Art. 7. 1. Nelle more della redazione del piano di spandimento delle acque di vegetazione da parte della regione Calabria sono trasferite al commissario delegato le competenze di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1996, n. 574. 2. Il commissario delegato puo' realizzare, nelle more della definizione del programma degli interventi di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, previa intesa del Ministro dell'ambiente sui singoli progetti, gli interventi nei settori delle fognature, della collettazione, della depurazione, del riutilizzo e recapito delle acque depurate gia' finanziati, ovvero il cui finanziamento sia previsto dall'accordo di programma quadro per il ciclo integrato delle acque, sottoscritto in data 27 ottobre 1999, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Calabria del 19 ottobre 1999, dagli aggiornamenti del medesimo o da altri strumenti di programmazione.