Art. 2.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita'
triennale.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero dell'industria, del commercio e del'artigianato - direzione
generale  sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico,
si  riserva  la  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la
certificazione, disponendo appositi controlli.