Art. 8.
  1.  Il  commissario  delegato,  per  l'attuazione  degli interventi
affidatigli,  si  avvale  del  Commissario  del Governo nella regione
Calabria  in  qualita'  di  vicario,  che  lo  sostituisce in caso di
assenza  o  impedimento e coordina i controlli su tutto il territorio
regionale,  e del sub commissario gia' nominato ai sensi dell'art. 1,
comma  2,  dell'ordinanza  n.  2984  del  31  maggio  1999.  Al  vice
commissario ed al sub commissario e' attribuito un compenso che sara'
determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.
  2.  Il  commissario  delegato, per l'attuazione degli interventi di
cui  al precedente art. 1 costituisce una nuova struttura utilizzando
fino   a   un   massimo   di   55   unita',   dotate   di  specifiche
professionalita',  scelte  tra  il  personale delle amministrazioni e
degli  enti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2696 del 21
ottobre  1997, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un
compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze e di esperti
in  numero  non  superiore  a  quello previsto dal precedente art. 6,
comma 2, da retribuire secondo le medesime modalita'.
  3.  L'attivita'  della  commissione  scientifica  di cui all'art. 5
dell'ordinanza  n.  2696  del  21 ottobre 1997 e' prorogata fino alla
cessazione dello stato di emergenza.