Art. 5. 1. L'assegnazione di ecopunti alle imprese che ne hanno ottenuti ed utilizzati nei primi due quadrimestri del 2000, avverra' automaticamente sulla base dei criteri indicati nell'art. 1. 2. Le imprese che hanno ottenuto ecopunti per uno solo dei due trascorsi quadrimestri del 2000, possono presentare domanda per il terzo quadrimestre del 2000, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, secondo l'allegato 3 corredandola dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028. 3. Le imprese che, avendo ottenuto ecopunti nei precedenti quadrimestri, non li hanno utilizzati, debbono presentare domanda ai sensi del secondo comma del presente articolo al fine di ottenerne per il terzo quadrimestre. L'assegnazione avverra' sulla base dei criteri indicati all'art. 1. 4. Alle imprese che non hanno utilizzato ecopunti nei primi due quadrimestri del 2000 verra' assegnata la quota di ecopunti spettante per il terzo quadrimestre previa detrazione degli ecopunti non utilizzati nei precedenti quadrimestri. 5. Le assegnazioni di ecopunti per il terzo quadrimestre effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto andranno a sommarsi, per le singole imprese, all'eventuale residuo degli ecopunti assegnati per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, detratti quelli appartenenti al primo quadrimestre e non utilizzati.