Art. 11.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale
18 aprile  1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte
nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili dal
momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 12 luglio 2000
                                                Il direttore: Ricozzi