Art. 2.
  1.  Il punto 3.11, del comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2696
del 21 ottobre 1997 e' soppresso.
  2.  All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998,
il periodo compreso tra le parole "La stipula dei contratti ..." e le
parole "... commercio e artigianato" e' soppresso.
  3.  All'art.  2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998
il  primo  periodo e' soppresso e sostituito dal seguente: "La S.p.a.
ENEL   e'   tenuta   a   stipulare,   entro   sessanta  giorni  dalla
sottoscrizione   dei   contratti   di  cui  al  precedente  comma  1,
convenzioni  per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di
cui   al   provvedimento   CIP   6/92,  e  secondo  le  modalita'  di
aggiornamento   ivi   previste   e  comunque  vigenti  alla  data  di
pubblicazione  del  bando  di  gara  di  cui al predetto comma 1, con
operatori  industriali  che  stipulino  con il commissario delegato -
presidente della regione Calabria i contratti sopracitati."
  4.  In  coda  all'art.  2,  comma  2,  dell'ordinanza n. 2856 del 1
ottobre  1998,  e'  aggiunto il seguente periodo: "La S.p.a. ENEL e',
altresi',  tenuta  a  progettare  ed eseguire, con oneri a carico dei
predetti operatori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato
per  la  produzione  di  energia  mediante  l'impiego di combustibile
derivato  da rifiuti e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro
mesi   decorrenti   dalla  concessione  di  tutte  le  autorizzazioni
necessarie".
  5.  All'art.  3, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre 1998
dopo le parole "dell'E.N.E.A." sono aggiunte le seguenti: "o di altre
strutture  pubbliche  o  societa'  specializzate  a  totale  capitale
pubblico".
  6.  Al  comma  5  dell'art.  2 dell'ordinanza n. 2856 del 1 ottobre
1998,  cosi' come sostituito dall'art. 3, com-ma 4, dell'ordinanza n.
2984   del   31  maggio  1999,  le  parole  "per  la  predisposizione
dell'accordo  di  programma  di  cui  al  precedente  comma  1"  sono
soppresse.
  7.  All'art.  2,  comma 1, punto 1.4, dell'ordinanza n. 2984 del 31
maggio 1999, le parole "31 dicembre 1999" sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: "30 luglio 2000" e dopo il punto 1.17, e' aggiunto il
seguente:  "1.18  la  formazione  e  l'informazione  ambientale, e la
promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali".
  8.  Al  secondo  periodo  del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n.
2984  del  31  maggio  1999  prima  delle parole "anche tramite" sono
aggiunte  le seguenti "che promuove e organizza una gestione unitaria
dei  rifiuti  urbani  nonche'  la costituzione delle forme e dei modi
della  cooperazione  tra  i  comuni  di  ciascun  ambito territoriale
ottimale  ai  sensi  dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22".
  9.  All'art.  3, comma 3, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999
le  parole  "a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui
al comma 1" sono soppresse.