Art. 3.
  1.  Il  commissario  delegato  dispone  un  contributo a carico dei
comuni  conferitori  di RSU ai comuni nel cui territorio sono ubicati
gli  impianti  di  produzione del combustibile derivato dai rifiuti e
degli  impianti  dedicati  di utilizzazione del combustibile derivato
dai  rifiuti  per  la  produzione  di  energia,  nonche'  dispone  la
realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali.
Detto  contributo,  stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo
di  rifiuto  conferito  agli  impianti  di  produzione  di CDR, sara'
erogato  nella  misura  di  5  lire per chilogrammo ai comuni sede di
impianto  di  produzione  di  CDR  e  nella  misura  di  5  lire  per
chilogrammo  ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del
combustibile derivato dai rifiuti.
  2.  Il  commissario delegato realizza, avvalendosi delle risorse ad
esso  assegnate,  nonche'  dei  poteri e delle deroghe previste dalle
ordinanze  n.  2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999,
le  infrastrutture  di collegamento e di mitigazione ambientale degli
impianti  di  produzione  e di utilizzo del combustibile derivato dai
rifiuti.