Art. 10.
  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dal  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria fino
alla  data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione
di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti
ordinanze  che  non risultano in contrasto con la presente ordinanza,
ad eccezione dell'ordinanza n. 2707 del 7 novembre 1997.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco