Art. 8. 1. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi affidatigli, si avvale del Commissario del Governo nella regione Calabria in qualita' di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e coordina i controlli su tutto il territorio regionale, e del sub commissario gia' nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999. Al vice commissario ed al sub commissario e' attribuito un compenso che sara' determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. 2. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di 55 unita', dotate di specifiche professionalita', scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze e di esperti in numero non superiore a quello previsto dal precedente art. 6, comma 2, da retribuire secondo le medesime modalita'. 3. L'attivita' della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 e' prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza.