Art. 4. 1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, il commissario delegato dispone, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonche' dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, il commissario delegato dispone gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato.