, mediante la
          sottoscrizione  di  apposite  schede,  conformi  al modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le  schede  devono
          essere  consegnate  in ogni caso al sostituto di imposta in
          busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di
          chiusura.  Sulla  busta  vanno  indicate le generalita' del
          contribuente.
              8.  La  dichiarazione  di  cui al comma 2 puo' comunque
          essere  integrata  dal  contribuente,  per  i  redditi  non
          erogati   dal   sostituto  d'imposta,  mediante  successiva
          dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di
          cui  all'art.  9,  primo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  con le modalito'a' di cui
          all'art. 12 dello stesso decreto.
              9.   I   contribuenti  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c),
          del  decreto-legge  2 marzo  1989,  n.  69,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27 aprile  1989,  n.  154,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   e   delle
          disposizioni  ivi  richiamate,  ne  danno  comunicazione al
          sostituto    d'imposta    indicando,   sotto   la   propria
          responsabilita',  l'importo  delle  somme  che, per effetto
          delle   predette   disposizioni,   ritengono  dovute.  Tale
          comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui
          al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita
          comunicazione,  da  presentare  entro il mese di settembre,
          per la seconda rata d'acconto".
              "Art.  14  (Termini  e modalita' di presentazione della
          dichiarazione dei redditi). - 1. (Abrogato).
              2. (Abrogato).
              3. (Abrogato).
              4. I soggetti di cui all'art. 7, agli effetti di quanto
          disposto  dal  titilo  I  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo
          di  dichiarazione  dei  redditi  presentando,  al centro di
          assistenza    dagli    stessi   prescelto,   una   apposita
          dichiarazione, nonche' la busta contenente la scheda di cui
          all'art.  2,  comma  7,  entro  il mese di aprile dell'anno
          successivo  a  quello  cui  la  dichiarazione si riferisce,
          sempreche'  sia  ancora  in  corso  il  rapporto  di lavoro
          dipendente   con   il   sostituto   di'imposta  che  dovra'
          provvedere  alle  operazioni  di conguaglio di cui all'art.
          16, comma 2.
              5.  L'apposita  dichiarazione  di  cui  al comma 4 deve
          contenere   anche   i  dati  identificativi  del  sostituto
          d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'art.
          16.   Nel   caso   di   contribuenti  che,  all'atto  della
          presentazione  della  dichiarazione,  hanno  in  corso piu'
          rapporti  di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni
          di  cui all'art. 16 sono effettuate dal sostituto che eroga
          la retribuzione o la pensione di importo piu' elevato.
              6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9".
              "Art.  15 (Controllo della dichiarazione e liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale).  -  1.  Il  Centro  autorizzato  di  assistenza
          fiscale,  con  le modalita' previste nell'art. 3, commi 1 e
          2,  riceve  le apposite dichiarazioni e le buste contenenti
          le  schede  di  cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e
          all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita' formale delle
          dichiarazioni,   liquida   le   relative  imposte  compreso
          l'eventuale  contributo  al  Servizio sanitario nazionale e
          determina le rate di acconto.
              2.  Il  centro  di  assistenza  comunica  al  sostituto
          indicato  all'art.  14,  comma  5,  il  risultato contabile
          finale  della  dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del
          conguaglio,  a credito o a debito, da effettuare in sede di
          ritenuta  d'acconto.  Tale  comunicazione,  da  redigere su
          stampato  conforme  al modello approvato con il decreto del
          Ministro  delle  finanze  di  cui  all'art.  2, comma 2, e'
          consegnata,  entro  il  5 maggio,  agli  enti  che  erogano
          pensioni,  ed  entro  il 15 maggio, agli altri sostituti di
          imposta.   Per   i   soggetti   amministrati  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  dal  Ministero  del
          tesoro   e  dalle  altre  amministrazioni  dello  Stato  la
          consegna  avviene  mediante supporti magnetici. I sostituti
          di  imposta  rilasciano  al  Centro  di assistenza ricevuta
          dell'avvenuta   comunicazione,   da  redigere  su  stampato
          conforme  al  modello  approvato  con lo stesso decreto del
          Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.
              3. Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna
          al  dichiarante  copia  della  dichiarazione  dei  redditi,
          controllata   ed   elaborata,   contenente   anche  i  dati
          identificativi  del  centro  di  assistenza  stesso  ed  il
          prospetto  di  liquidazione  delle imposte e dell'eventuale
          contributo  al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto,
          oltre   agli  elementi  di  calcolo  ed  al  risultato  del
          conguaglio  finale,  sono  indicati  anche  gli importi dei
          versamenti d'acconto eventualmente dovuti.
              4.  Il  prospetto  di  liquidazione, di cui all'art. 3,
          comma  3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione,
          dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.
              5.  Entro  il  mese  di luglio, il centro di assistenza
          fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in
          via    telematica    all'amministrazione   finanziaria   le
          dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini
          della   destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta  sul
          reddito  delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai
          sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n.
          2,   secondo   le   modalita'  stabilite  nel  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              6.  Le  apposite  dichiarazioni dei redditi, i relativi
          prospetti  di  liquidazione delle somme dovute in base alle
          stesse  e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui
          al  comma  2  sono  conservati,  da  parte  del  centro  di
          assistenza, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e     successive     modificazioni     ed     integrazioni.
          L'amministrazione  finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
          la  trasmissione  delle  dichiarazioni,  delle schede e dei
          prospetti di liquidazione".
              (b) Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 1, della
          legge  2 gennaio  1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione
          della  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  o  partiti
          politici):
              "Art.  1.  -  All'atto  della dichiarazione annuale dei
          redditi  delle persone fisiche, nonche' della presentazione
          dei  modelli 101 e 102, ciascun contribuente puo' destinare
          una  quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  al  finanziamento  dei movimenti e
          partiti politici".
              (c)   Per   il  testo  dell'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
          in note all'art. 3.