Art. 4.
  1.  Al  fine  di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in
discarica,  il  commissario  delegato  dispone, a carico dei soggetti
gestori  delle  discariche, la riduzione e successivamente il divieto
di  conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e
terziari,  della  sostanza  organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti
ingombranti,  dei  beni  durevoli  nonche'  dei rifiuti assimilati ed
assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi
del  decreto  ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   in   relazione   allo  sviluppo  della  raccolta
differenziata.  Allo stesso fine, il commissario delegato dispone gli
strumenti  amministrativi  per assicurare il conferimento separato da
parte  dei  singoli  produttori  di  rifiuti, in coordinamento con le
iniziative  di  raccolta  differenziata avviate dai comuni ovvero, in
sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato.