Art. 2.
  1. Nell'eventualita'  che  la  somma  totale  delle assegnazioni di
ecopunti  superi, per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, il numero
totale  degli  ecopunti  spettanti  alla  Repubblica  italiana per il
medesimo   periodo,  il  numero  di  ecopunti  per  ciascuna  impresa
italiana,  calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. l,
viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra
la  somma  totale  delle  assegnazioni  di ecopunti e il numero degli
ecopunti disponibili per i vettori italiani per il terzo quadrimestre
dell'anno 2000.
  2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata
una  percentuale  di  ecopunti  pari  al 5% del numero degli ecopunti
assegnati ai vettori italiani nel terzo quadrimestre dell'anno 2000.