Art. 11.
Istituzione  e  composizione  della  commissione consultiva presso il
   Ministero dell'interno
  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero  dell'interno una apposita
   commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un
   magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio
   presso  il  Dipartimento  di  pubblica  sicurezza  o  un dirigente
   generale  della  Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma
   dei  carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di
   finanza  ed  un  dirigente  della  direzione  generale dei servizi
   civili  del  Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
   quella  di  viceprefetto.  Le  nomine  hanno luogo su designazione
   delle  rispettive  amministrazioni  che  provvedono,  altresi', ad
   indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente
   inferiore,  per  i  casi di assenza o di impedimento del titolare.
   Svolge  le  funzioni  di segretario un funzionario della direzione
   generale  dei  servizi civili del Ministero dell'interno, la quale
   provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario
   supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.
  2.   Alla   commissione   sono   chiamati   a  partecipare,  quando
   interessati,  i rappresentanti delle amministrazioni competenti di
   cui  all'articolo  2,  non  indicate  nel comma 1, su designazione
   dell'amministrazione di appartenenza.
  3.  Il  compenso  del  presidente,  dei componenti e del segratario
   della commissione consultiva e' stabilito con decreto del Ministro
   dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica.