Art. 9. 1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli il commissario delegato puo' derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre a quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze: legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12 e art. 3, commi 1 e 7; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 3, comma 12 e art. 15; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; legge regionale della Calabria 12 aprile 1990, n. 23, art. 6, comma 2, lettera b). 2. Il commissario delegato puo' impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.