Art. 3.
  1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto
di  merci  in  conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti
conto proprio.
  2. Le  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate   ad   attraversare   il  territorio  austriaco,  possono
presentare  domanda  in  qualunque  periodo dell'anno per accedere al
conto  nazionale  ecopunti  conto  proprio entro i limiti indicati al
comma 2 dell'art. 2.
  3.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
che  chiedono  per la prima volta ecopunti debbono presentare domanda
formulata   secondo   l'allegato  1  al  presente  decreto  corredata
dall'attestazione  di  L. 20.000  sul  c.c.p.  n.  4028.  La  mancata
indicazione  del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene
di  poter  utilizzare  nel  corso  dell'anno  costituisce  motivo  di
rigetto.