IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   29 giugno   1995   per   il  riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto  il  proprio decreto 28 gennaio 1998 con la quale l'organismo
"O.C.E.  -  Organismo  di  certificazione  europea  S.r.l.", e' stato
autorizzato  in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE,
ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art.  10,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva n.
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  12 luglio  1999, protocollo n. 757322 con la
quale  l'organismo  "O.C.E.  -  Organismo  di  certificazione europea
S.r.l.",  con  sede  in Roma, via Ancona n. 21, ai sensi dell'art. 10
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ha   richiesto   la   conferma  dell'autorizzazione  al  rilascio  di
certificazioni ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;
  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo O.C.E. -
Organismo  di  certificazione  europea  S.r.l.,  e' conforme a quanto
richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato   altresi'  che  l'organismo  "O.C.E.  -  Organismo  di
certificazione  europea  S.r.l.", ha dichiarato di essere in possesso
dei  requisiti  minimi  di  sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  "O.C.E.  -  Organismo  di  certificazione  europea
S.r.l.",  e'  autorizzato  al  rilascio  di certificazioni CE secondo
quanto  riportato  negli  allegati  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo E);
    allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (Modulo H);
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
    allegato  XI:  conformita'  al  tipo  con  controllo per campione
(modulo C);
    allegato  XII:  garanzia  qualita'  prodotti  per  gli  ascensori
(modulo E);
    allegato  XIII:  garanzia  qualita' totale dell'ascensore (modulo
H);
    allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.