Art. 3
   1.  I  programmi  hanno l'obiettivo di promuovere l'elaborazione e
l'attuazione  di  strategie  particolarmente innovative ai fini della
rivitalizzazione  economica e sociale sostenibile dei centri urbani o
dei quartieri degradati delle grandi citta' e di favorire lo sviluppo
e  lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo
sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea.
   2. Possono presentare programmi i comuni con popolazione superiore
a  50.000  abitanti  e  i  comuni  con popolazione superiore a 20.000
abitanti   ricompresi   nel   territorio   provinciale  delle  citta'
metropolitane,  di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge
3 agosto 1999, n. 265.
   3. Le modalita' di presentazione e di selezione dei programmi sono
disciplinate dal bando allegato al presente decreto.