Art. 12.
                       Sospensione dei termini
  1.  Il  termine  previsto  per  la  definizione del procedimento e'
   sospeso  nel  caso  in  cui  il segreto istruttorio su indagini in
   corso  non  permetta  di  acquisire  elementi  sufficienti  per la
   redazione  del  rapporto informativo del prefetto. Analogamente il
   termine  e'  sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora
   concluso.
  2.   La   sospensione   deve   essere   tempestivamente  comunicata
   all'interessato,   o  al  suo  avente  diritto,  ed  al  Ministero
   dell'interno.