Art. 8. 1. Le imprese che per il terzo quadrimestre hanno un'assegnazione fino a 250 ecopunti, possono essere titolari, di un massimo di tre certificati di registrazione. 2. E' consentita, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di nuovi veicoli con Cop-dokument non superiore a 6, previa cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli gia' registrati ed appartenenti alla stessa impresa. 3. Alle imprese che hanno un'assegnazione per il terzo quadrimestre superiore a 250 ecopunti e' consentita la registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo non superiore a 6 ecopunti. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli gia' registrati ed appartenenti alla stessa impresa. 4. I certificati di registrazione vengono cancellati d'ufficio se i veicoli per i quali sono stati rilasciati non sono stati inizializzati entro un mese dal rilascio del certificato. 5. La domanda, per l'ottenimento dei certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.