(all. 1 - art. 1)
                    MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
          DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
                                Bando
                               Art. 1
                     Disponibilita' finanziarie
   1.  La  comunicazione  agli Stati membri della Commissione Europea
del   28   aprile  2000  n.  2000/C141/04  prevede  uno  stanziamento
complessivo  dei  Fondi  Europei per lo Sviluppo Regionale pari a 700
milioni  di euro e, indicativamente, uno stanziamento per l'Italia di
108  milioni  di  euro  per  la  promozione e per la realizzazione di
programmi    innovativi    in    ambito   urbano   finalizzati   alla
rivitalizzazione  economica  e  sociale  delle  citta'  e  delle zone
adiacenti in crisi per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.
   2.  Alla  realizzazione  dei  programmi  di  cui  al comma 1 sono,
altresi',  destinate le disponibilita' finanziarie di cofinanziamento
nazionale  pubblico, che sono pari, indicativamente, alla quota messa
a disposizione dalla Commissione Europea.
                               Art. 2
                       Obiettivi del programma
   1.  L'iniziativa  comunitaria  deve  fornire  un  valore  aggiunto
specifico  e  deve  essere  complementare rispetto ad altri programmi
d'iniziativa europea e dell'Amministrazione centrale o locale.
   2.  I  programmi  hanno l'obiettivo di promuovere l'elaborazione e
l'attuazione  di  strategie  particolarmente innovative ai fini della
rivitalizzazione  economica e sociale sostenibile dei centri urbani o
dei quartieri degradati delle grandi citta' e di favorire lo sviluppo
e  lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo
sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea.
   3.   I   programmi   devono   avere   carattere   dimostrativo   e
rappresentativo,  elaborare e attuare specifiche strategie innovative
di  rivitalizzazione sociale ed economica sostenibile, che promuovano
mutamenti  visibili  nelle aree di intervento, nonche' costituire uno
strumento  di  divulgazione  e di illustrazione delle buone pratiche,
anche ai fini di favorire il passaggio dalla fase innovativa a quella
consolidata.
                               Art. 3
                          Principi generali
   1.  Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  sopra  menzionati le
strategie  di rivitalizzazione urbana devono rispettare i principi di
cui   al   punto  9  della  comunicazione  agli  Stati  membri  della
Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04.
   2. I programmi devono rispettare, inoltre, i seguenti principi:
   a)  congruenza  con  la  programmazione  nazionale  e  regionale e
sinergia,  ove  possibile,  con  i programmi di riqualificazione e di
sviluppo urbano di iniziativa comunitaria, nazionale e locale;
   b)   sviluppo  delle  potenzialita'  tecnologiche  della  societa'
dell'informazione.
                               Art. 4
           Ambito d'intervento e criteri di ammissibilita'
   1.  I  programmi devono interessare aree urbane aventi ciascuna di
norma almeno 20.000 abitanti.
   2.  In  casi  eccezionali,  debitamente  giustificati,  in  cui le
problematiche  da  affrontare hanno connessione con la programmazione
sovraordinata, un unico programma puo' interessare non piu' di cinque
comuni,   appartenenti   allo  stesso  contesto  territoriale  e  con
problematiche  omogenee,  e  l'area d'intervento, per ciascun comune,
deve comprendere almeno 10.000 abitanti.
   3.  L'area d'intervento deve risultare omogenea dal punto di vista
geografico, funzionale e dei problemi esistenti.
   4. Sono ammissibili all'iniziativa i comuni, di cui all'art. 7, il
cui  territorio  e'  ricompreso  nelle regioni interessate dal Quadro
Comunitario  di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per
il  periodo 2000-2006 e nelle restanti regioni, che soddisfino almeno
tre  dei  sotto  elencati fattori di criticita' e comunque almeno uno
tra i fattori di criticita' di cui alle lettere a), c), e) g) e i):
   a) elevato tasso di disoccupazione di lunga durata;
   b) scarsa attivita' economica;
   c) notevole poverta' ed emarginazione;
   d)  esigenza  specifica  di  riconversione  a  seguito di problemi
socioeconomici locali;
   e)  forte  presenza  di  immigrati,  gruppi  etnici  e  minoranze,
profughi;
   f)   basso   livello   d'istruzione,   carenze   significative  di
specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
   g) elevata criminalita';
   h) andamento demografico precario;
   i) ambiente particolarmente degradato.
   5. Gli indicatori da utilizzare e le soglie di ammissibilita' sono
riportate nell'allegato B, parte integrante del presente bando.
   6.  Il  Sindaco  del  comune  sottoscrive  nella sez.3 del modello
allegato  A  il  valore di criticita' per ciascun fattore, sulla base
degli indicatori riportati nell'allegato B. La rispondenza ai criteri
di  ammissibilita'  sara' basata sul confronto tra il dato statistico
che  risulta  individuato  con  fonte ufficiale alla piu' bassa scala
territoriale  disponibile  e il dato, di cui all'allegato B, relativo
alla macro-ripartizione geografica in cui e' localizzato il Comune.
   7.  In  casi  eccezionali, debitamente giustificati, a prescindere
dalla  rispondenza di cui al comma 6, sono ammissibili all'iniziativa
programmi  per  i  quali  l'area d'intervento soddisfa almeno tre dei
fattori  di  criticita'  e  comunque  almeno  uno  tra  i  fattori di
criticita' di cui alle lettere a), c), e) g) e i) del comma 4.
   8. Nel caso previsto al comma 7, il Sindaco del comune sottoscrive
nella  sez.3  del  modello  allegato  A  il  valore di criticita' per
ciascun  fattore, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato
B,  indicando,  altresi',  le  fonti  e  il  percorso  seguito per la
definizione degli stessi.
   9.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  e'  sufficiente  che  per  ogni
criterio sia soddisfatto almeno un indicatore, purche' correlato alla
strategia d'intervento.
                               Art. 5
                          Aree d'intervento
   1. Le aree d'intervento possono ricomprendere:
   a)  centri  storici  in  declino, contraddistinti da situazioni di
disagio  sociale e abitativo, crisi demografica (invecchiamento, fuga
della  popolazione,  ecc.),  difficolta'  di integrazione delle nuove
popolazioni   straniere,  criminalita'  e  insicurezza,  degrado  del
patrimonio edilizio;
   b)   aree  urbane  investite  da  processi  consistenti  di  crisi
produttiva  (declino dell'economia locale e dei settori produttivi di
specializzazione  tradizionale  e  difficolta' di conversione), forti
squilibri   tra   domanda   e   offerta   di  lavoro,  condizioni  di
disoccupazione  di  lungo  periodo,  disagio  sociale,  declino della
qualita' abitativa e situazioni di emergenza ambientale;
   c) quartieri ad alta densita' abitativa, pubblici e non, nei quali
sono  rilevabili  condizioni diffuse di marginalita' sociale, disagio
abitativo,  elevata  disoccupazione, insicurezza sociale, problemi di
integrazione tra popolazioni.
   d) periferie urbane e centri urbani ricadenti nelle province delle
citta'  metropolitane,  esito  di processi di sub-urbanizzazione, che
hanno  determinato  situazioni  di  congestione,  degrado ambientale,
marginalita'  sociale, poverta', bassi tassi di attivita' economica e
di   partecipazione   al   mercato   del  lavoro,  elevati  tassi  di
disoccupazione (in particolare giovanile e femminile)
   e)  aree di insediamenti diffusi, contraddistinte da gravi carenze
di  infrastrutture e di servizi alle persone, da problemi di qualita'
ambientale   e   abitativa   (eventualmente   associati  a  forme  di
abusivismo),  da  bassi  livelli  di  istruzione  e  forti  tassi  di
abbandono scolastico.
                               Art. 6
                      Assi e azioni prioritarie
   1.  Nell'ambito  del programma sono individuate strategie in grado
di  ottimizzare  l'impatto  e la visibilita' dei risultati nelle zone
prescelte  e  il  ruolo  specifico  dell'azione  proposta rispetto al
programma medesimo.
   2.  Tali  strategie tengono conto della programmazione regionale e
in  particolare  delle  iniziative  avviate  o da avviare con i fondi
strutturali  2000-2006,  rispettando  le priorita' di cui al punto 12
della  comunicazione  agli Stati membri della Commissione Europea del
28 aprile 2000 n. 2000/C141/04.
   3.  Nella  scelta tra le priorita' di cui al comma 2, le strategie
devono   essere  finalizzate  alla  riorganizzazione,  alla  gestione
partecipata,  al  rafforzamento dei poteri locali e alla costituzione
di un potenziale trasferibile ad altri programmi in ambito locale e a
livello piu' ampio.
   4.   Ciascun   programma   deve   inoltre   prevedere  azioni  che
contribuiscono  allo  sviluppo  delle  conoscenze  e  allo  scambio e
divulgazione  di  esperienze  e  di  buone  pratiche  in  materia  di
rivitalizzazione  socioeconomica  delle  zone  urbane  e  di sviluppo
urbano sostenibile.
   5.   Nell'allegato   C   e'   riportato   un   elenco   di  misure
sovvenzionabili. Tale elenco e' indicativo e non esaustivo.
                               Art. 7
                Soggetti che partecipano al programma
   1.  I comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti
nonche'  i  comuni  con  popolazione  residente  superiore  a  20.000
abitanti   ricompresi   nel   territorio   provinciale  delle  citta'
metropolitane,  di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge
3  agosto  1999,  n.  265,  promuovono i programmi in coerenza con le
previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione  e di programmazione
territoriale,   ove  esistenti,  e  assicurano  l'integrazione  e  la
concertazione  con  le  politiche settoriali assunte dagli altri enti
pubblici competenti per territorio.
   2.  I  dati  sulla  popolazione  residente  sono riferiti a quelli
pubblicati  dall'Istat nel volume "Popolazione e movimento anagrafico
dei comuni 1998".
   3. Ogni comune puo' presentare una sola proposta di programma.
   4.   In   caso   di   non  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
pianificazione   e   di  programmazione  territoriale,  i  comuni  si
impegnano  a  conseguire  la  suddetta  coerenza  e  a  promuovere le
procedure   negoziali   previste   dall'ordinamento,   pena   la  non
ammissibilita' del programma.
   5.  I  soggetti  promotori,  per  la  composizione  dei programmi,
attivano  ampie  e efficaci forme di partenariato e, per l'attuazione
dei  programmi  medesimi, favoriscono la piu' ampia partecipazione da
parte   di  enti  pubblici  territoriali,  di  altre  amministrazioni
pubbliche,  di  soggetti privati, di organizzazioni non governative e
di  altri  organismi pertinenti di cui all'art.8 del Regolamento (CE)
n.  1260/99  del  21giugno  99,  nonche'  di  soggetti  gia' operanti
nell'ambito d'intervento prescelto.
   6.   Ai   fini  dell'individuazione  degli  assi  e  delle  azioni
prioritarie di cui all'art.6 i soggetti promotori favoriscono la piu'
ampia   partecipazione  all'attuazione  dei  programmi  da  parte  di
soggetti pubblici e privati.
   7.  Ai  soggetti  promotori  compete  il  compito di verificare la
compatibilita' e la coerenza dei programmi con le norme comunitarie e
nazionali.
                               Art. 8
                     Modalita' di finanziamento
   1.  I  finanziamenti  di cui all'art.1, comma 1, sono impegnati ed
erogati  secondo le norme comunitarie e nazionali, nella misura e con
le  modalita' determinate dall'apposita deliberazione del CIPE citata
in premessa, in corso di pubblicazione
   2. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale puo' contribuire per
una  quota  massima  del  60% del costo totale pubblico nelle regioni
ricomprese nell'obiettivo 1 e del 40% nelle altre regioni.
   3. La quota nazionale pubblica e' costituita, indicativamente, per
il  70%  dal  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione delle politiche
comunitarie,  di  cui  alla  legge  16  aprile  1987, n. 183 e per il
restante  30%  da  finanziamenti  comunali  o  di altri enti pubblici
territoriali, quali Regioni e Province.
   4.  La  quota messa a disposizione dal fondo di rotazione concorre
fino al 35% del finanziamento totale pubblico di ciascun programma.
   5.  All'attuazione  dei  programmi possono essere destinate, oltre
alle  quantita' finanziarie di cui ai commi precedenti, altre risorse
pubbliche e private.
   6.  La  concorrenza  delle  risorse  di  cui  ai  commi  3  e 5 e'
formalizzata,  per  la  parte pubblica, da appositi atti di impegno o
atti  di  intesa  tra le parti e, per la parte privata, da un'offerta
resa a firma autentica e data certa con l'indicazione della durata di
validita',  nonche'  da  idonee  garanzie fideiussorie pari al 2% del
valore delle risorse finanziarie stesse.
   7.   Al   fine   dell'ammissibilita'   e  della  valutazione  sono
considerati solo i finanziamenti formalizzati con le modalita' di cui
al comma 6.
                               Art. 9
              Caratteristiche economiche del programma
   1.  I  programmi devono prevedere una spesa minima per abitante di
500  euro.  Tale  spesa puo' comprendere finanziamenti di provenienza
sia pubblica sia privata.
   2.  La  spesa  minima  di  500 euro per abitante e' da considerare
quale  livello indicativo per il corretto dimensionamento finanziario
dei programmi.
   3.  Nel  caso  che  un  programma  presenti una quota di spesa per
abitante  significativamente superiore alla soglia minima fissata, il
comune  deve  garantire  un  proporzionale  incremento della quota di
finanziamento,  con  le modalita' di cui all'art.8, comma 6, da parte
della  stessa  amministrazione  comunale  o  di  altri  enti pubblici
territoriali o di altri soggetti pubblici locali o di privati.
   4.   Il  costo  totale  pubblico  del  programma  determinato  dal
contributo  FESR e dalla quota di cofinanziamento nazionale pubblico,
prevista  dalla  delibera  CIPE  22  giugno  2000,  non  deve  essere
superiore   a  24  Meuro.  Il  costo  totale  pubblico,  per  ciascun
programma,  verra'  variato in maniera proporzionale, in relazione al
numero  finale di programmi accolto dalla Commissione europea, di cui
all' art. 14 comma 2
   5.  Nel  caso  di  un  programma  il cui costo totale pubblico sia
superiore  a  24  Meuro,  il  differenziale  rispetto al limite sopra
fissato  dovra'  essere  coperto  facendo  esclusivamente  ricorso  a
ulteriori risorse, garantite con le modalita' di cui all'art.8, comma
6,  di  provenienza  della stessa amministrazione comunale o di altri
enti  pubblici  territoriali  o  di  altri soggetti pubblici locali e
privati, oltre le risorse fissate dall'art.8, comma 3.
   6.  Il  comune  individua ulteriori risorse, gia' impegnate per la
realizzazione  di  opere  ed  azioni  ricadenti  nell'ambito  oggetto
d'intervento,  compatibili con le norme comunitarie e nazionali, e ne
indica   l'importo,   la  percentuale  sull'importo  complessivo  del
programma  e  i  relativi  atti formali a garanzia nella sez.5, punti
5.7. e 5.7.1. del modello allegato A al bando.
                               Art. 10
                   Documentazione da trasmettere.
   1.  I  programmi  dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno 19
settembre  2000 al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale
del  coordinamento  territoriale,  in  un  plico recante la dicitura:
"Programma   Urban  2,  comune  di................"  e  devono  avere
contenuto  analogo  a quello del documento unico di programmazione di
cui  all'articolo  19, paragrafo 3, del regolamento della Commissione
Europea  per  i  Fondi  Europei  per  lo  Sviluppo  Regionale FESR n.
1260/1999 del 21 giugno 1999.
   2.  I  Comuni trasmettono entro la stessa data , il programma alla
Regione  di appartenenza. La Regione entro i successivi venti giorni,
e non oltre il 9 ottobre 2000 invia al Ministero dei lavori pubblici-
Dicoter-,   una   nota   sulla   conformita'   del   programma   alla
programmazione  regionale,  trascorso  tale  termine,  si  applica il
silenzio assenzo.
   3. La documentazione relativa al programma e' costituita:
   a)  modulo  allegato  A  adeguatamente  compilato  sia su supporto
cartaceo sia su supporto informatico (salvato rtf);
   b) relazione descrittiva contenente:
   -  la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del
regolamento  della  Commissione  Europea  per  i Fondi Europei per lo
Sviluppo  Regionale  FESR  n.  1260/1999  del  21  giugno  1999,  con
particolare  riguardo  ai  punti  di  forza  e di debolezza dell'area
d'intervento  e  ai  risultati  che  si  prevede  di  raggiungere, in
particolare  per  quanto  concerne  i  profili  ambientali  e  quelli
relativi alle pari opportunita';
   -  i  fattori  di criticita' rilevanti ai fini dell'ammissione del
programma   precisando  per  ognuno,  i  valori  di  riferimento,  le
modalita'  e  le  fonti  attraverso  cui  si  e'  pervenuti alla loro
individuazione;
   -  la  procedura  di  programmazione, la coerenza con le strategie
nazionali   e   locali   e  con  le  previsioni  degli  strumenti  di
pianificazione e di programmazione territoriale, le sinergie attivate
con  altri  programmi comunitari, nazionali e locali, con particolare
riferimento   a   quanto  previsto  dalla  programmazione  dei  fondi
strutturali 2000-2006;
   -  le  disposizioni  per la consultazione delle parti, indicazione
dei  soggetti  individuati e coinvolti nell'attuazione del programma,
ruolo e asse d'intervento;
   -  gli  estremi  degli  atti  che comprovano l'impegno assunto dai
diversi  soggetti,  pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione
delle azioni, da cui si evinca ampiezza, significativita' e solidita'
del partenariato;
   -  la  strategia e gli assi prioritari individuati per lo sviluppo
sostenibile  dell'area  oggetto  del  programma (priorita', obiettivi
specifici  e  quantificati,  risultati  previsti)  tenuto conto degli
orientamenti  di  cui  all'articolo  10, paragrafo 3, del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999;
   -  le  misure  e  le  azioni  previste  per  la  realizzazione dei
programmi  e  la  relativa quantizzazione, ove possibile, comprese le
informazioni  necessarie  per la verifica della conformita' ai regimi
di aiuti, di cui all'articolo 87 del trattato di Amsterdam entrato in
vigore il 1o maggio 1999;
   -   azioni  previste  per  la  pubblicita'  e  la  diffusione  del
programma, volte ad ottimizzare la visibilita' del programma stesso;
   -  individuazione degli ambiti urbani e territoriali (rilevanza ed
ampiezza  di  tali ambiti), ove e' trasferibile l'esperienza compiuta
sul programma proposto;
   - modalita' operative e strumentazione destinata alla diffusione e
riproducibilita' dell'esperienza proposta attraverso l'attuazione del
programma  (meccanismi  di  consolidamento  dell'innovazione  e delle
buone pratiche, scambi strutturali di esperienze);
   c)  piano finanziario, predisposto ai sensi degli artt.28 e 29 del
Regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e degli artt.8 e 9
del   presente   bando,   specificando   l'importo   della  dotazione
finanziaria  prevista per la partecipazione del FESR e, ove previsto,
della   BEI  e  dell'importo  totale  dei  finanziamenti  ammissibili
pubblici e privati;
   d)  cartografia  con  l'individuazione  dell'area  interessata dal
programma  e  la  localizzazione  dei  principali  interventi in esso
previsti;
   e) cronoprogramma;
   f)  disposizioni per garantire l'attuazione del programma, oltre a
quanto  previsto  al punto 18, comma 7 della comunicazione agli Stati
membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04:
   - indicazioni metodologiche per il rispetto dei tempi e delle fasi
procedurali;
   -  eventuali  procedure attuative innovative (percorso operativo e
normative di riferimento);
   - individuazione dell'autorita' di gestione;
   -  struttura  organizzativa  preposta alla gestione del programma,
indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica.
   3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere contenuta in 30
cartelle  dattilo  scritte,  una  tavola  di  cartografia e il modulo
compilato,  allegato  A  al  bando, e ordinata secondo le lettere e i
sottopunti di cui al medesimo comma 2.
   4. La documentazione eccedente nei contenuti e nella misura quanto
richiesto non e' considerata ai fini della valutazione.
                               Art. 11
             Individuazione dei programmi da finanziare
   1. La Direzione generale del Coordinamento territoriale, individua
i  programmi  ritenuti  ammissibili,  li  valutata  secondo i criteri
stabiliti  dall'art.  13  ed  elabora  con  i  soggetti promotori dei
quattro  programmi  ricompresi  nelle  regioni interessate dal Quadro
Comunitario  di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per
il  periodo  2000-2006 e dei quattro nelle restanti regioni risultati
primi  nelle  relative graduatorie i quadri finanziari definitivi dei
programmi.
   2.  Alle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  partecipa  con propri
funzionari   il   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione economica- Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione.
   3.  Entro  il  19 novembre 2000, a seguito della ridefinizione dei
quadri  finanziari  di  cui  al  comma  1,  la Direzione generale del
coordinamento  territoriale  procede  all'invio  dei  programmi  alla
Commissione Europea.
                               Art. 12
                      Valutazione dei programmi
   1.  I  programmi  conformi  agli obiettivi e ai requisiti generali
come indicati nel presente bando sono valutati in base a:
   a)   qualita',   carattere   innovativo  e  provata  capacita'  di
affrontare   i  problemi  e  di  sviluppare  tutte  le  potenzialita'
individuate  ai  fini della sostenibilita' urbana e del miglioramento
della qualita' della vita;
   b) specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali;
   c)  capacita' di migliorare la qualita' ambientale, di valorizzare
il patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
   d) capacita' di contribuire alla riduzione delle emissioni dei gas
serra  regolamentati  dal  protocollo di Kyoto, con l'inserimento nei
programmi  di  interventi  quali l'aumento dell'efficienza energetica
dell'edilizia, l'uso delle fonti rinnovabili, la mobilita' urbana;
   e)  capacita'  di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare
iniziative  economiche  e  imprenditoriali  in grado di garantire una
ricaduta socio-economica positiva stabile e duratura, con particolare
riferimento all'attuazione di politiche per le pari opportunita';
   f) capacita' di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli
investimenti  utilizzando  metodologie  progettuali  e  di intervento
qualitative basate su logiche di risultato;
   g)  capacita'  di  implementazione delle azioni e delle iniziative
previste nei programmi in relazione alla copertura finanziaria e alla
fattibilita' amministrativa degli interventi;
   h)  congruenza  dei  programmi  con  piani  e politiche di settore
nazionali e regionali;
   i)  capacita'  di sviluppare complementarieta' e sinergie rispetto
ad  altri  interventi  previsti  dai  Fondi  strutturali  e  da altri
programmi locali, nazionali e comunitari;
   j)   possibilita'   di   trasformare  le  strategie  in  programmi
rappresentativi  e  trasferibili,  a  livello  nazionale  ed europeo,
nonche'  capacita'  di  agevolare  la diffusione delle buone pratiche
negli Stati membri e in altre parti del territorio europeo.
                               Art. 13
             Procedure per la valutazione dei programmi
   1.  La valutazione e' finalizzata all'attribuzione di un punteggio
complessivo di 100 punti cosi' suddivisi:
   a)  25  punti  attribuiti  sulla  base delle priorita' riferite ai
fattori  di  criticita'  di cui all'art.4, alle aree di intervento di
cui all'art.5 e agli assi e alle azione prioritarie di cui all'art.6;
   b) 30 punti attribuiti sulla base della capacita' dei programmi di
implementare  le  azioni  e  le iniziative previste in relazione alla
copertura finanziaria;
   c) 45 punti attribuiti sulla base della capacita' dei programmi di
rispondere alle esigenze espresse.
   2. I punti di cui al comma 1, lett.a) sono cosi' suddivisi:
   a) fattori di criticita', fino a 9 punti, con riferimento:
   - alla notevole poverta' ed emarginazione;
   -  alla  forte  presenza  di immigrati, gruppi etnici e minoranze,
profughi;
   - all'elevata criminalita';
   - al forte degrado ambientale ed edilizio;
   b) assi e azioni prioritarie, fino a 10 punti, con riferimento:
   -  ad  azioni  finalizzate alla riurbanizzazione plurifunzionale e
compatibile  con  l'ambiente di spazi del territorio urbano (compresa
la  tutela  e  la  ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone
degradate   nonche'  la  conservazione  del  patrimonio  culturale  e
storico)  ai  fini  della  creazione  di  possibilita'  occupazionali
sostenibili,  della  maggiore  integrazione  delle comunita' locali e
delle  minoranze  etniche,  del reinserimento degli emarginati, della
maggiore  sicurezza  e  prevenzione  della delinquenza nonche' di una
minore  spinta  all'urbanizzazione delle zone verdi e alle espansione
urbana incontrollata;
   -  ad  azioni  finalizzate allo sviluppo dell'imprenditorialita' e
patti  per  l'occupazione,  comprese  iniziative per l'occupazione in
ambito  locale e possibilita' occupazionali connesse in particolare a
misure di prevenzione dell'impatto ambientale negativo e a favore del
miglioramento   e   della   tutela   dell'ambiente,  conservazione  e
diffusione  del  patrimonio culturale nonche' offerta di servizi, tra
cui  quelli di assistenza alternativa, in base alla mutata situazione
demografica   (con   particolare  rilievo  all'obiettivo  delle  pari
opportunita');
   -  a  strategie  di lotta contro l'esclusione e la discriminazione
attraverso azioni che favoriscano le pari opportunita' e si rivolgano
in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati ed i rifugiati;
   -  alla  definizione  di  sistemi  di trasporti pubblici integrati
significativamente  piu'  funzionali,  economicamente  efficienti  ed
ecocompatibili,  di  itinerari  ciclabili  e pedonali e di sistemi di
comunicazione   intelligenti   che   riducano   gli  spostamenti  con
autoveicoli privati;
   -  allo  sviluppo  di  tutte  le  potenzialita' tecnologiche della
societa'  dell'informazione  per  aumentare  l'offerta  di servizi di
interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo cosi'
l'integrazione,  l'innovazione  e  la  rivitalizzazione economica, le
politiche  e  la  gestione  delle  risorse umane e delle possibilita'
occupazionali,  nonche'  la  gestione efficiente di servizi nel campo
della  sanita',  dell'istruzione  e  della  formazione dei servizi di
prossimita';
   c)  aree  d'intervento,  fino  a  6  punti,  con  riferimento alla
localizzazione:
   -  in  periferie  di citta' metropolitane e di comuni che ricadono
nelle   province   delle  citta'  metropolitane,  esito  di  processi
incontrollati di sub-urbanizzazione, che hanno determinato situazioni
di  congestione,  degrado ambientale, marginalita' sociale, poverta',
bassi tassi di attivita' economica e di partecipazione al mercato del
lavoro,  elevati  tassi di disoccupazione (in particolare giovanile e
femminile);
   -  in  centri storici in declino, contraddistinti da situazioni di
disagio  sociale e abitativo, crisi demografica (invecchiamento, fuga
della  popolazione,  ecc.),  difficolta'  di integrazione delle nuove
popolazioni   straniere,  criminalita'  e  insicurezza,  degrado  del
patrimonio edilizio e storico artistico.
   3. I punti di cui al comma 1, lett. b) sono cosi' suddivisi:
   a)  finanziamenti  comunali  disponibili  oltre  la  quota  di cui
all'art.  8  commi  3 e 4: fino a 10 (punti 1 per ciascun miliardo di
investimento);
   b)  finanziamenti  regionali  disponibili  oltre  la  quota di cui
all'art.  8 commi 3 e 4: fino a 5 punti (punti 1 per ciascun miliardo
di investimento);
   c)  altri finanziamenti pubblici disponibili oltre la quota di cui
all'art.  8 commi 3 e 4: fino a 5 punti (punti 1 per ciascun miliardo
di investimento);
   d) finanziamenti privati disponibili, solo se garantiti con idonee
garanzie fideiussorie pari al 2% del valore delle risorse finanziarie
stesse:   fino  a  10  punti  (  punti  1  per  ciascun  miliardo  di
investimento);
   4. I punti di cui al comma 1, lett.c) sono cosi' suddivisi:
   a) fattibilita' del programma, fino a 15 punti, con riferimento.
   - all'ampiezza e significativita' e solidita' del partenariato;
   - ai particolari accorgimenti adottati per il governo dei tempi;
   - all'attivazione di procedure innovative;
   -   alla   definizione   della   struttura  organizzativa  garante
dell'efficienza   (autorita'   di   gestione,   struttura  operativa,
assistenza tecnica, strumentazione disponibile ecc.);
   b)  garanzia dell'effettivo raggiungimento dei risultati previsti,
fino a 20 punti, con riferimento:
   -   alla  capacita'  di  incidenza  e  validita'  delle  soluzione
adottate;
   - alla coerenza delle soluzioni intraprese (emergenze/risultati);
   - al grado di integrazione tra i diversi ambiti di intervento;
   - all'innovazione delle proposte tecnico-operative;
   -  alla  coerenza  con  gli  altri strumenti di programmazione, di
intervento e finanziari;
   -  alle  connessioni  tra le strategie d'intervento e le politiche
sovraordinate;
   - alle sinergie con altri programmi comunitari nazionali e locali;
   -  all'individuazione e quantificazione dei risultati (fisici e di
impatto specifico e generale);
   c)  la  trasferibilita'  dell'esperienza  condotta e il suo valore
innovativo, fino a 10 punti, con riferimento:
   -  agli ambiti di riproducibilita' (individuazione contesti urbani
e loro caratteristiche);
   -   alle  modalita'  del  trasferimento  (strumentazione  tecnica,
giuridica, amministrativa, di comunicazione e pubblicita').
   4.  A  parita'  di  punteggio  complessivo, titolo di priorita' e'
rappresentato  dalla quantita' di finanziamenti gia' impegnati per la
realizzazione  di  opere  ed  azioni  ricadenti  nell'ambito  oggetto
d'intervento, compatibili con le norme comunitarie e nazionali
   5.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  - Direzione generale del
coordinamento   territoriale   -   ed   il  Ministero  del  tesoro  -
Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo e coesione, Servizio dei
fondi  strutturali -, nell'ambito del procedimento di cui all'art.11,
comma   1   stabiliscono  preventivamente,  per  ciascun  fattore  di
criticita' di cui al punto1.a) la griglia di punteggi da attribuire a
ciascun  fattore e, per quanto attiene ai punti 1.b) e 1.c) i criteri
operativi per l'attribuzione dei punteggi. La griglia di punteggi e i
criteri operativi sono definiti entro il 19 settembre 2000.
                               Art. 14
               Modalita' di ammissione a finanziamento
   1.  I  programmi  da  ammettere ai finanziamenti di cui all'art.1,
comma 1, sono cosi' individuati:
   a)  i primi quattro che hanno conseguito il punteggio piu' elevato
ricadenti   nelle  regioni  interessate  dal  Quadro  Comunitario  di
Sostegno  per  le  regioni  italiane  dell'obiettivo 1 per il periodo
2000-2006 e i primi quattro ricadenti nelle restanti regioni;
   b)  i  restanti  programmi  ammessi  e  valutati saranno utilmente
collocati in una graduatoria generale.
   2.   Compatibilmente   con   i   quadri   finanziari  finali  sono
eventualmente  proposti all'esame della Commissione Europea, ai sensi
del  punto  28,  comma 4, della comunicazione agli Stati membri della
Commissione  Europea  del  28  aprile 2000 n. 2000/C141/04, ulteriori
programmi,  secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera b)
del  comma  1, purche' rispettino il limite di 500 euro pro capite di
cui  all'art.9  del  bando  e  il  limite  di  20.000 abitanti di cui
all'art.4, comma1.
                               Art. 15
                    Complemento di programmazione
   1.  I  comuni ammessi a finanziamento predispongono il complemento
di  programmazione  con le modalita' previste dai punti 20 e 21 della
comunicazione  agli  Stati  membri  della  Commissione Europea del 28
aprile 2000 n. 2000/C141/04.

    ---->  Vedere Allegati da Pag. 17 a Pag. 39 del S.O.   <----