IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19
giugno  2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 55.564 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in data 29 dicembre 1999, 26 gennaio, 23
febbraio,  29  marzo, 21 aprile, 24 maggio 2000, con i quali e' stata
disposta  l'emissione  delle prime dodici tranches dei certificati di
credito  del  Tesoro  al  portatore,  con godimento 1 dicembre 1999 e
scadenza 1 dicembre 2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre   l'emissione   di  una  tredicesima  tranche  dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
tredicesima   tranche  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  al
portatore,  con godimento 1 dicembre 1999 e scadenza 1 dicembre 2006,
fino  all'importo  massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al
decreto  ministeriale  del  29  dicembre 1999, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.
  La  prima  cedola  dei  certificati emessi con il presente decreto,
essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.