Art. 2. 1. Il punto 3.11, del comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 e' soppresso. 2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998, il periodo compreso tra le parole "La stipula dei contratti ..." e le parole "... commercio e artigianato" e' soppresso. 3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998 il primo periodo e' soppresso e sostituito dal seguente: "La S.p.a. ENEL e' tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al predetto comma 1, con operatori industriali che stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Calabria i contratti sopracitati." 4. In coda all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998, e' aggiunto il seguente periodo: "La S.p.a. ENEL e', altresi', tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico dei predetti operatori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie". 5. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998 dopo le parole "dell'E.N.E.A." sono aggiunte le seguenti: "o di altre strutture pubbliche o societa' specializzate a totale capitale pubblico". 6. Al comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998, cosi' come sostituito dall'art. 3, com-ma 4, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, le parole "per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1" sono soppresse. 7. All'art. 2, comma 1, punto 1.4, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, le parole "31 dicembre 1999" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2000" e dopo il punto 1.17, e' aggiunto il seguente: "1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali". 8. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 prima delle parole "anche tramite" sono aggiunte le seguenti "che promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani nonche' la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". 9. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 le parole "a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1" sono soppresse.