Art. 13.
             Individuazione dei destinatari dei benefici
  1.  La  speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il
   coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
  2.  Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
   e  le  sorelle  conviventi  a carico, per le vittime del dovere le
   amministrazioni  competenti  procedono  all'accertamento d'ufficio
   sull'esistenza  di  persone  conviventi  a  carico  della  persona
   deceduta  negli  ultimi  tre  anni  precedenti  all'evento  e  dei
   conviventi  more  uxorio.  Per  gli  altri soggetti beneficiari si
   procede a seguito di domanda da parte degli interessati.
  3.  Per  persona  a carico si intende il familiare non in grado, al
   momento   dell'evento,  di  provvedere  autonomamente  al  proprio
   sostentamento  e  fiscalmente  a  carico. A tal fine dovra' essere
   esibita  apposita  certificazione o una dichiarazione sostitutiva.
   Per  i  fratelli  e  le sorelle la condizione di convivenza con il
   defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal
   comune di residenza.
  4.  L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della
   legge  23  novembre  1998,  n.  407,  compete soltanto ai soggetti
   destinatari  ivi  indicati  ancora in vita alla data di entrata in
   vigore della legge medesima.
  5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, gia' titolare
   del  diritto,  sia  deceduta successivamente all'evento criminoso,
   l'assegno  vitalizio  viene  corrisposto  ai superstiti in caso di
   interdipendenza  o  di  aggravamento causato per effetto diretto e
   determinante  delle  lesioni  o  delle infermita' subite nell'atto
   terroristico.
  6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
   della  legge  23  novembre  1998,  n.  407, compete agli originari
   destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine
   democratico,  di  criminalita'  organizzata  e per quelli previsti
   dalla  legge  31  marzo  1998,  n. 70, ancora in vita alla data di
   entrata  in  vigore della predetta legge. In assenza di questi, si
   provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13
   agosto  1980,  n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in
   vita alla data di entrata in vigore della legge.
 
          Note all'art. 13:
              -  Per  il  testo  dell'art.  2 della legge 23 novembre
             1998,  n.  407  (per  l'argomento  v.  nelle  note  alle
             premesse), v. nelle note all'art. 4.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b),
             della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v.
             nelle note alle premesse):
              "2.  All'art.  12  della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
             sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) (omissis);
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
              "3.  Gli  importi gia' corrisposti a titolo di speciale
             elargizione  di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
             successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione
             in base alle disposizioni della presente legge .
              - La legge 31 marzo 1998, n. 70, reca: "Benefici per le
             vittime della cosidetta "banda della Uno bianca ".
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
             13  agosto  1980,  n. 466 (per l'argomento v. nelle note
             alle premesse):
              "Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente
             legge  ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui
             compete   alle   famiglie,  e'  corrisposta  secondo  il
             seguente ordine:
                1) coniuge superstite e figli se a carico;
                2)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo
             stesso non abbia diritto a pensione;
                3) genitori;
                4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.".