Art. 9.
  1.  Per  l'esecuzione  degli  interventi affidatigli il commissario
delegato  puo'  derogare,  ove  necessario,  alle  seguenti norme nel
rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento giuridico, oltre a
quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze:
    legge  14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12 e art. 3, commi
1 e 7;
    decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 3, comma 12 e art.
15;
    decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
    legge  regionale  della  Calabria  12 aprile 1990, n. 23, art. 6,
comma 2, lettera b).
  2.  Il  commissario  delegato  puo'  impegnare  le  somme  relative
all'attuazione  della  presente  ordinanza  nei  limiti delle risorse
dalla stessa autorizzate.