Art. 10.
Definizione  dei  procedimenti  di concessione dei benefici in favore
   dei  cittadini,  degli  stranieri  o  degli  apolidi  vittime  del
   terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  sulla  base delle
   risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
  1.  Il  prefetto  acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata
   erogata  la  provvisionale  o l'assegno vitalizio in assenza di un
   provvedimento     dell'autorita'    giudiziaria,    e    trasmette
   immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede
   disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno
   vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
  2.    Qualora    il   provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria,
   successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per
   la  decisione  finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore
   parere   sulla  base  delle  eventuali  indagini  svolte  e  delle
   risultanze    processuali,    trasmettendolo    insieme   con   il
   provvedimento     dell'autorita'    giudiziaria    al    Ministero
   dell'interno.
  3.   Il   Ministero  dell'interno,  sulla  base  del  provvedimento
   dell'autorita'  giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto
   e  della  commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le
   conseguenti decisioni.