Art. 3. 1. Il commissario delegato dispone un contributo a carico dei comuni conferitori di RSU ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia, nonche' dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sara' erogato nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti. 2. Il commissario delegato realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonche' dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti.