Art. 5. 1. Il commissario delegato, in materia di bonifiche in luogo dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresi', le attivita' di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, com-ma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. 2. Per le attivita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, puo' derogare all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.