Art. 8.
  1.  Le  imprese che per il terzo quadrimestre hanno un'assegnazione
fino  a  250  ecopunti, possono essere titolari, di un massimo di tre
certificati di registrazione.
  2.  E'  consentita,  nell'ambito  del  limite  sopra  indicato,  la
registrazione  di  nuovi  veicoli con Cop-dokument non superiore a 6,
previa  cancellazione  dal  sistema  elettronico di un numero pari di
veicoli gia' registrati ed appartenenti alla stessa impresa.
  3. Alle imprese che hanno un'assegnazione per il terzo quadrimestre
superiore a 250 ecopunti e' consentita la registrazione di veicoli il
cui  Cop-dokument  attesta  un consumo non superiore a 6 ecopunti. La
registrazione  di  veicoli  il cui Cop-dokument attesta un consumo di
ecopunti  pari  a  7  e'  condizionata alla cancellazione dal sistema
elettronico   di  un  numero  pari  di  veicoli  gia'  registrati  ed
appartenenti alla stessa impresa.
  4. I certificati di registrazione vengono cancellati d'ufficio se i
veicoli   per   i   quali   sono  stati  rilasciati  non  sono  stati
inizializzati entro un mese dal rilascio del certificato.
  5.  La  domanda, per l'ottenimento dei certificati di registrazione
deve    essere   formulata   secondo   l'allegato   2   e   corredata
dall'attestazione   di   L. 20.000  sul  c.c.p.  n.  4028  e  da  una
attestazione  di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di
registrazione.