Art. 3.
  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dal  commissario  delegato  -  prefetto  di  Milano fino alla data di
pubblicazione  della  presente  ordinanza,  con l'eccezione di quelli
incisi da provvedimenti giurisdizionali.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti
ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco