Art. 5.
  1. L'assegnazione di ecopunti alle imprese che ne hanno ottenuti ed
utilizzati   nei   primi   due   quadrimestri   del   2000,  avverra'
automaticamente sulla base dei criteri indicati nell'art. 1.
  2.  Le  imprese  che  hanno  ottenuto ecopunti per uno solo dei due
trascorsi  quadrimestri  del  2000, possono presentare domanda per il
terzo  quadrimestre  del  2000,  entro  trenta  giorni  dalla data di
pubblicazione del presente decreto, secondo l'allegato 3 corredandola
dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028.
  3.   Le  imprese  che,  avendo  ottenuto  ecopunti  nei  precedenti
quadrimestri,  non li hanno utilizzati, debbono presentare domanda ai
sensi  del  secondo  comma del presente articolo al fine di ottenerne
per  il  terzo  quadrimestre.  L'assegnazione avverra' sulla base dei
criteri indicati all'art. 1.
  4.  Alle  imprese  che  non hanno utilizzato ecopunti nei primi due
quadrimestri del 2000 verra' assegnata la quota di ecopunti spettante
per  il  terzo  quadrimestre  previa  detrazione  degli  ecopunti non
utilizzati nei precedenti quadrimestri.
  5. Le assegnazioni di ecopunti per il terzo quadrimestre effettuate
ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 1 del presente decreto andranno a
sommarsi,   per  le  singole  imprese,  all'eventuale  residuo  degli
ecopunti  assegnati  per  il  secondo  quadrimestre  dell'anno  2000,
detratti quelli appartenenti al primo quadrimestre e non utilizzati.