Art. 7.
  1.  Nelle more della redazione del piano di spandimento delle acque
di  vegetazione  da  parte  della regione Calabria sono trasferite al
commissario  delegato  le competenze di cui all'art. 7 della legge 11
novembre 1996, n. 574.
  2.  Il  commissario  delegato  puo'  realizzare,  nelle  more della
definizione  del  programma  degli  interventi  di  emergenza  di cui
all'art.  1,  comma  2,  della  presente  ordinanza, nel rispetto dei
criteri  di  massima sicurezza sanitaria ed ambientale, previa intesa
del  Ministro  dell'ambiente sui singoli progetti, gli interventi nei
settori  delle fognature, della collettazione, della depurazione, del
riutilizzo e recapito delle acque depurate gia' finanziati, ovvero il
cui  finanziamento  sia previsto dall'accordo di programma quadro per
il ciclo integrato delle acque, sottoscritto in data 27 ottobre 1999,
nell'ambito  dell'intesa  istituzionale  di  programma  Stato-regione
Calabria  del  19 ottobre 1999, dagli aggiornamenti del medesimo o da
altri strumenti di programmazione.