Art. 3. 1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto di merci in conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti conto proprio. 2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda in qualunque periodo dell'anno per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 2 dell'art. 2. 3. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che chiedono per la prima volta ecopunti debbono presentare domanda formulata secondo l'allegato 1 al presente decreto corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028. La mancata indicazione del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene di poter utilizzare nel corso dell'anno costituisce motivo di rigetto.