Art. 5.
  1.  Il  commissario  delegato, in materia di bonifiche in luogo dei
comuni  e  della  regione,  approva  le  misure di messa in sicurezza
d'emergenza,  i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed
i  progetti  definitivi,  dispone  la  caratterizzazione  delle  aree
pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli
interventi  di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e
di   bonifica   e   ripristino  ambientale  di  competenza  pubblica,
interviene  in  via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati,  applicando  quanto  disposto dall'art. 17, commi 10 e 11,
del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresi', le
attivita'  di  progettazione,  nel caso di cui all'art. 15, com-ma 2,
del  decreto  ministeriale  25  ottobre 1999, n. 471. Per la verifica
dell'efficacia  degli  interventi  di messa in sicurezza d'emergenza,
per  la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi,
per  l'approvazione  del  progetto di caratterizzazione, del progetto
preliminare  e  definitivo  di  bonifica  relativi agli interventi di
bonifica  dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art.
1  della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni
dell'art.  17,  comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  e  degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre
1999, n. 471.
  2.  Per  le  attivita' di cui al precedente comma 1, il commissario
delegato,  oltre alle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21
ottobre  1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, puo' derogare all'art. 17
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  ed al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.