Art. 9.
               (( Disposizioni finali e transitorie ))
  1.   Per   l'anno   1998,  le  dichiarazioni  predisposte  mediante
l'utilizzo     dei     sistemi     informatici     sono    presentate
all'amministrazione  finanziaria  per  il tramite di un ufficio della
Poste  italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate
per  il  tramite  di  una  banca o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a.,  convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di
cui   all'articolo   1.   Si   applicano  le  disposizioni  stabilite
dall'articolo 3.
  2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:
    a) le  dichiarazioni  dei  redditi,  comprese  quelle riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli
approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
    b) le  dichiarazioni  di  cui all'articolo 74-bis del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), da redigere
su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1,
lettere  b)  e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (b),
si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio
1998.
  4.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(c),  nel  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, si intendono
abrogati  gli  articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma
1,  lettera  e) e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si  applicano  alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1999.
  6.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1999, ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  i  commi 11 e 12
dell'articolo  78  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono
abrogati.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,   ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge
23 agosto  1988,  n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge
13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.
  7.  Qualora  sia  presentata  dai  coniugi  dichiarazione  separata
essendo   stata   presentata   per  l'anno  precedente  dichiarazione
congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia
stato  omesso  o  versato  in  misura  inferiore  l'acconto  rispetto
all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e
gli  interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli
acconti.
  8.  Dal  1o gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988,  n. 400 (b), si intende abrogato l'articolo 7
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  dalla  stessa  data si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
  9.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
gli  articoli  8,  9,  10  e  12  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  gli  articoli  28 e 37 del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i
commi  172,  lettera  e),  178  e  179,  dell'articolo 3, della legge
23 dicembre  1996,  n.  662, si intendono abrogati e nell'articolo 5,
comma  2  del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con
modificazioni  dalla  legge  25 novembre 1983, n. 649, le parole da e
devono a decreto n. 600 sono soppresse.
  10.  I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti,
contenuti   in   ogni   atto   normativo,  si  intendono  fatti  alle
disposizioni del presente regolamento.
              (a) Si  riporta  il  testo  dell'art. 74-bis del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              "Art.  74-bis  (Disposizioni  per  il  fallimento  e la
          liquidazione coatta amministrativa). - 1. Per le operazioni
          effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
          di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di  obblighi  di
          fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
          non  siano  ancora  scaduti,  devono  essere  adempiuti dal
          curatore  o  dal commissario liquidatore entro quattro mesi
          dalla   nomina.   Entro   lo  stesso  termine  deve  essere
          presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per
          l'anno  solare  precedente,  sempreche' il relativo termine
          non  sia ancora scaduto, nonche' apposita dichiarazione con
          le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29,
          relativamente   alle   operazioni  registrate  nella  parte
          dell'anno    solare   anteriore   alla   dichiarazione   di
          fallimento,  o  di  liquidazione coatta amministrativa e ai
          sensi del presente comma.
              2.   Per   le   operazioni  effettuate  successivamente
          all'apertura  del  fallimento all'inizio dalla liquidazione
          coatta amministrativa gli adempimenti previati dal presente
          decreto,   anche   se   e'   stato   disposto   l'esercizio
          provvisorio,  devono  essere  eseguiti  dal  curatore o dal
          commissario  liquidatore.  Le  fatture devono essere emesse
          entro  trenta  giorni  dal  momento  di effettuazione delle
          operazioni   e  le  liquidazioni  periodiche  di  cui  agli
          articoli  27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
          trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
              (b)  Si  riporta  il  testo degli articoli 1, 2, 3 e 8,
          comma  1,  lettere b) e c) del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241:
              "Art.  1  (Certificazioni  e  documenti  riguardanti la
          dichiarazione  delle  persone  fisiche).  - 1. L'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,  riguardante  l'accertamento  delle  imposte  sui
          redditi e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni
          e  documenti  riguardanti  la  dichiarazione  delle persone
          fisiche).  -  1.  Le persone fisiche che esercitano imprese
          commerciali  ai  sensi  dell'art.  51 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, anche se non
          obbligati  da altre norme devono redigere e conservare, per
          il  periodo  indicato  nell'art.  22, il bilancio, composto
          dallo  stato  patrimoniale e dal conto dei profitti e delle
          perdite,  relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi,
          le  rimanenze  e  gli  altri elementi necessari, secondo le
          disposizioni  del  capo  VI  del  titolo I del citato testo
          unico,  per  la determinazione del reddito d'impresa devono
          essere   indicati   in   apposito  prospetto,  qualora  non
          risultanti dal bilancio.
              2.  Le  disposizioni  del  comma  1 non si applicano ai
          soggetti  che,  ammessi a regimi contabili semplificati non
          hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
              3.  I  contribuenti  devono  conservare  per il periedo
          previsto  dall'art.  43,  le  certificazioni  dei sostituti
          d'imposta,  nonche'  i  documenti  probatori dei crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          dettraibili  e ogni altro documento previsto dal decreto di
          cui  all'art.  8.  Le  certificazioni ed i documenti devono
          essere   esibiti   o  trasmessi  su  richiesta  all'ufficio
          competente ".
              "Art. 2 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la
          dichiarazione  dei  soggetti  all'imposta sul reddito delle
          persone   giuridiche).  -  1.  L'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          sostituito   dal   seguente:   "Art.  5  (Certificazioni  e
          documentazioni  riguardanti  la  dichiarazione dei soggetti
          all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche). - 1. I
          soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          devono  conservare,  per il periodo, indicato nell'art. 22,
          il  bilancio  o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e
          relazioni,  cui  sono obbligati dal codice civile, da leggi
          speciali  o dallo statuto. I ricavi, i costi le rimanenze e
          gli  altri  elementi  necessari secondo le disposizioni del
          capo  VI  del  tiolo  I  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  dle  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione
          dell'imponibile   devono   essere   indicati   in  apposito
          prospetto   qualora  non  risultanti  dal  bilancio  o  dal
          rendiconto.
              2.  Gli  enti  indicati  alla  lettera  c)  del comma 1
          dell'art.  87  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  devono conservare il bilancio
          relativo    alle    attivita'   commerciali   eventualmente
          esercitate  nel  territorio  dello  Stato  mediante stabili
          organizzazioni.  Non  sono obbligati alla conservazione del
          bilancio   le   societa'   semplici  e  le  societa'  o  le
          associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali o che,
          ammessi  a  regimi contabili semplificati, non hanno optato
          pe ril regime ordinario.
              3. Le  societa' e gli enti indicati alla lettera d) del
          comma  1  dell'art.  87  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, devono considerare il
          bilancio  relativo alle attivita' esercitate nel territorio
          dello  Stato  mediante  stabili  organizzazioni.  Non  sono
          obbligati  alla  conservazione  del  bilancio  le  societa'
          semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli
          enti  non  commerciali  che  non  esercitano nel territorio
          dello  Stato  attivita' commerciali o che, ammessi a regimi
          contabili  semplificati,  non  hanno  optato  per il regime
          ordinario.
              4.  Le  certificazioni  dei  sostituti  d'imposta  e  i
          documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento
          alle  dichiarazioni  dei  redditi di cui agli articoli 110,
          110-bis,  113  e  114  dle  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, nonche' ogni altro
          documento  precisto  dal  decreto  di cui all'art. 8 devono
          essere  conservati per il periodo previsto dall'art. 43. Le
          certificazioni  e  i  documenti  devono  cssere  esibiti  a
          trasmessi su richiesta, all'ufficio competente ".
              "Art. 3 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome
          collettivo,  in  accomandita  semplice ed equiparate). - 1.
          L'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e'  sostituito dal seguente:
          "Art.  6  (Dichiarazione  delle  societa' semplici, in nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
          societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e in accomandita
          semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  le  societa' e le
          associazioni   a  esse  equiparate  a  norma  dello  stesso
          articolo  devono  presentare  la dichiarazione agli effetti
          dell'imposta  locale  sui  redditi  da  esse  dovuta e agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovute
          dai soci o dagli associati.
              2.  La  dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni
          prescritte  nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
          dell'art. 4.
              3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
          da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
          indicato  nell'art.  22,  il bilancio, composto dallo stato
          patrimoniale  e  dal  conto  dei  profitti e delle perdite,
          relativo  al  periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi, le
          rimanenze   e  gli  altri  elementi  necessari  secondo  le
          disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  per  la
          determinazione  dell'imponibile  devono  essere indicati in
          apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
              4.  Le  disposizioni  del  comma 3, non si applicano ai
          soggetti  che,  ammessi a regimi contabili semplificati non
          hanno  optato  per  il  regime  di  contabilita' ordinaria,
          nonche'   alle   societa'   semplici   e  alle  societa'  e
          associazioni a esse equiparate.
              5.  I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
          il  periodo  previsto  dall'art.  43, le certificazioni dei
          sostituti  di imposta, i documenti probatori dei crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili,  nonche'  ogni  altro  documento  previsto  dal
          decreto  di cui all'art. 8. Le certificazioni e i documenti
          devono   essere   esibiti   o   trasmessi,   su  richiesia,
          all'ufficio competente ".
              "Art.  8 (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di
          determinazione   del   reddito   in   base  alle  scritture
          contabili). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
          29  settemare  1973,  n.  600,  sono  apportale le seguenti
          modificazioni:
                a) (omissis);
                b) nell'art.  38,  terzo  comma,  le  parole:  "e dai
          relativi allegati sono soppresse;
                c) nell'art.  39,  secondo  comma,  la  lettera b) e'
          abrogata".
              (c)  Il  comma  2  dell'art. 17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.