Art. 11. Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una apposita commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresi', ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento del titolare. 2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione dell'amministrazione di appartenenza. 3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segratario della commissione consultiva e' stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.