Art. 2.
  1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base
alla  graduatoria  di merito nei limiti dei posti di cui alle tabelle
allegate al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 luglio 2000
                                             p. Il Ministro: Guerzoni