Art. 3 1. I programmi hanno l'obiettivo di promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione economica e sociale sostenibile dei centri urbani o dei quartieri degradati delle grandi citta' e di favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea. 2. Possono presentare programmi i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ricompresi nel territorio provinciale delle citta' metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 3 agosto 1999, n. 265. 3. Le modalita' di presentazione e di selezione dei programmi sono disciplinate dal bando allegato al presente decreto.