Art. 2. 1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti superi, per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti alla Repubblica italiana per il medesimo periodo, il numero di ecopunti per ciascuna impresa italiana, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. l, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il terzo quadrimestre dell'anno 2000. 2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani nel terzo quadrimestre dell'anno 2000.