Art. 13. Individuazione dei destinatari dei benefici 1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico. 2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di domanda da parte degli interessati. 3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovra' essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza. 4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima. 5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, gia' titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermita' subite nell'atto terroristico. 6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalita' organizzata e per quelli previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "2. All'art. 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge . - La legge 31 marzo 1998, n. 70, reca: "Benefici per le vittime della cosidetta "banda della Uno bianca ". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.".