Art. 8.
((  Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e
   di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti. ))
  1.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3  relativamente  alla
dichiarazione  unificata, il contribuente presenta tra il 1o febbraio
e  il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta
sul  valore  aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
conformita'   al   modello  approvato  con  decreto  dirigenziale  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno
precedente  a  quello  in cui e' utilizzato. (( La trasmissione della
dichiarazione   in   via  telematica  e'  effettuata  entro  il  mese
di novembre  da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2,
2-bis,  2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati  nel  comma  11 del medesimo articolo 3. )) La dichiarazione
annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato
operazioni   imponibili.   Sono   esonerati   dalla  dichiarazione  i
contribuenti   che   nell'anno  solare  precedente  hanno  registrato
esclusivamente  operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(a),  salvo  che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'articolo 19-bis2 (a) del medesimo decreto.
  2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e  gli  elementi
necessari    per    l'individuazione   del   contribuente,   per   la
determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e dell'imposta e per
l'effettuazione  dei  controlli, nonche' gli altri elementi richiesti
nel  modello  di  dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione
finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
  3.  Le  detrazioni  sono  esercitate  entro  il  termine  stabilito
dall'articolo   19,   comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
((     4.   In   caso   di   fallimento   o  di  liquidazione  coatta
amministrativa,  la  dichiarazione  relativa  all'imposta  dovuta per
l'anno   solare   precedente,   sempreche'   i  relativi  termini  di
presentazione  non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o
dai  commissari  liquidatori  entro quattro mesi dalla nomina, con le
modalita'  di  cui  ai  commi  1 e 2. Con le medesime modalita' e nei
termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e'
dichiarato    il    fallimento    ovvero   la   liquidazione   coatta
amministrativa.  Per  le  operazioni registrate nella parte dell'anno
solare  anteriore  alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta  amministrativa  e' anche presentata, entro quattro mesi dalla
nomina,  apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio IVA o delle
Entrate,  ove  istituito,  ai  fini  della  eventuale insinuazione al
passivo  della  procedura  concorsuale.  Qualora  il  termine  per la
presentazione  delle  dichiarazioni  di  cui ai periodi precedenti da
redigere  sui  modelli  di  cui  al  comma  1, da approvarsi entro il
20 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  devono essere
utilizzati,  scada  tra  il  1o gennaio  ed il 31 maggio dello stesso
anno,  la  trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese
di giugno  da  parte  dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2,
2-bis,  2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. ))
((   5. (Soppresso). ))
  6.  Per  la  sottoscrizione  e la presentazione della dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e 9 e
all'articolo 3.
  7.  I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (b),
eseguono  i  versamenti  dell'imposta  sul valore aggiunto secondo le
modalita' e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (c)".
              (a) Si  riporta il testo degli articoli 10, 19, comma 1
          e   19-bis2   del   citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  10  (Operazioni  esenti dall'imposta). - 1. Sono
          esenti dall'imposta:
                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
          finanziaria,   l'assunzione  di  fidejussioni  e  di  altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione  di fondi comuni di investimento, le
          dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
          bancoposta;
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                4)  le  operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
          tributi  comprese  quelle relative ai versamenti di imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
          delle   lotterie   nazionali,   nonche'   quelle   relative
          all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
          decreto  ministeriale  16 novembre  1955,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26 novembre 1955, e alla
          legge  24 marzo  1942,  n. 315, e suecessive modificazioni,
          ivi  comprese  le  operazioni  relative alla raccolta delle
          giuocate;
                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
                8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,
          relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e
          aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a
          parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti
          urbanistici  non prevedano la destinazione edificatoria, ed
          i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
          i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli
          immobili locali e affittati, esclusi quelli strumentali che
          per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di
          diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e
          quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle
          imprese che li hanno costruiti per la vendita;
                8-bis)  le  cessioni  di fabbricati, o di porzioni di
          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da
          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
          appaltatrici,  gli  interventi  di  cui  all'art. 31, primo
          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni;
                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1)  a  7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate  in  relazione  a rapporti di cui siano parti la
          Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  cambi o, le banche
          agenti  ai  sensi  dell'art.  4, ultimo comma, del presente
          decreto;
                10) (soppresso dall'art. 34, camma 3, lettera d), del
          decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69);
                11)  le  cessioni  di  oro in lingotti, pani, verghe,
          bottoni, granuli;
                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
                13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate e da ONLUS;
                16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                17)  (abrogato  dall'art. 2, comma 1, lettera b), del
          decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557);
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle finanze;
                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e case di cura convenzionate,
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti. ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
          favore del personale dipendente;
                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
                25)  (soppresso  dall'art.  5,  comma  2, della legge
          22 dicembre 1980, n. 889);
                26)  (abrogato  dall'art. 2, comma 1, lettera b), del
          decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557);
                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
          funebri;
                27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
          assistenza sociale e da ONLUS, direttamente;
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
          n. 382;
                27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2".
              "Art.  19:  -  1.  Per  la  determinazione dell'imposta
          dovuta   a   norma   del   primo   comma   dell'art.  17  o
          dell'eccedenza  di  cui  al  secondo comma dell'art. 30, e'
          detraibile   dall'ammontare   dell'imposta   relativa  alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati
          nell'esercizio  dell'impresa aste o professione. Il diritto
          alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi
          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
          diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
          quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
          medesimo".
              "Art.  19-bis2  (Rettifica  della  detrazione). - 1. La
          detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
          ed  ai  servizi  e' rettificata in aumento o in diminuzione
          qualora  i  beni  ed i servizi medesimi sono utilizzati per
          effettuare  operazioni che danno diritto alla detrazione in
          misura  diversa  da quella inizialmente operata. Ai fini di
          tale  rettifica  si  tiene conto esclusivamente della prima
          utilizzazione dei beni e dei servizi.
              2.  Per  i  beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
          comma  1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
          verifica  nell'anno  della  loro entrata in funzione ovvero
          nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
          a  tanti  quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
          al compimento del quinquennio.
              3.  Se  mutamenti  nel  regime fiscale delle operazioni
          attive,   nel   regime  di  detrazione  dell'imposta  sugli
          acquisti   o   nell'attivita'   comportano   la  detrazione
          dell'imposta  in  misura diversa da quella gia' operata, la
          rettifica  e'  eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
          non  ancora  ceduti  o  non ancora utilizzati e, per i beni
          ammortizzabili,  e'  eseguita se non sono trascorsi quattro
          anni da quello della loro entrata in funzione.
              4.  La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
          beni  ammortizzabili,  nonche'  alle prestazioni di servizi
          relative   alla   trasformazione,  al  riattamento  o  alla
          ristrutturazione   dei   beni   stessi,  operata  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
          in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
          entrata   in   funzione,   in   caso  di  variazione  della
          percentuale  di  detrazione  superiore  a  dieci  punti. La
          rettifica  si  effettua  aumentando  o diminuendo l'imposta
          annuale  in  ragione  di  un  quinto  della  differenza tra
          l'ammontare    della    detrazione    operata    e   quello
          corrispondente  alla percentuale di detrazione dell'anno di
          competenza.   Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o  di
          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
          eseguita,  per  tutta  l'imposta  relativa al bene, in base
          alla  percentuale  di detrazione definitiva di quest'ultimo
          anno  anche  se  lo  scostamento  non  e' superiore a dieci
          punti.  La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se la
          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
          a  dieci  punti a condizione che il soggetto passivo adotti
          lo  stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
          dia  comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
          inizia ad avvalersi di detta facolta'.
              5.  Ai  fini  del  presente articolo non si considerano
          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
          milione   di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente  di
          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
          superiore al venticinque per cento.
              6.  In  caso  di  cessione  di  un  bene ammortizzabile
          durante   il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica  della
          detrazione  va  operata  in  unica  soluzione  per gli anni
          mancanti   al   compimento   del   periodo   di  rettifica,
          considerando  a  tal fine la percentuale di detrazione pari
          al  cento  per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
          ma  l'ammontare  dell'imposta  detraibile non puo' eccedere
          quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
              7.   Se   i   beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in
          dipendenza   di   fusione,  di  scissione,  di  cessione  o
          conferimento  di  aziende,  compresi  i complessi aziendali
          relativi  a  singoli  rami dell'impresa, le disposizioni di
          cui  ai  commi precedenti si applicano con riferimento alla
          data  in  cui  i  beni sono stati acquistati dalla societa'
          incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti alla fusione,
          dalla  societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
          I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
          cessionari  o  conferitari  i  dati rilevanti ai fini delle
          rettifiche.
              8.  Le  disposizioni  del presente articolo relative ai
          beni  ammortizzabili  devono  intendersi  riferite anche ai
          beni  immateriali  di cui all'art. 68 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
          presente  articolo  i  fabbricati  o porzioni di fabbricati
          sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
          di  rettifica  e'  stabilito  in  dieci anni, decorrenti da
          quello  di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
          sull'acquisto  di  aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
          decennale  decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
          insistenti  sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
          relativa   ai   fabbricati   ovvero   alle  singole  unita'
          immobiliari,  soggette  a  rettifica, che siano compresi in
          edifici  o  complessi  di  edifici  acquistati, costruiti o
          ristrutturati  unitariamente, deve essere determinata sulla
          base  di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
          dal  metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
          proporzionalita'   fra   l'onere  complessivo  dell'imposta
          relativa    ai    costi    di   acquisto,   costruzione   o
          ristrutturazione,  e  la  parte  di  costo dei fabbricati o
          unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle
          operazioni   che   non   danno   diritto   alla  detrazione
          dell'imposta.
              9.  Le  rettifiche  delle  detrazioni  di  cui ai commi
          precedenti  sono  effettuate  nella  dichiarazione relativa
          all'anno   in   cui   si   verificano  gli  eventi  che  le
          determinano,  sulla  base  delle risultanze delle scritture
          contabili obbligatorie".
              (b) Per il testo dell'art. 73, primo comma, lettera e),
          del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972,
          n. 633, vedasi in nota all'art. 3.
              (c) Il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio
          1997,   n.   241,   reca:   "Disposizioni   in  materia  di
          riscossione".